Art. 4.
      Funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica
  1.  L'ENEA  svolge  le  funzioni  di  cui  all'articolo 2, comma 1,
lettera cc), tramite una struttura, di seguito denominata: "Agenzia",
senza  nuovi  o  maggiori  oneri,  ne'  minori entrate a carico della
finanza  pubblica  e  nell'ambito  delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2.   L'Agenzia,  opera  secondo  un  proprio  piano  di  attivita',
approvato  congiuntamente a quelli di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo  3 settembre 2003, n. 257. L'ENEA provvede alla redazione
di  tale  piano  di  attivita'  sulla  base  di specifiche direttive,
emanate  dal  Ministro  dello sviluppo economico, sentito il Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  finalizzate  a  dare
attuazione  a  quanto  disposto  dal  presente  decreto  oltreche' ad
ulteriori    obiettivi   e   provvedimenti   attinenti   l'efficienza
energetica.
  3.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
su  proposta  del  Consiglio  di  amministrazione  dell'ENEA e previo
parere  per  i  profili  di rispettiva competenza del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia
e  delle finanze, sono stabilite le modalita' con cui si procede alla
riorganizzazione  delle  strutture,  utilizzando il solo personale in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine
di consentire l'effettivita' delle funzioni dell'Agenzia.
  4. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:
    a) supporta il Ministero dello sviluppo economico e le regioni ai
fini  del controllo generale e della supervisione dell'attuazione del
quadro istituito ai sensi del presente decreto;
    b)   provvede  alla  verifica  e  al  monitoraggio  dei  progetti
realizzati  e  delle  misure  adottate, raccogliendo e coordinando le
informazioni  necessarie  ai  fini  delle specifiche attivita' di cui
all'articolo 5;
    c)  predispone,  in conformita' a quanto previsto dalla direttiva
2006/32/CE,  proposte  tecniche  per la definizione dei metodi per la
misurazione  e  la  verifica  del  risparmio energetico ai fini della
verifica  del  conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, da
approvarsi  secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. In tale
ambito,  definisce  altresi'  metodologie specifiche per l'attuazione
del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo allo
sviluppo    di    procedure    standardizzate   che   consentano   la
quantificazione   dei  risparmi  senza  fare  ricorso  a  misurazioni
dirette;
    d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato,
le  regioni  e  gli  enti  locali anche ai fini della predisposizione
degli  strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi
indicativi  nazionali  di  risparmio  energetico  di  cui al presente
decreto;
    e)  assicura,  anche  in  coerenza  con i programmi di intervento
delle   regioni,  l'informazione  a  cittadini,  alle  imprese,  alla
pubblica  amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti
per  il  risparmio  energetico,  nonche'  sui meccanismi e sul quadro
finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione
dell'efficienza  energetica, provvedendo inoltre a fornire sistemi di
diagnosi  energetiche  in conformita' a quanto previsto dall'articolo
18.
 
          Note all'art. 4:
              -   Il  testo  dell'art.  16  del  decreto  legislativo
          3 settembre  2003, n. 257, reca: «Riordino della disciplina
          dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente -
          ENEA,  a  norma  dell'art.  1 della legge 6 luglio 2002, n.
          137» cosi' recita:
              «Art.  16  (Piani di attivita). - 1. L'ENEA opera sulla
          base  di un proprio piano triennale di attivita', formulato
          e  rivisto  annualmente.  Il  piano triennale definisce gli
          obiettivi,    i   programmi   di   ricerca,   i   risultati
          socio-economici  attesi,  nonche'  le correlate risorse, in
          coerenza  con  il programma nazionale per la ricerca di cui
          all'art.  1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 204
          del  1998  e con gli indirizzi del Ministro delle attivita'
          produttive.    Il   piano   comprende   la   programmazione
          pluriennale del fabbisogno del personale.
              2.  Oltre  al  piano  triennale  e'  previsto  un piano
          annuale   di  dettaglio,  che  pianifica  le  attivita'  da
          svolgersi   nel   corso   dell'anno,  contenente  specifici
          obiettivi, attivita', risorse da impiegare, sia interne che
          esterne,   tempi   di  realizzazione,  risultati  attesi  e
          indicatori di valutazione.
              3.  Le  proposte  di piano triennale e di piano annuale
          dell'ente  sono deliberate dal consiglio di amministrazione
          e  approvate  dal  Ministro  delle  attivita' produttive ai
          sensi  del  citato  decreto  legislativo  n.  204 del 1998,
          d'intesa  con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca,  con  il  Ministro dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio,  previo parere del Ministro per la
          funzione  pubblica  e  del  Ministro  dell'economia e delle
          finanze,    ciascuno   per   gli   ambiti   di   rispettiva
          competenza.».
              -  Per  la  direttiva 2006/32/CE si vedano le note alle
          premesse.