Art. 15.
                          Procedure di gara
  1.  Agli  appalti  pubblici  non  riconducibili ai settori speciali
disciplinati  dalla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, ed aventi ad oggetto l'affidamento della gestione dei servizi
energetici  e  che  prevedono  unitamente  all'effettuazione  di  una
diagnosi  energetica,  la presentazione di progetto in conformita' ai
livelli  di  progettazione  specificati  dall'articolo 93 del decreto
legislativo  12 aprile  2006,  n. 163, nonche' la realizzazione degli
interventi  attraverso  lo strumento del finanziamento tramite terzi,
si  applica  il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche
in    mancanza    di    progetto    preliminare    redatto   a   cura
dell'Amministrazione.
  2.  Alla  individuazione  degli  operatori  economici  che  possono
presentare le offerte nell'ambito degli appalti di cui al comma 1, si
provvede  secondo  le procedure previste dall'articolo 55 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
 
          Note all'art. 15:
              -  Il  testo  degli  articoli 55,  83  e 93 del decreto
          legislativo  12 aprile  2006,  n.  163 recante: «Codice dei
          contratti  pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture
          in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE»,
          cosi' recita:
              «Art.  55 (Procedure aperte e ristrette). (articoli 3 e
          28, direttiva 2004/18; articoli 19, 20, 23, L. n. 109/1994;
          art.  9,  decreto  legislativo n. 358/1992; art. 6, decreto
          legislativo  n.  157/1995;  art. 76, decreto del Presidente
          della Repubblica n. 554/1999 - 1. Il decreto o la determina
          a  contrarre,  ai sensi dell'art. 11, indica se si seguira'
          una  procedura  aperta  o  una  procedura  ristretta,  come
          definite all'art. 3.
              2.  Le  stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le
          procedure  ristrette quando il contratto non ha per oggetto
          la  sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione
          e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
              3.  Il  bando  di  gara  indica  il tipo di procedura e
          l'oggetto  del contratto, e fa menzione del decreto o della
          determina a contrarre.
              4.   Il  bando  di  gara  puo'  prevedere  che  non  si
          procedera'  ad  aggiudicazione nel caso di una sola offerta
          valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non
          verranno   aperte.   Quando  il  bando  non  contiene  tale
          previsione,  resta  comunque  ferma  la  disciplina  di cui
          all'art. 81, comma 3.
              5.  Nelle  procedure  aperte  gli  operatori  economici
          presentano  le proprie offerte nel rispetto delle modalita'
          e dei termini fissati dal bando di gara.
              6.  Nelle  procedure  ristrette gli operatori economici
          presentano  la  richiesta  di  invito  nel  rispetto  delle
          modalita'  e  dei  termini  fissati  dal  bando  di gara e,
          successivamente,  le  proprie  offerte  nel  rispetto delle
          modalita'  e dei termini fissati nella lettera invito. Alle
          procedure  ristrette, sono invitati tutti i soggetti che ne
          abbiano  fatto  richiesta  e  che  siano  in  possesso  dei
          requisiti  di  qualificazione  previsti  dal  bando,  salvo
          quanto previsto dall'art. 62 e dall'art. 177.».
              «Art.  83  (Criterio  dell'offerta  economicamente piu'
          vantaggiosa).   (art.   53,  direttiva  2004/18;  art.  55,
          direttiva  2004/17;  art.  21,  legge n. 109/1994; art. 19,
          decreto   legislativo   n.   358/1992;   art.  23,  decreto
          legislativo  n.  157/1995;  art. 24, decreto legislativo n.
          158/1995  -  1.  Quando  il  contratto  e'  affidato con il
          criterio  dell'offerta  economicamente piu' vantaggiosa, il
          bando   di   gara   stabilisce  i  criteri  di  valutazione
          dell'offerta,  pertinenti  alla  natura, all'oggetto e alle
          caratteristiche    del    contratto,    quali,   a   titolo
          esemplificativo:
                a) il prezzo;
                b) la qualita';
                c) il pregio tecnico;
                d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
                e) le  caratteristiche  ambientali  e il contenimento
          dei   consumi   energetici   e   delle  risorse  ambientali
          dell'opera o del prodotto;
                f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
                g) la redditivita';
                h) il servizio successivo alla vendita;
                i) l'assistenza tecnica;
                l) la  data di consegna ovvero il termine di consegna
          o di esecuzione;
                m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
                n) la sicurezza di approvvigionamento;
                o) in  caso  di  concessioni,  altresi' la durata del
          contratto, le modalita' di gestione, il livello e i criteri
          di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
              2.  Il  bando  di  gara  ovvero,  in  caso  di  dialogo
          competitivo,  il bando o il documento descrittivo, elencano
          i  criteri  di  valutazione  e  precisano  la  ponderazione
          relativa  attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una
          soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui
          lo  scarto  tra  il punteggio della soglia e quello massimo
          relativo  all'elemento  cui  si  riferisce  la  soglia deve
          essere appropriato.
              3.   Le   stazioni   appaltanti,  quando  ritengono  la
          ponderazione  di  cui  al  comma 2  impossibile per ragioni
          dimostrabili,  indicano  nel bando di gara e nel capitolato
          d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel
          documento  descrittivo,  l'ordine decrescente di importanza
          dei criteri.
              4.   Il  bando  per  ciascun  criterio  di  valutazione
          prescelto  prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub
          - pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia
          in  grado  di stabilirli tramite la propria organizzazione,
          provvede  a nominare uno o piu' esperti con il decreto o la
          determina  a  contrarre,  affidando  ad  essi l'incarico di
          redigere  i  criteri,  i  pesi,  i  punteggi  e le relative
          specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. La
          commissione  giudicatrice,  prima dell'apertura delle buste
          contenenti  le  offerte,  fissa  in  via generale i criteri
          motivazionali  cui  si  atterra'  per  attribuire a ciascun
          criterio  e  subcriterio di valutazione il punteggio tra il
          minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
              5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il
          punteggio  a  ciascun  elemento  dell'offerta,  le stazioni
          appaltanti  utilizzano  metodologie  tali  da consentire di
          individuare   con   un   unico  parametro  numerico  finale
          l'offerta   piu'   vantaggiosa.   Dette   metodologie  sono
          stabilite   dal   regolamento,  distintamente  per  lavori,
          servizi   e   forniture   e,  ove  occorra,  con  modalita'
          semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i
          servizi,  tiene  conto  di quanto stabilito dal decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117
          e  dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
          18 novembre  2005,  in  quanto  compatibili con il presente
          codice.».
              «Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e
          per le concessioni di lavori). (art. 16, legge n. 109/1994)
          -  1.  La  progettazione  in  materia di lavori pubblici si
          articola,    nel    rispetto    dei    vincoli   esistenti,
          preventivamente   accertati,   laddove  possibile  fin  dal
          documento  preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti,
          secondo  tre livelli di successivi approfondimenti tecnici,
          in   preliminare,  definitiva  ed  esecutiva,  in  modo  da
          assicurare:
                a) la  qualita'  dell'opera  e  la  rispondenza  alle
          finalita' relative;
                b) la    conformita'    alle   norme   ambientali   e
          urbanistiche;
                c) il   soddisfacimento   dei  requisiti  essenziali,
          definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
              2.  Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
          e  grafici  contenute  nei  commi 3,  4  e  5 sono di norma
          necessarie    per   ritenere   i   progetti   adeguatamente
          sviluppati.  Il responsabile del procedimento nella fase di
          progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
          e  alla  dimensione  dei  lavori  da progettare, ritenga le
          prescrizioni  di  cui  ai  commi 3,  4  e 5 insufficienti o
          eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
              3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
          qualitative  e  funzionali  dei  lavori,  il  quadro  delle
          esigenze  da  soddisfare  e delle specifiche prestazioni da
          fornire  e  consiste  in  una  relazione illustrativa delle
          ragioni  della  scelta  della soluzione prospettata in base
          alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
          con  riferimento  ai  profili ambientali e all'utilizzo dei
          materiali   provenienti   dalle   attivita'   di   riuso  e
          riciclaggio,   della   sua  fattibilita'  amministrativa  e
          tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di
          prima   approssimazione,   dei  costi,  da  determinare  in
          relazione  ai  benefici previsti, nonche' in schemi grafici
          per  l'individuazione  delle  caratteristiche dimensionali,
          volumetriche,  tipologiche,  funzionali  e tecnologiche dei
          lavori   da  realizzare;  il  progetto  preliminare  dovra'
          inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.
              4.  Il  progetto  definitivo  individua compiutamente i
          lavori  da  realizzare,  nel  rispetto  delle esigenze, dei
          criteri,  dei  vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
          stabiliti  nel  progetto  preliminare  e contiene tutti gli
          elementi  necessari  ai  fini del rilascio delle prescritte
          autorizzazioni   e   approvazioni.  Esso  consiste  in  una
          relazione  descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
          progettuali,  nonche'  delle  caratteristiche dei materiali
          prescelti  e  dell'inserimento  delle opere sul territorio;
          nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni
          generali nelle opportune scale descrittivi delle principali
          caratteristiche    delle    opere,    e   delle   soluzioni
          architettoniche,   delle   superfici   e   dei   volumi  da
          realizzare,  compresi  quelli per l'individuazione del tipo
          di   fondazione;   negli   studi   e  indagini  preliminari
          occorrenti  con riguardo alla natura e alle caratteristiche
          dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
          impianti;  in  un  disciplinare  descrittivo degli elementi
          prestazionali,  tecnici  ed  economici previsti in progetto
          nonche'  in  un  computo metrico estimativo. Gli studi e le
          indagini  occorrenti,  quali  quelli  di  tipo geognostico,
          idrologico,  sismico,  agronomico,  biologico,  chimico,  i
          rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale
          da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli
          impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
              5.  Il  progetto  esecutivo,  redatto in conformita' al
          progetto  definitivo,  determina in ogni dettaglio i lavori
          da  realizzare  e  il relativo costo previsto e deve essere
          sviluppato  ad un livello di definizione tale da consentire
          che  ogni  elemento sia identificabile in forma, tipologia,
          qualita',  dimensione  e prezzo. In particolare il progetto
          e'  costituito  dall'insieme  delle  relazioni, dei calcoli
          esecutivi   delle   strutture  e  degli  impianti  e  degli
          elaborati   grafici  nelle  scale  adeguate,  compresi  gli
          eventuali  particolari costruttivi, dal capitolato speciale
          di   appalto,  prestazionale  o  descrittivo,  dal  computo
          metrico  estimativo  e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso
          e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti
          nelle  fasi  precedenti e degli eventuali ulteriori studi e
          indagini,   di   dettaglio  o  di  verifica  delle  ipotesi
          progettuali,  che  risultino  necessari  e  sulla  base  di
          rilievi  planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni,
          di  rilievi  della  rete  dei  servizi  del  sottosuolo. Il
          progetto   esecutivo  deve  essere  altresi'  corredato  da
          apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
          da  redigersi nei termini, con le modalita', i contenuti, i
          tempi  e  la  gradualita'  stabiliti dal regolamento di cui
          all'art. 5.
              6.  In  relazione alle caratteristiche e all'importanza
          dell'opera,  il regolamento, con riferimento alle categorie
          di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti
          le  esigenze  di  gestione  e  di  manutenzione, stabilisce
          criteri,  contenuti  e momenti di verifica tecnica dei vari
          livelli di progettazione.
              7.   Gli   oneri   inerenti  alla  progettazione,  alla
          direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche'
          agli  studi  e  alle  ricerche connessi, gli oneri relativi
          alla   progettazione   dei   piani   di   sicurezza   e  di
          coordinamento  e  dei  piani  generali  di sicurezza quando
          previsti  ai  sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
          n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
          specialistiche  atte  a  definire  gli elementi necessari a
          fornire  il  progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
          ivi  compresi  i  rilievi  e  i  costi  riguardanti  prove,
          sondaggi,  analisi, collaudo di strutture e di impianti per
          gli  edifici  esistenti,  fanno  carico  agli  stanziamenti
          previsti  per  la  realizzazione  dei  singoli lavori negli
          stati  di  previsione  della  spesa  o  nei  bilanci  delle
          stazioni appaltanti.
              8.  I  progetti  sono  redatti in modo da assicurare il
          coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del
          contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione,
          nel   caso   di   interventi   urbani,  ai  problemi  della
          accessibilita'  e  della  manutenzione degli impianti e dei
          servizi a rete.
              9.  L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle
          ricerche   necessarie  all'attivita'  di  progettazione  e'
          autorizzato   ai   sensi   dell'art.  15  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.».