Art. 3
                   Disposizioni in materia fiscale

  1.  Per  l'anno  2008,  i  CAF-dipendenti  ovvero  i professionisti
abilitati  nell'ambito  delle  attivita' di assistenza fiscale di cui
all'articolo  34,  comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  possono  effettuare  entro il 10 luglio 2008 la trasmissione in
via   telematica   all'Agenzia   delle  entrate  delle  dichiarazioni
presentate  ai  sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle
finanze  31  maggio  1999,  n.  164. Restano comunque fermi i termini
ordinari  di  trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi previste
dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 23
gennaio 2008, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia.
  2.  Per  l'anno 2008 il termine di trasmissione della dichiarazione
prevista  dal  comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n. 322, e' fissato al 10 luglio
2008.
  3.  I soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte
sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n. 917, per i quali i termini di presentazione delle
dichiarazioni,  compresa quella unificata, scadono nel periodo dal 1°
maggio  2008 al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo
3,  commi  2-bis  e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.
  4.  I  soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
per  i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa
quella  unificata,  redatte  sui  modelli  approvati  nell'anno 2008,
scadono fino al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo
3,  commi  2-bis  e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.
  5.   Le   persone   fisiche  presentano  le  dichiarazioni  in  via
telematica,  compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati
nell'anno   2008,  direttamente  o  tramite  gli  incaricati  di  cui
all'articolo  3,  commi  2-bis  e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.
  6.  Le  amministrazioni  pubbliche  di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera  e-bis),  del  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
presentano  in  via  telematica la dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale  sulle  attivita' produttive, redatta sul modello approvato
nell'anno 2008, entro il 30 settembre 2008.
  7.  All'articolo  1  della  legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il
comma  140  e'  inserito il seguente: "140-bis. Al fine di consentire
l'erogazione  dei  rimborsi arretrati di cui ai commi precedenti e di
accelerare  l'erogazione  delle  richieste  dei rimborsi correnti, su
proposta  dell'Agenzia  delle  entrate,  quote  parte  delle  risorse
finanziarie  disponibili  sui  pertinenti  capitoli  di  bilancio  e'
trasferita  ad  un  apposito  capitolo  da  istituire  nello stato di
previsione   del   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  per
l'erogazione:
a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;
b) dei  rimborsi  per  i  quali  non e' maturato il termine di cui al
   comma 139.".
  8.  I  commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006,  n.  248, nonche' il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati.