Art. 16
                   Disposizioni per assicurare la
           complessiva funzionalita' dell'Amministrazione

  1.  In  relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della
protezione civile dal presente decreto:
a) il  personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione
   civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio
   1999, n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai ruoli ad
   esaurimento  della  legge  28  ottobre 1986, n. 730, ed assunto in
   ruolo  nella  ex  sesta qualifica funzionale, e' immesso, anche in
   soprannumero, previo espletamento di apposita procedura selettiva,
   nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo;
b) anche  al  fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione
   delle problematiche di cui all'articolo 1, nonche' con riferimento
   all'esigenza di disporre di idonee strutture di missione, il comma
   2  dell'articolo  3  del  decreto-legge  31  maggio  2005,  n. 90,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152,
   e'  sostituito  dal  seguente: "2. I posti dirigenziali di seconda
   fascia di cui al comma 1 sono ricoperti:
   a) nella misura del 50 per cento tramite concorso pubblico;
   b)  nella  misura  del 50 per cento tramite concorso per titoli ed
   esami  riservato  al  personale in servizio presso il Dipartimento
   della   protezione   civile,   con  valutazione  delle  esperienze
   professionali  maturate  anche  tramite lo svolgimento di funzioni
   dirigenziali presso il medesimo Dipartimento.".
  2. Il Dipartimento per la protezione civile e' autorizzato:
a) ad  avvalersi di una unita' di personale dirigenziale appartenente
   a  societa'  a  totale  o  prevalente  capitale  pubblico ovvero a
   societa'  che  svolgono  istituzionalmente  la gestione di servizi
   pubblici,  da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima
   fascia,  di  cui  all'articolo  9-ter  del  decreto legislativo 30
   luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
b) ad  inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di
   cui  all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
   303, e successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi
   di  prima fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai
   sensi  dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
   2001, n. 165, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore
   del presente decreto, almeno 5 anni di anzianita' nell'incarico.
  3.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a),
valutati  in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere
dall'anno  2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di
cui  al  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata
dalla  tabella  C  della  legge  24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri
derivanti  dall'attuazione  del comma 2, lettere a) e b), valutati in
euro 0,375 milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere
dall'anno   2009,   si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.