Art. 8.
                 Interventi di mobilita' sostenibile
  1.  Con accordi volontari con gli operatori di settore, ivi inclusi
i  soggetti  che immettono in consumo benzina e gasolio, il Ministero
dello  sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni,
sulla  base  di  priorita'  e di ambiti di intervento segnalati dalle
regioni  medesime,  promuovono  iniziative  di mobilita' sostenibile,
avvalendosi  anche  di  risorse  rinvenenti dagli aggiornamenti della
deliberazione  del  Comitato  interministeriale per la programmazione
economica  19  dicembre  2002,  n.  123,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003. In tale ambito, l'Agenzia provvede
a definire modalita' per la contabilizzazione dei risparmi energetici
risultanti  dalle  misure  attivate  ai fini della contribuzione agli
obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3.