Art. 4.
                       Tutela giurisdizionale

  1.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  3 del
decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  27  gennaio  2006,  n.  21,  con  le  risorse  umane  e
strumentali  previste  a  legislazione  vigente,  sono  devolute alla
giurisdizione   esclusiva   del   giudice   amministrativo  tutte  le
controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti
alla  complessiva  azione  di  gestione dei rifiuti, seppure posta in
essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti
alla  stessa  equiparati.  La  giurisdizione  di cui sopra si intende
estesa  anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente
tutelati.
  2.  Le  misure  cautelari,  adottate  da  una autorita' giudiziaria
diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non
riconfermate  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto  dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi del
presente articolo.