Art. 8
         Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi

  1.  Al  fine  di  raggiungere  un'adeguata capacita' complessiva di
smaltimento   dei   rifiuti   prodotti  nella  regione  Campania,  il
Sottosegretario  di  Stato  e'  autorizzato  alla realizzazione di un
impianto  di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli,
mediante  l'applicazione  delle  migliori  tecnologie  disponibili  a
salvaguardia  della  salute  della  popolazione  e  dell'ambiente. Il
sindaco  del  comune  di  Napoli individua, entro trenta giorni dalla
data  di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto
impianto.  In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta
giorni,  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri,   delibera,  in  via  sostitutiva,  circa
l'individuazione   del   sito   da   destinare   alla   realizzazione
dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni
edilizie ed urbanistiche vigenti.
  2.  In  deroga  alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo  13  gennaio  2003, n. 36, ed agli articoli 191 e 208 del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152, e' autorizzato nella
regione  Campania,  per  un  triennio  rispetto  al termine di cui al
citato  articolo  2,  l'esercizio  degli  impianti  in cui i rifiuti,
aventi  codice  CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01,
sono  scaricati  e  stoccati  al  fine  di  essere  preparati  per il
successivo  trasporto  in  un  impianto  di  recupero,  trattamento o
smaltimento.
  3.  E'  prorogato  per  un  triennio  rispetto  al  termine  di cui
all'articolo  2  del  decreto  legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo
stoccaggio   dei   rifiuti  aventi  codice  CER  19.12.10,  19.12.12,
19.05.01,  19.05.03,  20.03.01,  in attesa di smaltimento, nonche' il
deposito  dei  rifiuti  stessi  presso  qualsiasi  area  di  deposito
temporaneo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere
sulle risorse di cui all'articolo 17.