Art. 8.
   Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione

  1.  A  seguito  della  valutazione  sulla  qualita'  delle acque di
balneazione  effettuata  ai  sensi  dell'articolo 7  le  regioni e le
province  autonome,  conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato
II, classificano tali acque come acque di qualita':
    a) «scarsa»;
    b) «sufficiente»;
    c) «buona»;
    d) «eccellente».
  2.  La  prima  classificazione  conformemente alle prescrizioni del
presente  decreto  legislativo  e'  completata  entro  la  fine della
stagione balneare 2015.
  3.  Le regioni e le province autonome assicurano che, entro la fine
della  stagione  balneare  2015,  tutte le acque di balneazione siano
almeno  «sufficienti».  Esse  adottano inoltre misure appropriate per
aumentare  il  numero  delle  acque  di  balneazione  classificate di
qualita' «eccellente» o «buona».
  4.  Indipendentemente  dal requisito generale di cui al comma 3, le
acque di balneazione possono essere temporaneamente classificate come
acque  di  qualita'  «scarsa».  In tale caso le regioni e le province
autonome assicurano che le seguenti condizioni siano soddisfatte:
    a) per  ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», sono
adottate  le  seguenti  misure  che  hanno  effetto a decorrere dalla
stagione balneare successiva alla classificazione:
      1)   adeguate   misure  di  gestione,  inclusi  il  divieto  di
balneazione,     per     impedire    l'esposizione    dei    bagnanti
all'inquinamento;
      2)  individuazione  delle  cause  e  delle  ragioni del mancato
raggiungimento dello status qualitativo «sufficiente»;
      3)  adeguate  misure per impedire, ridurre o eliminare le cause
di inquinamento;
      4)   conformemente   all'articolo 15,   avvertire  il  pubblico
mediante  un  segnale  chiaro  e  semplice  ed informarlo delle cause
dell'inquinamento e dei provvedimenti adottati sulla base del profilo
delle acque di balneazione;
    b) se  le  acque  di  balneazione  sono  classificate di qualita'
«scarsa»   per  cinque  anni  consecutivi,  e'  disposto  un  divieto
permanente  di balneazione. Le regioni e le province autonome possono
tuttavia  disporre  un  divieto permanente di balneazione prima della
scadenza   del   termine   di   cinque   anni  se  ritengono  che  il
raggiungimento  di una qualita' «sufficiente» non sia fattibile o sia
sproporzionatamente costoso.