Art. 7
       Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale

  1.  Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento
dell'efficienza   procedimentale,   il   numero  dei  commissari  che
compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
di  cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio  2007,  n. 90, e' ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi
il  presidente  e  il  segretario.  Entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto il Ministro dell'ambiente e
della  tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto,
alla  nomina  dei  cinquanta  commissari,  in  modo  da assicurare un
congruo  rapporto  di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed
esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla
data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il  Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare procede, con
proprio   decreto,   di   natura  regolamentare,  al  riordino  della
commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.
  2.  All'articolo  37,  comma  1,  del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n. 300, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le direzioni
sono  coordinate  da  un  Segretario  generale.".  La  copertura  dei
relativi  oneri  e' assicurata mediante soppressione dei due posti di
funzione  di  livello dirigenziale generale effettivamente coperti di
cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  17  giugno 2003, n. 261. Ai sensi dell'articolo 14, comma
2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e successive
modificazioni,  sono  stabilite  le modalita' tecniche, finanziarie e
organizzative   degli   uffici   di   diretta  collaborazione,  anche
relativamente  all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto
del principio di invarianza della spesa.
  3.  Il  Segretario  generale  del  Ministero  dell'ambiente e della
tutela  del  territorio e del mare e' componente di diritto, a titolo
gratuito, della Commissione di cui al comma 1.