Art. 2
              Attribuzioni del Sottosegretario di Stato

  1.  Ai  fini  della  soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione
Campania,  il  Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  ambientale,
paesaggistico-territoriale,  di pianificazione del territorio e della
difesa del suolo, nonche' igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo
di  assicurare  le  misure  indispensabili alla tutela della salute e
dell'ambiente,  provvede,  mediante procedure di affidamento coerenti
con  la  somma  urgenza  o  con  la  specificita'  delle  prestazioni
occorrenti,  all'attivazione dei siti da destinare a discarica, cosi'
come individuati nell'articolo 9.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge  9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   6  dicembre  2006,  n.  290,  cosi'  come  sostituito
dall'articolo  2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito,
con   modificazioni,   dalla   legge   5   luglio  2007,  n.  87,  il
Sottosegretario di Stato puo' altresi' utilizzare le procedure di cui
all'articolo  43  del  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in materia di espropriazione per pubblica utilita', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
con  previsione  di  indennizzo che tenga conto delle spese sostenute
rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative,
per  l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri
siti  per  lo  stoccaggio  o  lo smaltimento di rifiuti, a valere sul
fondo di cui all'articolo 17.
  3.  Al  fine  di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarita'
della  complessiva  azione  di  gestione dei rifiuti e della connessa
realizzazione  dei  necessari  interventi  ed  opere,  ivi compresi i
termovalorizzatori,  le  discariche di servizio, i siti di stoccaggio
provvisorio  e  ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato puo'
disporre  l'acquisizione  di  ogni bene mobile funzionale al corretto
espletamento  delle  attivita' di propria competenza, riconoscendo al
proprietario  gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate
a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
  4.  I  siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attivita'
di  gestione  dei  rifiuti costituiscono aree di interesse strategico
nazionale,  per  le  quali  il  Sottosegretario  di Stato provvede ad
individuare  le  occorrenti misure, anche di carattere straordinario,
di  salvaguardia  e  di tutela per assicurare l'assoluta protezione e
l'efficace gestione.
  5. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque si introduce
abusivamente  nelle  aree  di  interesse  strategico nazionale ovvero
impedisce  o  rende piu' difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree
medesime e' punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.
  6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia
ambientale  e  di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei
rifiuti  della  regione  Campania,  o  comunque  anche indirettamente
interferenti  sulla  gestione stessa, sono esercitati dalle autorita'
competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.
  7. Al fine di assicurare piena effettivita' agli interventi ed alle
iniziative  occorrenti  per  fronteggiare  l'emergenza  in atto nella
regione  Campania,  il  Sottosegretario  di  Stato e' assistito dalla
forza pubblica ed a tale fine le autorita' di pubblica sicurezza e le
altre   autorita'   competenti  garantiscono  piena  attuazione  alle
determinazioni  del  Sottosegretario  medesimo. Il Sottosegretario di
Stato   richiede   altresi'   l'impiego   delle   Forze   armate  per
l'approntamento  dei  cantieri  e  dei  siti,  per  la raccolta ed il
trasporto  dei rifiuti, nonche' il concorso delle Forze armate stesse
unitamente  alle  Forze  di polizia, per la vigilanza e la protezione
dei suddetti cantieri e siti.
  8.  Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorita' competenti,
in  termini  di stretta funzionalita' rispetto alle competenze di cui
al  presente  articolo,  l'adozione  di ogni provvedimento necessario
all'esercizio  delle  prerogative  di pubblica sicurezza previste dal
relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  9.  Fatta  salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque impedisce,
ostacoli  o rende piu' difficoltosa la complessiva azione di gestione
dei rifiuti e' punito a norma dell'articolo 340 del codice penale.
  10.  Chiunque  distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o
in  parte,  componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con
la  gestione  dei  rifiuti,  e'  punito  ai  sensi dell'articolo 635,
secondo comma, del codice penale.
  11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di
interruzione,  di  ostacolo o di alterazione della regolare attivita'
di gestione dei rifiuti, puo' disporre, con proprio provvedimento, la
precettazione   dei   lavoratori   a   qualsiasi   titolo   impiegati
nell'attivita'  di  gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
  12. Nel caso di indisponibilita', anche temporanea, del servizio di
raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti derivante da qualsiasi causa, il
Sottosegretario  di  Stato  e'  autorizzato  al ricorso di interventi
alternativi  anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad
altri  soggetti  idonei,  a  valere sulle risorse gia' destinate alla
gestione dei rifiuti.