Art. 6.
                            Monitoraggio

  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
individuano  ogni anno, entro e non oltre il 31 dicembre, le acque di
balneazione  e  determinano  la  durata della stagione balneare cosi'
come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera e).
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  provvedono affinche' il
monitoraggio  dei  parametri indicati nell'allegato I, colonna A, sia
effettuato  secondo le modalita' dell'allegato VI. Il primo programma
di  monitoraggio  dei  parametri indicati nell'allegato I, colonna A,
avviene a decorrere dalla stagione balneare 2009. I risultati di tale
monitoraggio  possono  essere  utilizzati per determinare la serie di
dati sulla qualita' delle acque di balneazione di cui all'articolo 7.
Non  appena  viene  avviato  il  monitoraggio  ai  sensi del presente
decreto, puo' cessare il monitoraggio dei parametri di cui al decreto
del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive
modificazioni.
  3.  Il  punto  di  monitoraggio e' fissato, all'interno di ciascuna
acqua di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti
o  il  rischio  piu' elevato di inquinamento in base al profilo delle
acque di balneazione.
  4.  Per  ciascuna  acqua  di balneazione e' fissato un programma di
monitoraggio  prima  dell'inizio  di ogni stagione balneare e, per la
prima  volta,  prima  dell'inizio  della  stagione  balneare 2009. Il
campionamento  e'  effettuato  non  oltre quattro giorni dopo la data
indicata nel calendario di monitoraggio.
  5.  I  campioni  prelevati  durante  l'inquinamento di breve durata
possono  non essere presi in considerazione ai fini della valutazione
di cui all'articolo 7 e sono sostituiti da campioni prelevati secondo
le modalita' di cui all'allegato IV.
  6.  In  caso di situazioni anomale, il programma di monitoraggio di
cui  al comma 4 puo' essere sospeso e viene ripreso appena possibile,
dopo  il  termine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni
in sostituzione di quelli mancanti a causa della situazione anomala.
  7.  Le  regioni  e le province autonome comunicano al Ministero del
lavoro,  della  salute e delle politiche sociali ogni sospensione del
programma  di  monitoraggio,  indicandone le ragioni. Esse forniscono
tali rapporti entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento ed il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica
tali  dati alla Commissione europea al piu' tardi in concomitanza con
la relazione annuale successiva, di cui all'articolo 16.
  8.  Le  regioni  e  le province autonome garantiscono che l'analisi
della  qualita'  delle  acque di balneazione sia effettuata secondo i
metodi  di  riferimento specificati nell'allegato I e le procedure di
cui  all'allegato  V.  Il  Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche   sociali   puo'  consentire  l'applicazione  di  metodi  o
procedure   alternative,  purche'  sia  dimostrato  che  i  risultati
ottenuti  siano  equivalenti  a  quelli  ottenuti applicando i metodi
specificati  nell'allegato  I  e  le procedure di cui all'allegato V.
Tutte  le  informazioni  pertinenti  sui  metodi  o  sulle  procedure
applicate  e  sulla  loro equivalenza sono trasmesse alla Commissione
europea  da  parte  del  Ministero  del  lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
  9.  I  risultati dei programmi di monitoraggio, eseguiti almeno con
la frequenza indicata negli allegati di cui al presente decreto, sono
trasmessi  tempestivamente  al  Ministero  del lavoro, della salute e
delle  politiche sociali e ai comuni interessati, anche ai fini delle
disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 3.
 
          Nota all'art. 6:
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          dell'8 giugno   1982,  n.  470,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.