Art. 2.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) «autorita' competente»: l'autorita' o le autorita' di cui agli
articoli 3,  4,  e  5,  designate  per  garantire  il  rispetto delle
prescrizioni del presente decreto;
    b) «permanente/permanentemente»:   in  relazione  al  divieto  di
balneazione, della durata almeno di un'intera stagione balneare;
    c) «inquinamento»: la presenza di contaminazione microbiologica o
di  altri organismi o di materiale/sostanza di cui agli articoli 11 e
12  e all'allegato I, colonna A, che influiscono sulla qualita' delle
acque  di  balneazione  e  comportano  un  rischio  per la salute dei
bagnanti;
  d) «inquinamento di breve durata»: la contaminazione microbiologica
di  cui  all'allegato  I,  colonna  A,  le cui cause sono chiaramente
identificabili  e  che  si  presume  normalmente  non influisca sulla
qualita'  delle  acque  di  balneazione  per piu' di 72 ore circa dal
momento  della  prima  incidenza  e per cui l'autorita' competente ha
stabilito  procedure  per  prevedere  e  affrontare tali episodi come
indicato nell'allegato II;
    e) «stagione  balneare»:  il  periodo  di  tempo  compreso fra il
1° maggio  e  il  30 settembre di ogni anno, salvo eccezioni dovute a
motivi  climatici,  in  cui  le acque di cui all'articolo 1, comma 3,
vengono utilizzate per la balneazione;
    f) «misure   di   gestione»:   le   misure  indicate  di  seguito
riguardanti le acque di balneazione:
      1)  istituzione  e  aggiornamento  di un profilo delle acque di
balneazione;
      2) istituzione di un calendario di monitoraggio;
      3) monitoraggio delle acque di balneazione;
      4) valutazione della qualita' delle acque di balneazione;
      5) classificazione delle acque di balneazione;
      6)  identificazione e valutazione delle cause dell'inquinamento
che  potrebbero  influire  sulle  acque di balneazione e nuocere alla
salute dei bagnanti;
      7) informazione al pubblico;
      8)   azioni   volte   ad  evitare  l'esposizione  dei  bagnanti
all'inquinamento;
      9) azioni volte a ridurre il rischio di inquinamento;
      10) azioni  volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed
al miglioramento delle acque di balneazione;
    g) «situazione  anomala»:  un evento o una combinazione di eventi
che impattano sulla qualita' delle acque di balneazione nella zona in
questione  e  il cui verificarsi e' previsto in media non piu' di una
volta ogni quattro anni;
    h) «serie  di  dati sulla qualita' delle acque di balneazione»: i
dati ottenuti a norma dell'articolo 6;
    i) «valutazione  della  qualita'  delle acque di balneazione»: il
processo  di  valutazione  della  qualita' delle acque di balneazione
utilizzando il metodo di valutazione definito nell'allegato II;
    l) «proliferazione  cianobatterica»:  un accumulo di cianobatteri
sotto forma di fioritura, stratificazione o schiuma;
    m) «acque  di  balneazione»:  le  acque  di  cui  all'articolo 1,
comma 3;
    n) «punto   di   monitoraggio»:   la   stazione  di  monitoraggio
localizzata all'interno di ciascuna acqua di balneazione, nella quale
si  prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio piu' elevato
di inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione.
  2.  I  termini  «acque  superficiali»,  «acque sotterranee», «acque
interne»,   «acque   di  transizione»,  «acque  costiere»  e  «bacino
idrografico»  e  il  termine  «pubblico  interessato» hanno lo stesso
significato ad essi attribuiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 1 e 2:
              - Per il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152,
          si vedano le note alle premesse.