Art. 6
                 Impianti di selezione e trattamento
                e di termovalorizzazione dei rifiuti

  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 11
maggio  2007,  n.  61,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 5
luglio  2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine
al  valore  dei  seguenti  impianti  di  selezione  e trattamento dei
rifiuti,  anche  ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso
da  parte  della stessa societa' affidataria del servizio di gestione
dei  rifiuti,  che  tenga  conto  dell'effettiva funzionalita', della
vetusta'  e  dello  stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA),
Tufino  (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino
-  localita' Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonche'
del   termovalorizzatore   di   Acerra  (NA).  Detta  valutazione  e'
effettuata  da  una  Commissione  composta  da  cinque  componenti di
comprovata  professionalita'  tecnica,  nominati dal Presidente della
Corte  d'appello  di  Napoli,  con spese a carico delle parti private
interessate e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
  2.  All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli
impianti  di  selezione  e  trattamento  possono essere convertiti in
impianti  per il compostaggio di qualita' e per le attivita' connesse
alla   raccolta   differenziata   ed  al  recupero,  nonche'  per  la
trasferenza  dei  rifiuti  urbani. A tale fine, il Sottosegretario di
Stato  dispone  per la progettazione, la realizzazione e la gestione,
in  termini  di  somma  urgenza,  delle conseguenti opere necessarie,
nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17.