Art. 5.
                         Competenze comunali

  1. Sono di competenza comunale:
    a) la  delimitazione,  prima dell'inizio della stagione balneare,
delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione
permanentemente   vietate   ricadenti   nel  proprio  territorio,  in
conformita' a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
    b) la  delimitazione  delle zone vietate alla balneazione qualora
nel  corso  della  stagione  balneare  si  verifichi o una situazione
inaspettata  che  ha,  o  potrebbe  verosimilmente  avere, un impatto
negativo sulla qualita' delle acque di balneazione o sulla salute dei
bagnanti;
    c) la   revoca   dei  provvedimenti  adottati  sulla  base  delle
disposizioni di cui alle lettere a) e b);
    d) l'apposizione,   nelle   zone  interessate,  in  un'ubicazione
facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di
balneazione,  di  segnaletica che indichi i divieti di balneazione di
cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;
    e) la  segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle
immediate  vicinanze  di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni
di  inquinamenti  di  breve  durata  di  cui  al comma 2, lettera c),
dell'articolo 15.