Art. 11. Rischi da cianobatteri 1. Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica, le regioni e le province autonome provvedono ad effettuare un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute. 2. Le autorita' competenti, qualora si verifichi una proliferazione cianobatterica e si individui o si presuma un rischio per la salute, adottano immediatamente misure di gestione adeguate per prevenire l'esposizione dei bagnanti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 6), 7), 8), 9) e 10).