Art. 5
                  Termovalorizzatori di Acerra (NA)
                 Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno

  1.  Al  fine  di  consentire  il  pieno  rientro dall'emergenza nel
settore  dello  smaltimento  dei  rifiuti  nella regione Campania, in
deroga   al  parere  della  Commissione  di  valutazione  di  impatto
ambientale  in  data  9  febbraio  2005, fatte salve le indicazioni a
tutela   dell'ambiente   e   quelle  concernenti  le  implementazioni
impiantistiche  migliorative  contenute  nel  medesimo  parere  e nel
rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, e' autorizzato, presso
il  termovalorizzatore  di  Acerra, il conferimento ed il trattamento
dei  rifiuti  aventi  i  seguenti  codici  CER:  19.05.01;  19.05.03;
19.12.12; 19.12.10; 20.03.01, per un quantitativo massimo complessivo
annuo pari a 600.000 tonnellate.
  2.  In  deroga  a  quanto  disposto  dall'articolo  5  del  decreto
legislativo  18  febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e'
autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi
i   rinnovi  autorizzativi  periodici  previsti  dal  citato  decreto
legislativo.
  3.   Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  3  dell'ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri in data 16 gennaio 2008, n.
3641,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008,
e  dall'articolo  2,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  in  data 17 aprile 2008 n. 3669, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  101  del  30  aprile  2008,  circa la
realizzazione   dell'impianto   di  termodistruzione  nel  comune  di
Salerno,    e'    altresi'    autorizzata    la   realizzazione   del
termovalorizzatore  di  Santa  Maria  La Fossa (CE), conformemente al
parere   positivo   con   prescrizioni   reso  dalla  Commissione  di
valutazione   di  impatto  ambientale,  fatta  eccezione  per  quanto
previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa
fronte nel limite delle complessive risorse recate dall'articolo 17.