Art. 17
                     Norme transitorie e finali

  1.   Le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  8  giugno  1982,  n.  470,  cessano  di avere efficacia a
decorrere  dal  31 dicembre 2014. Le norme tecniche adottate ai sensi
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470,
restano  in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente
decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia.
Il  parametro dell'ossigeno disciolto non rileva ai fini del giudizio
sulla  balneabilita' ma deve essere sempre monitorato dalle strutture
tecniche  che  effettuano  il programma di sorveglianza. Sono in ogni
caso   adottate   misure  di  gestione  adeguate,  che  includano  la
prosecuzione  delle  attivita'  di controllo algale, sulla base delle
vigenti disposizioni e l'informazione al pubblico.
  2.  Ai  fini  del  giudizio di idoneita' per l'individuazione delle
zone  di  balneazione  delle  acque,  in  sede  di  svolgimento delle
indagini  per determinare i potenziali rischi per la salute umana non
rileva  la valutazione dei parametri pH, colorazione, trasparenza, di
cui  all'articolo 6 e all'allegato 1 del decreto del Presidente della
Repubblica  8  giugno 1982, n. 470. Sono in ogni caso adottate misure
di  gestione  adeguate, che includano la prosecuzione delle attivita'
di   controllo  algale,  sulla  base  delle  vigenti  disposizioni  e
l'informazione al pubblico.
  3.  Le  regioni  e  le  province  autonome possono effettuare dalla
prossima stagione balneare il programma di monitoraggio, individuando
le aree di balneazione secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma
6,  e dal punto 1, lettere a) e b), dell'allegato III, ed individuare
il punto di campionamento sulla base dell'articolo 6, comma 3.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali  e  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del mare si provvede, sentita la Conferenza unificata,
alla  indicazione  dei  limiti  di  riferimento  per  individuare  le
condizioni  di  qualita'  delle  acque  tali da imporre il divieto di
balneazione,  nonche' degli ulteriori criteri, modalita' e specifiche
tecniche  per l'attuazione del presente decreto anche in relazione ai
nuovi indirizzi comunitari, entro il 31 dicembre 2008 ad eccezione di
quanto non ancora definito dalla Commissione europea.
 
Note all'articolo 17:
    - Per  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982,
n. 470, si vedano le note alle premesse.
    - Per  il  testo dell'allegato I del decreto del Presidente della
Repubblica dell'8 giugno 1982, n. 470, si vedano le note all'art. 7.