Allegato II (previsto dall'articolo 2) VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE 1. Qualita' scarsa. Le acque di balneazione sono classificate di «qualita' scarsa» se, nella serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione (a), i valori percentili (b) delle enumerazioni microbiologiche sono peggiori (c) rispetto ai valori corrispondenti alla «qualita' sufficiente» indicati nell'allegato I, colonna D. 2. Qualita' sufficiente. Le acque di balneazione sono classificate di «qualita' sufficiente»: 1) se, nella serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori (d) rispetto ai valori corrispondenti alla «qualita' sufficiente» indicati nell'allegato I, colonna D; 2) se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di breve durata, a condizione che: a) siano adottate misure di gestione adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di allarme rapido e il monitoraggio, per prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un avviso o, se del caso, un divieto di balneazione; b) siano adottate misure di gestione adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento; c) il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 6, comma 6, a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione rappresentino non piu' del 15% del totale dei campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel periodo o non piu' di un campione per stagione balneare, potendo scegliere il maggiore. 3. Qualita' buona. Le acque di balneazione sono classificate di «qualita' buona»: 1) se, nella serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori (d) rispetto ai valori corrispondenti alla «qualita' buona» indicati nell'allegato I, colonna C; 2) se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di breve durata, a condizione che: a) siano adottate misure di gestione adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di allarme rapido e il monitoraggio, per prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un avviso o, se del caso, un divieto di balneazione; b) siano adottate misure di gestione adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento; c) il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 6, comma 6, a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione rappresentino non piu' del 15% del totale dei campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel periodo o non piu' di un campione per stagione balneare, potendo scegliere il maggiore. 4. Qualita' eccellente. Le acque di balneazione sono classificate di «qualita' eccellente»: 1) se, nella serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori rispetto ai valori corrispondenti alla «qualita' eccellente» indicati nell'allegato I, colonna B; e 2) se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di breve durata, a condizione che: a) siano adottate misure di gestione adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di allarme rapido e il monitoraggio, per prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un avviso o, se del caso, un divieto di balneazione; b) siano adottate misure di gestione adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento; c) il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 6, comma 6, a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione rappresentino non piu' del 15% del totale dei campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel periodo o non piu' di un campione per stagione balneare, potendo scegliere il maggiore. (a) «Ultimo periodo di valutazione» significa le ultime quattro stagioni balneari o, se del caso, il periodo specificato nell'articolo 7. (b) Sulla base della valutazione del percentile della normale funzione di densita' di probabilita' (PDF) log10 dei dati microbiologici ricavati su una particolare acqua di balneazione, il percentile viene cosi' ricavato: 1) prendere il log10 di tutte le enumerazioni batteriche nella sequenza di dati da valutare (se si ottiene un valore zero, prendere invece il log10 del limite minimo di rilevazione del metodo analitico usato); 2) calcolare la media aritmetica dei log10 (µ); 3) calcolare la deviazione standard dei log10 (omega). Il punto superiore del 90° percentile della funzione PDF si ricava dalla seguente equazione: superiore al 90° percentile = antilog (µ + 1,282 (omega)). Il punto superiore del 95° percentile della funzione PDF si ricava dalla seguente equazione: superiore al 95° percentile = antilog (µ + 1,65 (omega)). (c) Per «peggiori» si intendono valori di concentrazione superiori, espressi in ufc/100 ml. (d) Per «migliori» si intendono valori di concentrazione inferiori, espressi in ufc/100 ml.