Art. 4. Competenze regionali 1. Sono di competenza regionale: a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalita' di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; b) istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III; c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare; d) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8; e) la facolta' di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali; f) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione; g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione; h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15. 2. Le regioni trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali secondo le modalita' stabilite dal presente decreto, le informazioni di cui alle lettere d) e g) del comma 1, nonche' i risultati delle attivita' di monitoraggio entro il 30 novembre di ogni anno. Esse trasmettono, altresi', le informazioni di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 1 entro il 1° marzo di ogni anno. Le informazioni di cui alle lettere a), c), g) ed h) del comma 1 sono trasmesse, con le medesime scadenze, anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 117 del citato decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 117 (Piani di gestione e registro delle aree protette). - 1. Per ciascun distretto idrografico e' adottato un piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Le autorita' di bacino, ai fini della predisposizione dei piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore. 2. Il piano di gestione e' composto dagli elementi indicati nella parte A dell'allegato 4 alla parte terza del presente decreto. 3. L'autorita' di bacino, sentite le autorita' d'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle aree protette di cui all'allegato 9 alla parte terza del presente decreto, designate dalle autorita' competenti ai sensi della normativa vigente.».