Art. 3
    Competenza dell'autorita' giudiziaria nei procedimenti penali
      relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania

  1.  Nei  procedimenti  relativi ai reati riferiti alla gestione dei
rifiuti  ed  ai  reati  in materia ambientale nella regione Campania,
nonche' a quelli ad essi connessi a norma dell'articolo 12 del codice
di  procedura  penale,  le  funzioni  di  cui al comma 1, lettera a),
dell'articolo  51  del  codice di procedura penale sono attribuite al
Procuratore  della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale
le  esercita  anche  in  deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto   legislativo   20   febbraio  2006,  n.  106,  e  successive
modificazioni.
  2.  Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per
le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da
magistrati  del  Tribunale  di  Napoli.  Sulle  richieste  di  misure
cautelari   personali   e   reali   decide  lo  stesso  tribunale  in
composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell'articolo
321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
  3.  Nei  procedimenti  indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il
coinvolgimento   della  criminalita'  organizzata,  si  applicano  le
disposizioni  dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale in
materia di attivita' del Procuratore nazionale antimafia.
  4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore
della  Repubblica  di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte
di  appello  di Napoli puo', per giustificati motivi, disporre che le
funzioni  di  pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate
presso  il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso
Procuratore della Repubblica.
  5.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2  si  applicano  anche  ai
procedimenti  in  corso  prima  della data di entrata in vigore delle
disposizioni  medesime,  per i quali non e' stata esercitata l'azione
penale.  A  cura  del  magistrato che procede, non oltre dieci giorni
dalla   medesima  data,  gli  atti  dei  relativi  procedimenti  sono
trasmessi  al  Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei
commi 1 e 2.
  6.  Le  misure cautelari eventualmente disposte prima della data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto, o convalidate da giudice
diverso  da  quello  indicato al comma 2, cessano di avere effetto se
entro   venti   giorni  dalla  trasmissione  degli  atti  il  giudice
competente  non  provvede  a  norma degli articoli 292, 317 e 321 del
codice di procedura penale.
  7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il
Consiglio  superiore  della magistratura, adotta le necessarie misure
di  redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del
personale amministrativo in servizio al fine di potenziare gli uffici
giudiziari  di  Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti
dall'applicazione  del  presente  articolo.  Agli oneri derivanti dal
trattamento  di  trasferimento,  ove  spettante, si provvede a valere
sulle risorse di cui all'articolo 17.
  8.  Per  tutta  la  durata  dell'emergenza,  le  aree  destinate  a
discarica  ed  a  siti  di  stoccaggio di cui all'articolo 9, nonche'
quelle  individuate  con  provvedimento del Sottosegretario di Stato,
possono  essere  sottoposte  a  sequestro preventivo quando ricorrono
gravi indizi di reato, sempreche' il concreto pregiudizio alla salute
e all'ambiente non sia altrimenti contenibile.
  9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia
al  termine dello stato emergenziale in relazione al quale e' emanato
il  presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato
emergenziale stesso.