Art. 5. 
                               Recesso 
 
  1.  Nel  caso  in  cui  la  societa'   risultante   dalla   fusione
transfrontaliera sia una societa' di altro Stato membro,  ha  diritto
di  recedere  dalla  societa'  italiana  partecipante  alla   fusione
transfrontaliera il socio non consenziente. Le modalita' di esercizio
del recesso e di determinazione del valore delle azioni o delle quote
sono disciplinate dalle norme  del  codice  civile  applicabili  alla
societa' da cui si recede. Sono  salve  le  altre  cause  di  recesso
previste dalla legge o dallo statuto.