Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «autorita' competente»: l'autorita' o le autorita' di cui agli articoli 3, 4, e 5, designate per garantire il rispetto delle prescrizioni del presente decreto; b) «permanente/permanentemente»: in relazione al divieto di balneazione, della durata almeno di un'intera stagione balneare; c) «inquinamento»: la presenza di contaminazione microbiologica o di altri organismi o di materiale/sostanza di cui agli articoli 11 e 12 e all'allegato I, colonna A, che influiscono sulla qualita' delle acque di balneazione e comportano un rischio per la salute dei bagnanti; d) «inquinamento di breve durata»: la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili e che si presume normalmente non influisca sulla qualita' delle acque di balneazione per piu' di 72 ore circa dal momento della prima incidenza e per cui l'autorita' competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II; e) «stagione balneare»: il periodo di tempo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno, salvo eccezioni dovute a motivi climatici, in cui le acque di cui all'articolo 1, comma 3, vengono utilizzate per la balneazione; f) «misure di gestione»: le misure indicate di seguito riguardanti le acque di balneazione: 1) istituzione e aggiornamento di un profilo delle acque di balneazione; 2) istituzione di un calendario di monitoraggio; 3) monitoraggio delle acque di balneazione; 4) valutazione della qualita' delle acque di balneazione; 5) classificazione delle acque di balneazione; 6) identificazione e valutazione delle cause dell'inquinamento che potrebbero influire sulle acque di balneazione e nuocere alla salute dei bagnanti; 7) informazione al pubblico; 8) azioni volte ad evitare l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento; 9) azioni volte a ridurre il rischio di inquinamento; 10) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione; g) «situazione anomala»: un evento o una combinazione di eventi che impattano sulla qualita' delle acque di balneazione nella zona in questione e il cui verificarsi e' previsto in media non piu' di una volta ogni quattro anni; h) «serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione»: i dati ottenuti a norma dell'articolo 6; i) «valutazione della qualita' delle acque di balneazione»: il processo di valutazione della qualita' delle acque di balneazione utilizzando il metodo di valutazione definito nell'allegato II; l) «proliferazione cianobatterica»: un accumulo di cianobatteri sotto forma di fioritura, stratificazione o schiuma; m) «acque di balneazione»: le acque di cui all'articolo 1, comma 3; n) «punto di monitoraggio»: la stazione di monitoraggio localizzata all'interno di ciascuna acqua di balneazione, nella quale si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio piu' elevato di inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione. 2. I termini «acque superficiali», «acque sotterranee», «acque interne», «acque di transizione», «acque costiere» e «bacino idrografico» e il termine «pubblico interessato» hanno lo stesso significato ad essi attribuiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Nota all'art. 1 e 2: - Per il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note alle premesse.