Art. 11.
                       Rischi da cianobatteri

  1.  Qualora  il  profilo  delle  acque  di  balneazione  indichi un
potenziale di proliferazione cianobatterica, le regioni e le province
autonome  provvedono  ad  effettuare  un  monitoraggio  adeguato  per
consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute.
  2. Le autorita' competenti, qualora si verifichi una proliferazione
cianobatterica  e si individui o si presuma un rischio per la salute,
adottano  immediatamente  misure  di  gestione adeguate per prevenire
l'esposizione   dei   bagnanti,   di   cui  all'articolo 2,  comma 1,
lettera f), numeri 6), 7), 8), 9) e 10).