Art. 16. 
               Effetti della fusione transfrontaliera 
 
  1.  La  fusione  transfrontaliera  produce  gli  effetti   di   cui
all'articolo 2504-bis, primo comma, del codice civile. 
  2. La societa' italiana risultante dalla  fusione  transfrontaliera
adempie le  formalita'  particolari  eventualmente  prescritte  dalla
legislazione  applicabile  alla  societa'  di  altro   Stato   membro
partecipante alla  fusione  transfrontaliera  per  l'opponibilita'  a
terzi del trasferimento di determinati beni, diritti  e  obbligazioni
inclusi nel patrimonio di tale societa'. 
  3. E' vincolante nei confronti della societa'  italiana  risultante
dalla fusione transfrontaliera e di tutti i suoi  soci  la  decisione
relativa alla procedura di cui  all'articolo  10,  comma  2,  qualora
tutte le societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera  abbiano
autorizzato  con  l'approvazione  del  progetto  comune  di   fusione
transfrontaliera il ricorso a detta procedura. 
 
          Nota all'art. 16:
              - Il  testo dell'art. 2504-bis del codice civile, e' il
          seguente:
              «Art.  2504-bis  (Effetti della fusione). - La societa'
          che  risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i
          diritti  e  gli  obblighi  delle societa' partecipanti alla
          fusione,  proseguendo  in  tutti  i  loro  rapporti,  anche
          processuali, anteriori alla fusione.
              La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima
          delle  iscrizioni  prescritte dall'art. 2504. Nella fusione
          mediante  incorporazione puo' tuttavia essere stabilita una
          data successiva.
              Per  gli  effetti  ai quali si riferisce il primo comma
          dell'art.   2501-ter,   numeri  5)  e  6),  possono  essere
          stabilite date anche anteriori.
              Nel primo bilancio successivo alla fusione le attivita'
          e  le  passivita'  sono iscritte ai valori risultanti dalle
          scritture  contabili  alla  data di efficacia della fusione
          medesima;  se  dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve
          essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e
          del passivo delle societa' partecipanti alla fusione e, per
          la  differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal
          n.  6  dell'art.  2426,  ad avviamento. Quando si tratta di
          societa' che fa ricorso al mercato del capitale di rischio,
          devono  altresi'  essere  allegati  alla  nota  integrativa
          prospetti  contabili  indicanti  i  valori  attribuiti alle
          attivita' e passivita' delle societa' che hanno partecipato
          alla fusione e la relazione di cui all'art. 2501-sexies. Se
          dalla  fusione  emerge  un  avanzo,  esso  e'  iscritto  ad
          apposita  voce  del  patrimonio  netto,  ovvero, quando sia
          dovuto  a previsione di risultati economici sfavorevoli, in
          una voce dei fondi per rischi ed oneri.
              La  fusione  attuata mediante costituzione di una nuova
          societa'  di capitali ovvero mediante incorporazione in una
          societa'  di  capitali  non libera i soci a responsabilita'
          illimitata  dalla responsabilita' per le obbligazioni delle
          rispettive  societa'  partecipanti  alla  fusione anteriori
          all'ultima  delle  iscrizioni prescritte dall'art. 2504, se
          non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.».