Art. 9
                             Discariche

  1.  Allo  scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei
rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio
a   regime  della  funzionalita'  dell'intero  sistema  impiantistico
previsto  dal presente decreto, nonche' per assicurare lo smaltimento
dei  rifiuti  giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento
dei  rifiuti  urbani  e  presso  i siti di stoccaggio provvisorio, e'
autorizzata  la  realizzazione,  nel  pieno  rispetto della normativa
comunitaria  tecnica  di  settore,  dei siti da destinare a discarica
presso  i  seguenti  comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - localita'
Nocecchie;  Savignano  Irpino (AV) - localita' Postarza; Serre (SA) -
localita' Macchia Soprana; nonche' presso i seguenti comuni: Andretta
(AV) - localita' Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - localita'
Pozzelle  e  localita' Cava Vitiello; Napoli localita' Chiaiano (Cava
del  Poligono  -  Cupa  del cane); Caserta - localita' Torrione (Cava
Mastroianni);  Santa  Maria  La  Fossa  (CE) - localita' Ferrandelle;
Serre (SA) - localita' Valle della Masseria.
  2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento
dei  rifiuti  contraddistinti  dai  seguenti  codici  CER:  19.12.12;
19.05.01;  19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i
suddetti  impianti  e' inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti
contraddistinti   dai  seguenti  codici  CER:  19.01.11*;  19.01.13*;
19.02.05*,  nonche'  19.12.11*  per  il  solo  parametro "idrocarburi
totali",  provenienti  dagli  impianti di selezione e trattamento dei
rifiuti  urbani,  alla  stregua  delle  previsioni derogatorie di cui
all'articolo 18.
  3.  Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i
rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai
rifiuti aventi codice CER: 20.03.01.
  4.  Presso  le  discariche  presenti  nel  territorio della regione
Campania  e'  autorizzato  anche  il  pretrattamento del percolato da
realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.
  5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto
ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come  modificato  dal  decreto  legislativo  16  gennaio  2008, n. 4,
nonche'  alla  pertinente  legislazione  regionale in materia, per la
valutazione  relativa  all'apertura delle discariche ed all'esercizio
degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione
della  conferenza  dei  servizi che e' tenuta a rilasciare il proprio
parere  entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il
parere  reso  dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini
previsti  dal  presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al
rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere
reso  dalla  conferenza  dei  servizi  sia negativo, il Consiglio dei
Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.
  6.   L'articolo   1  del  decreto-legge  11  maggio  2007,  n.  61,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, e'
abrogato.
  7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo  5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite,
d'intesa   con   il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  le
discipline  specifiche  in materia di benefici fiscali e contributivi
in  favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di
discarica,    previa   individuazione   della   specifica   copertura
finanziaria, con disposizione di legge.
  8.  Il  primo  periodo  del  comma  4 dell'articolo 191 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' cosi' sostituito: "Le ordinanze
di  cui  al  comma  1  possono  essere  reiterate  per un periodo non
superiore  a  18  mesi  per  ogni  speciale  forma  di  gestione  dei
rifiuti.".
  9.  Agli  oneri  derivanti  dal presente articolo, ad eccezione del
comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.