Art. 8. Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione 1. A seguito della valutazione sulla qualita' delle acque di balneazione effettuata ai sensi dell'articolo 7 le regioni e le province autonome, conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato II, classificano tali acque come acque di qualita': a) «scarsa»; b) «sufficiente»; c) «buona»; d) «eccellente». 2. La prima classificazione conformemente alle prescrizioni del presente decreto legislativo e' completata entro la fine della stagione balneare 2015. 3. Le regioni e le province autonome assicurano che, entro la fine della stagione balneare 2015, tutte le acque di balneazione siano almeno «sufficienti». Esse adottano inoltre misure appropriate per aumentare il numero delle acque di balneazione classificate di qualita' «eccellente» o «buona». 4. Indipendentemente dal requisito generale di cui al comma 3, le acque di balneazione possono essere temporaneamente classificate come acque di qualita' «scarsa». In tale caso le regioni e le province autonome assicurano che le seguenti condizioni siano soddisfatte: a) per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», sono adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione: 1) adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento; 2) individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo «sufficiente»; 3) adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento; 4) conformemente all'articolo 15, avvertire il pubblico mediante un segnale chiaro e semplice ed informarlo delle cause dell'inquinamento e dei provvedimenti adottati sulla base del profilo delle acque di balneazione; b) se le acque di balneazione sono classificate di qualita' «scarsa» per cinque anni consecutivi, e' disposto un divieto permanente di balneazione. Le regioni e le province autonome possono tuttavia disporre un divieto permanente di balneazione prima della scadenza del termine di cinque anni se ritengono che il raggiungimento di una qualita' «sufficiente» non sia fattibile o sia sproporzionatamente costoso.