(Allegato)
                                                             Allegato 
 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2008, n. 59 
 
  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
  "Art. 4-bis. - (Misure per  attuare  la  sentenza  della  Corte  di
giustizia delle Comunita' europee del 13 settembre 2007 in materia di
concessioni per la gestione di scommesse ippiche). - I.  Al  fine  di
dare  attuazione  alla  sentenza  della  Corte  di  giustizia   delle
Comunita' europee del 13 settembre 2007  nella  causa  C-260/04,  con
provvedimento  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro  il
31 agosto 2008, senza pregiudizio delle concessioni affidate ai sensi
dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
sono  stabilite  le  modalita'  per  l'attribuzione  di  diritti  per
l'apertura di punti di vendita aventi come  attivita'  principale  la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica, di
cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 
223 del 2006, nel rispetto dei seguenti criteri: 
   a) localizzazione di punti di vendita nei comuni in cui  risultano
operanti, alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, le concessioni di cui al comma 2, nel  rispetto
della zona di ubicazione delle sedi operative e comunque a non  oltre
200 metri lineari dalle stesse; 
   b) localizzazione di 210 punti di vendita nelle  province  in  cui
non sono stati assegnati i diritti per l'apertura di punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei  prodotti
di gioco pubblici su base ippica di cui  all'articolo  38,  comma  4,
lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006,  a  seguito  di
procedura di selezione pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  parte
seconda, Foglio delle inserzioni n.  199  del  28  agosto  2006,  nel
rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 38, comma 4, lettera
f), del predetto decreto-legge n. 223 del 2006; 
   c) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una
o piu' procedure,  aperte  agli  operatori  italiani  ed  esteri  che
esercitano la raccolta di gioco o che dimostrano di possedere  idonei
requisiti di affidabilita' e professionalita', la cui base d'asta non
puo' essere inferiore a euro trentamila per ogni punto di vendita. 
  2. Al fine di garantire la continuita' nella gestione del  servizio
di raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti
interessi pubblici connessi, dalla data di attivazione dei  punti  di
vendita di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31  gennaio  2009,
sono revocate le  concessioni  per  la  raccolta  e  accettazione  di
scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e  a  quota  fissa  sui
risultati delle corse dei cavalli, regolate  dalla  convenzione  tipo
approvata con decreto del Ministro  delle  finanze  20  aprile  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22  aprile  1999,  come
integrata   dalla   deliberazione   del   commissario   straordinario
dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) del
14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive. 
  3. E' abrogato il comma 13 dell'articolo  8  del  decreto-legge  24
giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°
agosto 2003, n. 200". 
  All'articolo 5, al comma 1, primo periodo, le parole: "in un altro"
sono sostituite dalle seguenti: "presso pubbliche amministrazioni  di
un altro". 
  Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 8-bis. - (Introduzione dell'articolo 292-bis del codice della
navigazione in materia di requisiti per l'esercizio delle funzioni di
comandante e di  primo  ufficiale  di  coperta  a  bordo  delle  navi
battenti bandiera italiana. Ricorso ex articolo 226 del Trattato  che
istituisce la  Comunita'  europea,  nell'ambito  della  procedura  di
infrazione n. 2004/2144). - 1. Dopo l'articolo 292 del  codice  della
navigazione e' inserito il seguente: 
  "Art. 292-bis. -  (Requisiti  per  l'esercizio  delle  funzioni  di
comandante e di primo ufficiale di coperta). -  A  bordo  delle  navi
battenti bandiera italiana, il comandante e  il  primo  ufficiale  di
coperta,  se  svolge  le  funzioni  del  comandante,  devono   essere
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato
facente parte  dell'accordo  sullo  Spazio  economico  europeo,  reso
esecutivo dalla legge 28  luglio  1993,  n.  300.  L'accesso  a  tali
funzioni  e'  subordinato   al   possesso   di   una   qualificazione
professionale e ad una conoscenza della lingua e  della  legislazione
italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e  l'esercizio
delle funzioni pubbliche delle quali il comandante e' investito. 
  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  sono
determinati i  programmi  di  qualificazione  professionale,  nonche'
l'organismo competente allo svolgimento delle procedure  di  verifica
dei requisiti di cui al primo comma". 
  Art. 8-ter. - (Disposizioni  per  il  recepimento  della  direttiva
2006/100/CE  del  Consiglio,  del  20  novembre  2006,   che   adegua
determinate direttive sulla  libera  circolazione  delle  persone,  a
motivo dell'adesione della Bulgaria e  della  Romania,  relativamente
alle professioni legali. Parere motivato nell'ambito della procedura 
d'infrazione n. 2007/0417). - 
  1. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31,
dopo le parole:  "advocate-barrister-solicitor  (Regno  Unito)"  sono
aggiunti, in fine, i  seguenti  capoversi:  "A?BOKAT  (Bulgaria)";  -
avocat (Romania)". 
  2. All'articolo 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  febbraio
2001, n. 96, dopo il capoverso: "Avocat-Advocaat (Belgio)" e' 
inserito il seguente: 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

  (Bulgaria)" 
 
e dopo il capoverso: 
"Advogado (Portogallo)" e' inserito il seguente: "Avocat (Romania)". 
  Art. 8-quater. - (Modifiche al codice delle pari  opportunita'  tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e
al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela  e
sostegno della maternita' e  della  paternita',  di  cui  al  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Messa in  mora  nell'ambito  della
procedura di infrazione n. 2006/2535). -  1.  Al  codice  delle  pari
opportunita' fra uomo e donna,  di  cui  al  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 25, comma  1,  dopo  le  parole:  "atto,  patto  o
comportamento" sono inserite le  seguenti:  ",  nonche'  l'ordine  di
porre in essere un atto o un comportamento,"; 
   b) all'articolo 38,  comma  1,  dopo  le  parole:  "organizzazioni
sindacali"   sono   inserite   le   seguenti:   ",   associazioni   e
organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso". 
  2. All'articolo 56, comma 1, del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' di  beneficiare  di
eventuali miglioramenti delle  condizioni  di  lavoro,  previsti  dai
contratti collettivi ovvero in via legislativa o  regolamentare,  che
sarebbero loro spettati durante l'assenza". 
  Art.  8-quinquies.  --  (Modifica  all'articolo   7   del   decreto
legislativo 2 aprile 2002, n. 74, per  l'attuazione  della  direttiva
2006/I09/CE.  Parere  motivato   nell'ambito   della   procedura   di
infrazione n. 2007/0421). - 1. All'articolo 7, comma 1,  del  decreto
legislativo 2 aprile 2002, n. 74, le parole: "diciotto  unita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "un  numero  pari  a  quello  degli  Stati
membri". 
  Art. 8-sexies. - (Modifiche al decreto legislativo 9  luglio  2003,
n. 215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la  parita'
di  trattamento  tra  le  persone  indipendentemente  dalla  razza  e
dall'origine etnica. Parere motivato nell'ambito della  procedura  di
infrazione n. 2005/ 2358). - 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 2, comma 3, le  parole:  "umiliante  e  offensivo"
sono sostituite dalle seguenti: "umiliante od offensivo"; 
   b) all'articolo 4: 
    1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ",  in
quanto compatibili"; 
   2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti  anche
da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi
e  concordanti,  la  presunzione  dell'esistenza  di  atti,  patti  o
comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di  provare
l'insussistenza della discriminazione"; 
   c) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
  "Art.  4-bis.  -  (Protezione  delle  vittime).  -  1.  La   tutela
giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresi' nei casi di
comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli  posti
in essere o determinate, nei confronti  della  persona  lesa  da  una
discriminazione diretta o indiretta o  di  qualunque  altra  persona,
quale reazione ad una qualsiasi  attivita'  diretta  ad  ottenere  la
parita' di trattamento"; 
   d) all'articolo 5: 
    1) al comma 1, le parole: "dell'articolo 4" sono sostituite dalle
seguenti: "degli articoli 4 e 4-bis"; 
    2) al comma 3, le parole: "dell'articolo 4" sono sostituite dalle
seguenti: "degli articoli 4 e 4-bis". 
  Art. 8-septies. - (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio  2003,
n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la  parita'
di trattamento in materia di occupazione e di condizioni  di  lavoro.
Messa  in  mora  nell'ambito  della  procedura   di   infrazione   n.
20061'2441). - 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 3: 
    1)  al  comma   3,   primo   periodo,   dopo   le   parole:   "di
proporzionalita' e ragionevolezza"  sono  inserite  le  seguenti:  "e
purche' la finalita' sia legittima"; 
    2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; 
    3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti  di
idoneita' al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai  commi  2  e
3"; 
    4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  "4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono  trattamenti
differenziati in ragione dell'eta' dei lavoratori  e  in  particolare
quelle che disciplinano: 
   a)   la   definizione   di   condizioni   speciali   di    accesso
all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e  di
lavoro, comprese le condizioni di licenziamento  e  di  retribuzione,
per i giovani, i lavoratori anziani e  i  lavoratori  con  persone  a
carico, allo scopo  di  favorire  l'inserimento  professionale  o  di
assicurare la protezione degli stessi; 
   b) la fissazione di  condizioni  minime  di  eta',  di  esperienza
professionale o di anzianita' di lavoro per l'accesso all'occupazione
o a taluni vantaggi connessi all'occupazione; 
   c) la fissazione di un'eta' massima per l'assunzione, basata sulle
condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla
necessita'  di  un  ragionevole   periodo   di   lavoro   prima   del
pensionamento. 
  4-ter. Le disposizioni di cui  al  comma  4-bis  sono  fatte  salve
purche'  siano  oggettivamente  e  ragionevolmente  giustificate   da
finalita' legittime, quali giustificati obiettivi della politica  del
lavoro, del mercato del  lavoro  e  della  formazione  professionale,
qualora  i  mezzi  per  il  conseguimento  di  tali  finalita'  siano
appropriati e necessari"; 
   b) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Quando il  ricorrente  fornisce  elementi  di  fatto  idonei  a
fondare, in termini gravi,  precisi  e  concordanti,  la  presunzione
dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori,  spetta
al   convenuto   l'onere    di    provare    l'insussistenza    della
discriminazione"; 
   c) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
  "Art.  4-bis.  -  (Protezione  delle  vittime).  --  1.  La  tutela
giurisdizionale di cui all'articolo 4  si  applica  altresi'  avverso
ogni comportamento pregiudizievole posto  in  essere,  nei  confronti
della persona lesa da una discriminazione diretta o  indiretta  o  di
qualunque altra persona, quale reazione ad  una  qualsiasi  attivita'
diretta ad ottenere la parita' di trattamento"; 
   d) all'articolo 5: 
    1) al comma 1, le parole da: "Le rappresentanze locali"  fino  a:
"a  livello  nazionale"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "Le
organizzazioni  sindacali,  le  associazioni  e   le   organizzazioni
rappresentative del diritto o dell'interesse leso"; 
    2) al comma 2, le parole da: "Le rappresentanze locali"  fino  a:
"legittimate" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di  cui  al
comma 1 sono altresi' legittimati". 
  Art. 8-octies. - (Modifica all'articolo 2 del  decreto  legislativo
21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva  1999/22/CE,
relativa  alla  custodia  degli  animali   selvatici   nei   giardini
zoologici. Parere motivato nell'ambito della procedura di  infrazione
n. 2007/2179). - 1. All'articolo 2 del decreto legislativo  21  marzo
2005, n. 73, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal
seguente: 
  "1. Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende
qualsiasi struttura pubblica o privata  con  carattere  permanente  e
territorialmente stabile,  aperta  e  amministrata  per  il  pubblico
almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali  vivi  di
specie selvatiche, anche nati e allevati in cattivita', appartenenti,
in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli
allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9  dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio
1992, n. 157, e successive modificazioni, nonche' al  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n.
357, e successive modificazioni". 
  Art. 8-novies. - (Modifica all'articolo  15,  comma  I,  del  testo
unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e abrogazione del comma 12 dell'articolo 25 della legge
3 maggio 2004, n. 112. Parere motivato nell'ambito della procedura di
infrazione n. 2005/5086). - 1. Il comma 1 dell'articolo 15 del  testo
unico della radio-televisione,  di  cui  al  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal seguente: 
  "1.  Fatti  salvi  i  criteri  e  le  procedure  specifici  per  la
concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione
sonora  e  televisiva,  previsti  dal  codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
in considerazione degli obiettivi di tutela del  pluralismo  e  degli
altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per  l'attivita'
di operatore di rete su frequenze terrestri in  tecnica  digitale  si
conforma  ai  principi  della  direttiva  2002/20/CE  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  7  marzo  2002,  e  della  direttiva
2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002.  Tale  attivita'
e'  soggetta  al  regime  dell'autorizzazione  generale,   ai   sensi
dell'articolo 25 del citato codice di cui al decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni". 
  2. Le licenze individuali gia' rilasciate ai sensi del  regolamento
di cui  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni n. 435101/CONS del 15  novembre  2001,  pubblicata  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del  6  dicembre
2001, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono  convertite,  su  iniziativa  del   Ministero   dello   sviluppo
economico, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di
quelle comunitarie. E abrogato il comma  12  dell'articolo  25  della
legge 3 maggio 2004, n. 112. 
  3. Fermo restando  quanto  stabilito  dalla  vigente  normativa  in
materia di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di  frequenze
tra due soggetti titolari  di  autorizzazione  generale  avviene  nel
rispetto   dell'articolo   14   del   codice   delle    comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 
  4. Nel corso della progressiva attuazione del  piano  nazionale  di
assegnazione  delle  frequenze   televisive   in   tecnica   digitale
terrestre, nel rispetto del relativo programma di attuazione  di  cui
all'articolo 42, comma 11, del citato testo unico di cui  al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle  frequenze
per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati,  in
base alle procedure definite dall'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni nella deliberazione  n.  603/07/CONS  del  21  novembre
2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  290  del  14  dicembre
2007, e successive modificazioni e  integrazioni,  nel  rispetto  dei
principi  stabiliti  dal  diritto  comunitario,  basate  su   criteri
obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori. 
  5. Al fine di rispettare la previsione dell'articolo  2-bis,  comma
5,  del  decreto-legge  23  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  20  marzo  2001,  n.  66,  e  successive
modificazioni, e di dare attuazione al piano  di  assegnazione  delle
frequenze, con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  non
avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, e'  definito,  entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
calendario per il passaggio definitivo alla  trasmissione  televisiva
digitale  terrestre  con  l'indicazione   delle   aree   territoriali
interessate e delle rispettive scadenze. 
  Art. 8-decies. - (Modifiche al testo unico della  radiotelevisione,
di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177.  Procedure  di
infrazione  n:  2007/2110,  n.  2005/2240  e  n.  2004/4303).  -   1.
All'articolo 37, comma 3, del testo unico della radiotelevisione,  di
cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il  secondo  e  il
terzo periodo sono soppressi. 
  2. il comma 2 deli' articolo 51 del citato testo unico  di  cui  al
decreto legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "2. L'Autorita', applicando le norme contenute nel capo I,  sezioni
I  e  11,  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive
modificazioni, delibera l'irrogazione della  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma: 
   a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso  di  inosservanza  delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c); 
   b) da 5.165 euro a 51.646 euro,  in  caso  di  inosservanza  delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); 
   c) da 25.823 euro a 258.228 euro,  in  caso  di  violazione  delle
norme di cui al camma 1, lettera f); 
   d) da 10.329 euro a 258.228 euro,  in  caso  di  violazione  delle
norme di cui al comma 1, lettera g); 
   e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle  norme
di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n); 
   f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle  norme
di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui  la  pubblicita'
di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita,  su  incarico  degli
stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media". 
  3. All'articolo 51  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, come  sostituito
dal comma 2 del presente articolo, e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 e' escluso
il beneficio del pagamento in misura ridotta  previsto  dall'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni". 
  4. Il comma 3 dell'articolo 51 del citato testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' abrogato. 
  5. Al comma 5 dell'articolo 51 del citato testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "previste  dai
commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "previste dai commi 1
e 2". 
  Art.  8-undecies.   -   (Abrogazione   dell'articolo   23-bis   del
decreto-legge   30   dicembre   2005,   n.   273,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.  51,  in  materia  di
proroga delle convenzioni per la gestione  di  interventi  in  favore
delle imprese artigiane. Messa in mora nell'ambito della procedura di
infrazione n. 2006/4264). - 1. L'articolo 23-bis del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
febbraio 2006, n. 51, e' abrogato. 
  Art. 8-duodecies.  -  (Modifiche  all'articolo  2,  comma  82,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della
procedura di infrazione n. 2006/2419). - 1. All'articolo 2, comma 82,
del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al primo  periodo,  le  parole:  "nonche'  in  occasione  degli
aggiornamenti periodici del piano finanziano ovvero delle  successive
revisioni periodiche della convenzione," sono soppresse; 
   b) l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  "La  convenzione
unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria,  nonche'
tutti i relativi atti aggiuntivi". 
  2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con  la  societa'
ANAS  S.p.a.  gia'   sottoscritti   dalle   societa'   concessionarie
autostradali alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto.
Ogni successiva modificazione ovvero integrazione  delle  convenzioni
e' approvata secondo le disposizioni di cui ai commi  82  e  seguenti
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni".