Art. 17 Norme transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia. Il parametro dell'ossigeno disciolto non rileva ai fini del giudizio sulla balneabilita' ma deve essere sempre monitorato dalle strutture tecniche che effettuano il programma di sorveglianza. Sono in ogni caso adottate misure di gestione adeguate, che includano la prosecuzione delle attivita' di controllo algale, sulla base delle vigenti disposizioni e l'informazione al pubblico. 2. Ai fini del giudizio di idoneita' per l'individuazione delle zone di balneazione delle acque, in sede di svolgimento delle indagini per determinare i potenziali rischi per la salute umana non rileva la valutazione dei parametri pH, colorazione, trasparenza, di cui all'articolo 6 e all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. Sono in ogni caso adottate misure di gestione adeguate, che includano la prosecuzione delle attivita' di controllo algale, sulla base delle vigenti disposizioni e l'informazione al pubblico. 3. Le regioni e le province autonome possono effettuare dalla prossima stagione balneare il programma di monitoraggio, individuando le aree di balneazione secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, e dal punto 1, lettere a) e b), dell'allegato III, ed individuare il punto di campionamento sulla base dell'articolo 6, comma 3. 4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede, sentita la Conferenza unificata, alla indicazione dei limiti di riferimento per individuare le condizioni di qualita' delle acque tali da imporre il divieto di balneazione, nonche' degli ulteriori criteri, modalita' e specifiche tecniche per l'attuazione del presente decreto anche in relazione ai nuovi indirizzi comunitari, entro il 31 dicembre 2008 ad eccezione di quanto non ancora definito dalla Commissione europea.
Note all'articolo 17: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1982, n. 470, si vedano le note all'art. 7.