Art. 4.
                        Competenze regionali

  1. Sono di competenza regionale:
    a) l'individuazione  delle  acque  di  balneazione e dei punti di
monitoraggio.  Le  acque di balneazione individuate sono riportate in
appositi  registri  per  le  finalita'  di  cui  all'articolo 117 del
decreto   legislativo   3 aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni;
    b) istituzione   e  aggiornamento  del  profilo  delle  acque  di
balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III;
    c) l'istituzione   di   un   programma   di   monitoraggio  prima
dell'inizio di ogni stagione balneare;
    d) la   classificazione   delle   acque  di  balneazione  di  cui
all'articolo 8;
    e) la facolta' di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo
le esigenze o le consuetudini locali;
    f) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
    g) azioni  volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al
miglioramento delle acque di balneazione;
    h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15.
  2.  Le  regioni trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali secondo le modalita' stabilite dal presente
decreto,  le  informazioni  di  cui alle lettere d) e g) del comma 1,
nonche'   i  risultati  delle  attivita'  di  monitoraggio  entro  il
30 novembre di ogni anno. Esse trasmettono, altresi', le informazioni
di  cui  alle  lettere a), b), c), e)  ed  f)  del  comma 1  entro il
1° marzo di ogni anno. Le informazioni di cui alle lettere a), c), g)
ed h)  del comma 1 sono trasmesse, con le medesime scadenze, anche al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
          Nota all'art. 4:

              - Si  riporta il testo dell'art. 117 del citato decreto
          legislativo del 3 aprile 2006, n. 152:
              «Art.  117  (Piani  di  gestione  e registro delle aree
          protette).  -  1.  Per  ciascun  distretto  idrografico  e'
          adottato    un   piano   di   gestione,   che   rappresenta
          articolazione  interna  del piano di bacino distrettuale di
          cui  all'art. 65. Il piano di gestione costituisce pertanto
          piano  stralcio  del  piano  di  bacino  e viene adottato e
          approvato  secondo  le procedure stabilite per quest'ultimo
          dall'art.  66.  Le  autorita'  di  bacino,  ai  fini  della
          predisposizione  dei piani di gestione, devono garantire la
          partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti
          nello specifico settore.
              2.  Il  piano  di  gestione  e' composto dagli elementi
          indicati nella parte A dell'allegato 4 alla parte terza del
          presente decreto.
              3. L'autorita' di bacino, sentite le autorita' d'ambito
          del  servizio  idrico  integrato, istituisce entro sei mesi
          dall'entrata  in  vigore  della  presente norma, sulla base
          delle  informazioni  trasmesse  dalle  regioni, un registro
          delle  aree protette di cui all'allegato 9 alla parte terza
          del  presente decreto, designate dalle autorita' competenti
          ai sensi della normativa vigente.».