Art. 8. 
                Relazione dell'organo amministrativo 
 
  1. Nella relazione di cui all'articolo  2501-quinquies  del  codice
civile devono altresi' essere illustrate le conseguenze della fusione
transfrontaliera per i soci, i creditori e i lavoratori. 
  2. Salvo quanto disposto dall'articolo 47 della legge  29  dicembre
1990,  n.  428,  la  relazione  e'  inviata  ai  rappresentanti   dei
lavoratori  o,  in  assenza  di  questi,  messa  a  disposizione  dei
lavoratori   stessi   almeno   trenta   giorni   prima   della   data
dell'assemblea convocata per deliberare la fusione. 
  3. Se ricevuto in tempo utile, alla relazione e' allegato il parere
espresso dai rappresentanti dei lavoratori. 
 
          Note all'art. 8:
              - Il testo dell'art. 2501-quinquies, e' il seguente:
              «Art.     2501-quinquies     (Relazione     dell'organo
          amministrativo).  -  L'organo amministrativo delle societa'
          partecipanti  alla  fusione  deve predisporre una relazione
          che  illustri  e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed
          economico,  il  progetto  di  fusione  e  in particolare il
          rapporto di cambio delle azioni o delle quote [c.c. 2260].
              La  relazione deve indicare i criteri di determinazione
          del  rapporto  di  cambio.  Nella  relazione  devono essere
          segnalate  le  eventuali  difficolta'  di valutazione [c.c.
          2425].».
              - Per  il  testo  dell'art.  47 della legge 29 dicembre
          1990, n. 428, si vedano le note alle premesse.