Art. 11.
Semplificazione e razionalizzazione  delle procedure amministrative e
                            regolamentari
  1.  Nel  caso  di  edifici  di nuova costruzione, lo spessore delle
murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai
30  centimetri,  il  maggior  spessore  dei  solai e tutti i maggiori
volumi  e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10
per  cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto
legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  e successive modificazioni,
certificata  con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo,
non  sono  considerati  nei computi per la determinazioni dei volumi,
delle  superfici  e  nei  rapporti di copertura, con riferimento alla
sola  parte  eccedente  i  30  centimetri  e  fino  ad  un massimo di
ulteriori  25  centimetri per gli elementi verticali e di copertura e
di  15  centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei
predetti  limiti  e'  permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti
procedure  di  rilascio  dei titoli abitativi di cui al titolo II del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, a
quanto   previsto   dalle   normative   nazionali,  regionali  o  dai
regolamenti  edilizi  comunali,  in  merito  alle distanze minime tra
edifici,  alle  distanze  minime  di  protezione del nastro stradale,
nonche' alle altezze massime degli edifici.
  2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti  che  comportino maggiori spessori delle murature esterne e
degli  elementi  di  copertura  necessari  ad  ottenere una riduzione
minima  del  10  per  cento  dei  limiti di trasmittanza previsti dal
decreto   legislativo   19   agosto   2005,   n.  192,  e  successive
modificazioni,  certificata  con  le  modalita'  di  cui  al medesimo
decreto   legislativo,   e'   permesso  derogare,  nell'ambito  delle
pertinenti  procedure  di  rilascio  dei  titoli  abitativi di cui al
titolo  II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n.  380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai
regolamenti  edilizi  comunali,  in  merito  alle distanze minime tra
edifici  e  alle  distanze  minime di protezione del nastro stradale,
nella  misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle
pareti verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici,
nella  misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli
elementi  di copertura. La deroga puo' essere esercitata nella misura
massima da entrambi gli edifici confinanti.
  3.  Fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 26, comma 1, della
legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  e  successive  modificazioni,  gli
interventi  di  incremento  dell'efficienza  energetica che prevedano
l'installazione  di singoli generatori eolici con altezza complessiva
non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonche'
di  impianti  solari  termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei
tetti   degli   edifici  con  la  stessa  inclinazione  e  lo  stesso
orientamento  della falda e i cui componenti non modificano la sagoma
degli  edifici  stessi,  sono  considerati interventi di manutenzione
ordinaria  e  non  sono  soggetti  alla  disciplina della denuncia di
inizio  attivita'  di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle
disposizioni  legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia
superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi
di  cui  all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo
19  agosto  2005,  n. 192, e successive modificazioni, e' sufficiente
una comunicazione preventiva al Comune.
  4.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione
fino   all'emanazione  di  apposita  normativa  regionale  che  renda
operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti.
  5.  L'applicazione  delle  disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
non  puo'  in  ogni  caso  derogare  le  prescrizioni  in  materia di
sicurezza stradale e antisismica.
  6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo
1,  comma  351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziabili in
riferimento  alle  dotazioni  finanziarie  stanziate dall'articolo 1,
comma  352,  della legge n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la
data  ultima di inizio lavori e' da intendersi fissata al 31 dicembre
2009  e  quella  di  fine  lavori  da  comprendersi  entro i tre anni
successivi.
  7.  La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di
potenza  termica  inferiore ai 300 MW, nonche' le opere connesse e le
infrastrutture  indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti   stessi,   sono   soggetti  ad  una  autorizzazione  unica,
rilasciata  dall'amministrazione  competente ai sensi dell'articolo 8
del  decreto  legislativo  8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle
normative  vigenti  in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del
paesaggio  e  del  patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove
occorra,   variante  allo  strumento  urbanistico.  A  tale  fine  la
Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni
dal  ricevimento  della  domanda  di  autorizzazione.  Resta fermo il
pagamento  del  diritto  annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4,
del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte
sulla   produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
amministrative,  di  cui  al  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni.
  8. L'autorizzazione di cui al comma 6 e' rilasciata a seguito di un
procedimento  unico,  al  quale  partecipano tutte le amministrazioni
interessate,  svolto  nel  rispetto dei principi di semplificazione e
con  le  modalita'  stabilite  dalla  legge  7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. In caso di dissenso, purche' non sia quello
espresso   da   una  amministrazione  statale  preposta  alla  tutela
ambientale,     paesaggistico-territoriale,    o    del    patrimonio
storico-artistico,    la    decisione,   ove   non   diversamente   e
specificamente  disciplinato  dalle  regioni,  e' rimessa alla Giunta
regionale.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  costituisce  titolo  a
costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato
e  deve  contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei
luoghi  a  carico  del soggetto esercente a seguito della dismissione
dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento
di  cui  al  presente  comma  non  puo'  comunque  essere superiore a
centottanta giorni.
 
          Note all'art. 11:
              -  Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 si
          vedano le note alle premesse.
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
          2001,   n.   380  reca:  «testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia».
              -   Il   testo   dell'art.   3,  comma 3,  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 192 cosi' recita:
              «3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto
          le seguenti categorie di edifici e di impianti:
                a) gli    immobili    ricadenti   nell'ambito   della
          disciplina  della  parte  seconda e dell'art. 136, comma 1,
          lettere b)  e c),  del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
          n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio
          nei   casi   in   cui   il   rispetto   delle  prescrizioni
          implicherebbe   una   alterazione  inaccettabile  del  loro
          carattere   o   aspetto   con  particolare  riferimento  ai
          caratteri storici o artistici;
                b) i  fabbricati  industriali, artigianali e agricoli
          non  residenziali  quando  gli ambienti sono riscaldati per
          esigenze  del  processo  produttivo  o  utilizzando  reflui
          energetici   del   processo   produttivo   non   altrimenti
          utilizzabili;
                c) i  fabbricati  isolati  con  una  superficie utile
          totale inferiore a 50 metri quadrati;
                c-bis)  gli  impianti installati ai fini del processo
          produttivo  realizzato  nell'edificio, anche se utilizzati,
          in  parte non preponderante, per gli usi tipici del settore
          civile.».
              - Il testo dell'art. 26, comma 1, della legge 9 gennaio
          1991, n. 10 cosi' recita:
              «Art. 26 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di
          edifici  e  di  impianti).  - 1. Ai nuovi impianti, lavori,
          opere,   modifiche,   installazioni,  relativi  alle  fonti
          rinnovabili  di energia, alla conservazione, al risparmio e
          all'uso    razionale    dell'energia,   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977,
          n.  10,  nel  rispetto  delle norme urbanistiche, di tutela
          artistico-storica  e ambientale. Gli interventi di utilizzo
          delle  fonti  di  energia  di  cui all'art. 1 in edifici ed
          impianti  industriali  non  sono soggetti ad autorizzazione
          specifica  e  sono  assimilati  a  tutti  gli  effetti alla
          manutenzione  straordinaria  di  cui  agli articoli 31 e 48
          della  legge  5 agosto  1978,  n.  457.  L'installazione di
          impianti   solari   e  di  pompe  di  calore  da  parte  di
          installatori   qualificati,   destinati   unicamente   alla
          produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti
          e  negli  spazi  liberi  privati  annessi,  e'  considerata
          estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.».
              -  Il  testo  degli  articoli 22  e 23, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380 citato
          cosi' recita:
              «Art.  22  (Interventi subordinati a denuncia di inizio
          attivita).  (decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
          commi 7,  8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge
          4 dicembre  1993,  n.  493,  come  modificato  dall'art. 2,
          comma 60,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo
          risultante  dalle  modifiche  introdotte  dall'art.  10 del
          decreto-legge   31 dicembre  1996,  n.  669;  decreto-legge
          25 marzo  1997,  n. 67, art. 11, convertito, con modifiche,
          dalla  legge  23 maggio  1997,  n. 135; decreto legislativo
          29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149). -
          1.  Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita'
          gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art.
          10  e  all'art. 6, che siano conformi alle previsioni degli
          strumenti  urbanistici,  dei  regolamenti  edilizi  e della
          disciplina urbanistico-edilizia vigente.
              2.  Sono,  altresi',  realizzabili mediante denuncia di
          inizio  attivita'  le  varianti a permessi di costruire che
          non  incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
          che  non  modificano  la  destinazione d'uso e la categoria
          edilizia,  non  alterano  la  sagoma  dell'edificio  e  non
          violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
          costruire.  Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica
          ed  edilizia,  nonche' ai fini del rilascio del certificato
          di   agibilita',   tali   denunce   di   inizio   attivita'
          costituiscono parte integrante del procedimento relativo al
          permesso   di   costruzione  dell'intervento  principale  e
          possono  essere  presentate  prima  della  dichiarazione di
          ultimazione dei lavori.
              3.  In  alternativa  al  permesso di costruire, possono
          essere realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
                a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'art.
          10, comma 1, lettera c);
                b) gli   interventi   di   nuova   costruzione  o  di
          ristrutturazione  urbanistica qualora siano disciplinati da
          piani  attuativi  comunque  denominati,  ivi  compresi  gli
          accordi  negoziali  aventi  valore  di piano attuativo, che
          contengano    precise    disposizioni   plano-volumetriche,
          tipologiche,  formali e costruttive, la cui sussistenza sia
          stata   esplicitamente  dichiarata  dal  competente  organo
          comunale  in  sede  di approvazione degli stessi piani o di
          ricognizione  di  quelli vigenti; qualora i piani attuativi
          risultino  approvati  anteriormente  all'entrata  in vigore
          della  legge  21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di
          ricognizione   deve  avvenire  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta  degli  interessati;  in  mancanza  si  prescinde
          dall'atto   di   ricognizione,   purche'   il  progetto  di
          costruzione   venga   accompagnato  da  apposita  relazione
          tecnica  nella  quale venga asseverata l'esistenza di piani
          attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
                c) gli  interventi di nuova costruzione qualora siano
          in  diretta  esecuzione  di  strumenti urbanistici generali
          recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
              4.  Le  regioni  a  statuto ordinario con legge possono
          ampliare  o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni
          di  cui  ai  commi precedenti.  Restano, comunque, ferme le
          sanzioni penali previste all'art. 44.
              5.  Gli  interventi  di cui al comma 3 sono soggetti al
          contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16. Le regioni
          possono individuare con legge gli altri interventi soggetti
          a denuncia di inizio attivita', diversi da quelli di cui al
          comma 3,   assoggettati   al   contributo   di  costruzione
          definendo    criteri    e   parametri   per   la   relativa
          determinazione.
              6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1,
          2   e   3  che  riguardino  immobili  sottoposti  a  tutela
          storico-artistica     o     paesaggistica-ambientale,    e'
          subordinata   al   preventivo   rilascio   del   parere   o
          dell'autorizzazione  richiesti  dalle  relative  previsioni
          normative.  Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in
          particolare,  le disposizioni di cui al decreto legislativo
          29 ottobre 1999, n. 490.
              7.  E'  comunque  salva la facolta' dell'interessato di
          chiedere  il  rilascio  di  permesso  di  costruire  per la
          realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza
          obbligo  del pagamento del contributo di costruzione di cui
          all'art.  16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del
          comma 5.  In  questo  caso  la  violazione della disciplina
          urbanistico-edilizia   non  comporta  l'applicazione  delle
          sanzioni di cui all'art. 44 ed e' soggetta all'applicazione
          delle sanzioni di cui all'art. 37.».
              «Art.  23  (R) (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7)
          (Disciplina  della  denuncia  di  inizio  attivita). (legge
          24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce
          l'art.  19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge
          5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14,
          e  15,  come  modificato dall'art. 2, comma 60, della legge
          23 dicembre  1996,  n.  662,  nel  testo  risultante  dalle
          modifiche   introdotte   dall'art.   10  del  decreto-legge
          31 dicembre   1996,   n.   669).   -   1.  Il  proprietario
          dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia
          di   inizio   attivita',   almeno   trenta   giorni   prima
          dell'effettivo  inizio  dei lavori, presenta allo sportello
          unico   la   denuncia,   accompagnata  da  una  dettagliata
          relazione  a  firma  di  un  progettista  abilitato e dagli
          opportuni    elaborati   progettuali,   che   asseveri   la
          conformita'   delle  opere  da  realizzare  agli  strumenti
          urbanistici   approvati  e  non  in  contrasto  con  quelli
          adottati  ed  ai  regolamenti  edilizi  vigenti, nonche' il
          rispetto   delle   norme   di   sicurezza   e   di   quelle
          igienico-sanitarie.
              2.   La  denuncia  di  inizio  attivita'  e'  corredata
          dall'indicazione  dell'impresa  cui  si  intende affidare i
          lavori  ed  e'  sottoposta  al termine massimo di efficacia
          pari  a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
          dell'intervento    e'   subordinata   a   nuova   denuncia.
          L'interessato   e'   comunque   tenuto  a  comunicare  allo
          sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
              3.   Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto  ad  un  vincolo la cui tutela compete, anche in
          via  di  delega,  alla  stessa amministrazione comunale, il
          termine  di  trenta  giorni  di  cui al comma 1 decorre dal
          rilascio  del  relativo  atto di assenso. Ove tale atto non
          sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
              4.   Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto   ad  un  vincolo  la  cui  tutela  non  compete
          all'amministrazione  comunale, ove il parere favorevole del
          soggetto   preposto  alla  tutela  non  sia  allegato  alla
          denuncia,   il  competente  ufficio  comunale  convoca  una
          conferenza  di  servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
          14-ter,  14-quater,  della  legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
          termine   di  trenta  giorni  di  cui  al  comma 1  decorre
          dall'esito   della   conferenza.   In  caso  di  esito  non
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
              5.  La  sussistenza  del titolo e' provata con la copia
          della  denuncia  di inizio attivita' da cui risulti la data
          di   ricevimento   della   denuncia,   l'elenco  di  quanto
          presentato  a  corredo  del  progetto,  l'attestazione  del
          professionista  abilitato,  nonche'  gli  atti  di  assenso
          eventualmente necessari.
              6.  Il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente
          ufficio  comunale, ove entro il termine indicato al comma 1
          sia  riscontrata  l'assenza  di una o piu' delle condizioni
          stabilite,  notifica  all'interessato  l'ordine motivato di
          non  effettuare  il previsto intervento e, in caso di falsa
          attestazione    del   professionista   abilitato,   informa
          l'autorita'  giudiziaria  e  il  consiglio  dell'ordine  di
          appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
          la  denuncia  di  inizio  attivita',  con le modifiche o le
          integrazioni   necessarie   per   renderla   conforme  alla
          normativa urbanistica ed edilizia.
              7.  Ultimato  l'intervento, il progettista o un tecnico
          abilitato  rilascia  un certificato di collaudo finale, che
          va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
          la  conformita'  dell'opera  al  progetto presentato con la
          denuncia  di  inizio  attivita'.  Contestualmente  presenta
          ricevuta   dell'avvenuta   presentazione  della  variazione
          catastale   conseguente   alle   opere   realizzate  ovvero
          dichiarazione   che   le   stesse   non   hanno  comportato
          modificazioni   del   classamento.   In   assenza  di  tale
          documentazione  si  applica la sanzione di cui all'art. 37,
          comma 5.».
              -  I commi 351 e 352 dell'art.1 della legge 27 dicembre
          2006, n. 296 citata nelle note alle premesse cosi' recita:
              «351.  Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici
          o  nuovi  complessi  di  edifici, di volumetria complessiva
          superiore  a  10.000  metri cubi, con data di inizio lavori
          entro  il  31 dicembre  2007  e  termine  entro  i tre anni
          successivi,  che  conseguono un valore limite di fabbisogno
          di  energia primaria annuo per metro quadrato di superficie
          utile  dell'edificio  inferiore  di  almeno il 50 per cento
          rispetto  ai  valori  riportati nell'allegato C, numero 1),
          tabella  1,  annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005,
          n.   192,   nonche'   del  fabbisogno  di  energia  per  il
          condizionamento  estivo  e l'illuminazione, hanno diritto a
          un  contributo  pari  al  55  per  cento  degli extra costi
          sostenuti  per  conseguire  il  predetto  valore  limite di
          fabbisogno   di  energia,  incluse  le  maggiori  spese  di
          progettazione.
              352.  Per  l'attuazione  del comma 351 e' costituito un
          Fondo  di  15  milioni  di euro per ciascuno degli anni del
          triennio  2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
          economico,  sono  fissate  le condizioni e le modalita' per
          l'accesso  e  l'erogazione dell'incentivo, nonche' i valori
          limite   relativi   al   fabbisogno   di   energia  per  il
          condizionamento estivo e l'illuminazione.».
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          8 febbraio 2007, n. 20 cosi' recita:
              «Art.     8     (Semplificazione     delle    procedure
          amministrative). 1. Per l'autorizzazione alla costruzione e
          all'esercizio  degli  impianti  di cogenerazione di potenza
          termica  superiore a 300 MW, ivi comprese le opere connesse
          e  le  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
          all'esercizio   degli   stessi   impianti,  si  applica  la
          normativa  di  cui  al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,
          n. 55.
              2.    L'amministrazione    competente    al    rilascio
          dell'autorizzazione  per la costruzione e l'esercizio degli
          impianti  di  cogenerazione  di  potenza  termica  uguale o
          inferiore  a  300  MW  prevede  a tale fine un procedimento
          unico,  svolto nel rispetto dei principi di semplificazione
          e  con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n.
          241.
              3. Col provvedimento di cui all'art. 1, comma 88, della
          legge  23 agosto  2004,  n. 239, ed anche con riguardo agli
          aspetti   di   sicurezza  antincendio,  di  intesa  con  la
          Conferenza     unificata,    sono    stabilite    procedure
          autorizzative    semplificate    per    l'installazione   e
          l'esercizio  di unita' di piccola e di micro-cogenerazione,
          tenendo   anche  conto  di  quanto  previsto  dall'art.  1,
          comma 86, della medesima legge n. 239 del 2004.».
              -  Il  testo  dell'art.  63,  del  decreto  legislativo
          26 ottobre   1995,  n.  504,  recante:  testo  unico  delle
          disposizioni   legislative  concernenti  le  imposte  sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative    pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          29 novembre 1995, n. 279, S.O. cosi' recita:
              «Art.  63  (Licenze  di  esercizio  e diritti annuali).
          (Art. 4 testo unico spiriti, art. 2 testo unico birra, art.
          6  testo  unico  energia  elettrica,  approvati con decreto
          ministeriale  8 luglio 1924 - Art. 2 regio decreto-legge n.
          23/1933 - Art. 4 regio decreto-legge n. 334/1939 - articoli
          4,   5   e   7,   allegato   H,   del  decreto  legislativo
          luogotenenziale   26 aprile   1945,   n.   223   -  Art.  7
          decreto-legge  n.  707/1949  [*] - Art. 10 decreto-legge n.
          50/1950  [**]  - Art. 3 decreto-legge n. 271/1957 - decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  21 dicembre
          1990).  -  1. Le licenze di esercizio previste dal presente
          testo   unico   sono  rilasciate  dall'ufficio  tecnico  di
          finanza,   competente  per  territorio,  prima  dell'inizio
          dell'attivita'  degli  impianti cui si riferiscono ed hanno
          validita'  illimitata. Fatte salve le disposizioni previste
          per  i  singoli  tributi,  la licenza viene revocata quando
          vengono   a   mancare   i   presupposti   per   l'esercizio
          dell'impianto.
              2.  Le  licenze di esercizio sono soggette al pagamento
          di un diritto annuale nella seguente misura:
                a) depositi   fiscali   (fabbriche   ed  impianti  di
          lavorazione, di trattamento e di condizionamento): lire 500
          mila;
                b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e
          di  bevande  fermentate  diverse  dal  vino  e dalla birra,
          depositi): lire 200 mila;
                c) depositi   per   uso   commerciale   di   prodotti
          petroliferi,  gia'  assoggettati  ad  accisa, e di prodotti
          petroliferi denaturati: lire 100 mila;
                d) impianti  di  produzione  su  base forfettaria, di
          trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti
          alcolici,  depositi  di  alcole  denaturato  e  depositi di
          alcole  non  denaturato,  assoggettato od esente da accisa:
          lire 100 mila;
                e) esercizi  di vendita di prodotti alcolici: lire 65
          mila.  Il  diritto annuale di cui alla lettera a) e' dovuto
          anche  dai  soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di
          consumo  disciplinata  dall'art.  61. Il diritto annuale di
          cui  alla lettera c) e' dovuto per l'esercizio dei depositi
          commerciali  dei  prodotti  assoggettati all'imposizione di
          cui  all'art.  61.  La  licenza relativa ai depositi di cui
          alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che
          custodiscono  i  prodotti soggetti alla disciplina prevista
          dal  decreto-legge  8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786.
              3.  Nel  settore  dell'imposta  di consumo sull'energia
          elettrica,   le  licenze  di  esercizio  sono  soggette  al
          pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:
                a) officine  di  produzione, cabine e punti di presa,
          per  uso  proprio,  di  un  solo  stabilimento  della ditta
          esercente  e  officine  di  produzione  ed  acquirenti  che
          rivendono  in  blocco  l'energia  prodotta od acquistata ad
          altri fabbricanti: lire 45 mila;
                b) officine  di produzione, cabine e punti di presa a
          scopo commerciale: lire 150.000.
              4.  Il  diritto  annuale di licenza deve essere versato
          nel  periodo  dal  1°  al 16 dicembre dell'anno che precede
          quello  cui  si  riferisce  e  per  gli  impianti  di nuova
          costituzione  o  che  cambiano titolare, prima del rilascio
          della  licenza.  L'esercente  che  non  versa il diritto di
          licenza  entro  il  termine  stabilito  e'  punito  con  la
          sanzione  amministrativa  da  una a tre volte l'importo del
          diritto stesso.
              5.  La  licenza  annuale  per  la  vendita di liquori o
          bevande  alcoliche di cui all'art. 86 del testo unico delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto
          18 giugno  1931,  n.  773,  e successive modificazioni, non
          puo'   essere   rilasciata  o  rinnovata  a  chi  e'  stato
          condannato  per  fabbricazione  clandestina o per gli altri
          reati  previsti  dal  presente  testo  unico  in materia di
          accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.».
              -  La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi».