(Allegato II)
                                                          Allegato II 
                                           (previsto dall'articolo 2) 
                    VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE 
                     DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE 
 
1. Qualita' scarsa. 
  Le acque di balneazione sono classificate di «qualita' scarsa»  se,
nella serie di dati sulla qualita' delle  acque  di  balneazione  per
l'ultimo periodo di valutazione (a), i valori  percentili  (b)  delle
enumerazioni microbiologiche sono peggiori  (c)  rispetto  ai  valori
corrispondenti alla «qualita' sufficiente» indicati nell'allegato  I,
colonna D. 
2. Qualita' sufficiente. 
  Le  acque   di   balneazione   sono   classificate   di   «qualita'
sufficiente»: 
    1) se,  nella  serie  di  dati  sulla  qualita'  delle  acque  di
balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori  percentili
delle enumerazioni microbiologiche  sono  uguali  a  o  migliori  (d)
rispetto  ai  valori  corrispondenti  alla   «qualita'   sufficiente»
indicati nell'allegato I, colonna D; 
    2) se le acque di balneazione sono  soggette  a  inquinamento  di
breve durata, a condizione che: 
      a) siano adottate  misure  di  gestione  adeguate,  inclusa  la
sorveglianza, sistemi  di  allarme  rapido  e  il  monitoraggio,  per
prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un  avviso  o,  se  del
caso, un divieto di balneazione; 
      b) siano adottate misure di gestione  adeguate  per  prevenire,
ridurre o eliminare le cause di inquinamento; 
      c) il numero di campioni  scartati  a  norma  dell'articolo  6,
comma 6, a causa dell'inquinamento di breve durata  durante  l'ultimo
periodo di valutazione rappresentino non piu' del 15% del totale  dei
campioni previsti nei calendari  di  monitoraggio  fissati  per  quel
periodo o non piu' di un  campione  per  stagione  balneare,  potendo
scegliere il maggiore. 
3. Qualita' buona. 
  Le acque di balneazione sono classificate di «qualita' buona»: 
    1) se,  nella  serie  di  dati  sulla  qualita'  delle  acque  di
balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori  percentili
delle enumerazioni microbiologiche  sono  uguali  a  o  migliori  (d)
rispetto ai valori  corrispondenti  alla  «qualita'  buona»  indicati
nell'allegato I, colonna C; 
    2) se le acque di balneazione sono  soggette  a  inquinamento  di
breve durata, a condizione che: 
      a) siano adottate  misure  di  gestione  adeguate,  inclusa  la
sorveglianza, sistemi  di  allarme  rapido  e  il  monitoraggio,  per
prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un  avviso  o,  se  del
caso, un divieto di balneazione; 
      b) siano adottate misure di gestione  adeguate  per  prevenire,
ridurre o eliminare le cause di inquinamento; 
      c) il numero di campioni  scartati  a  norma  dell'articolo  6,
comma 6, a causa dell'inquinamento di breve durata  durante  l'ultimo
periodo di valutazione rappresentino non piu' del 15% del totale  dei
campioni previsti nei calendari  di  monitoraggio  fissati  per  quel
periodo o non piu' di un  campione  per  stagione  balneare,  potendo
scegliere il maggiore. 
4. Qualita' eccellente. 
  Le acque di balneazione sono classificate di «qualita' eccellente»: 
    1) se,  nella  serie  di  dati  sulla  qualita'  delle  acque  di
balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori  percentili
delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori  rispetto
ai valori corrispondenti alla «qualita' eccellente» indicati 
nell'allegato I, colonna B; e 
    2) se le acque di balneazione sono  soggette  a  inquinamento  di
breve durata, a condizione che: 
      a) siano adottate  misure  di  gestione  adeguate,  inclusa  la
sorveglianza, sistemi  di  allarme  rapido  e  il  monitoraggio,  per
prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un  avviso  o,  se  del
caso, un divieto di balneazione; 
      b) siano adottate misure di gestione  adeguate  per  prevenire,
ridurre o eliminare le cause di inquinamento; 
      c) il numero di campioni  scartati  a  norma  dell'articolo  6,
comma 6, a causa dell'inquinamento di breve durata  durante  l'ultimo
periodo di valutazione rappresentino non piu' del 15% del totale  dei
campioni previsti nei calendari  di  monitoraggio  fissati  per  quel
periodo o non piu' di un  campione  per  stagione  balneare,  potendo
scegliere il maggiore. 
              (a) «Ultimo periodo di valutazione» significa le ultime 
                 quattro stagioni balneari o, se del caso, il periodo 
          specificato nell'articolo 7. 
                (b) Sulla base della valutazione del percentile della 
             normale funzione di densita' di probabilita' (PDF) log10 
            dei dati microbiologici ricavati su una particolare acqua 
          di balneazione, il percentile viene cosi' ricavato: 
                        1) prendere il log10 di tutte le enumerazioni 
                 batteriche nella sequenza di dati da valutare (se si 
          ottiene un valore zero, prendere invece il log10 del limite 
          minimo di rilevazione del metodo analitico usato); 
              2) calcolare la media aritmetica dei log10 (µ); 
              3) calcolare la deviazione standard dei log10 (omega). 
             Il punto superiore del 90° percentile della funzione PDF 
                 si ricava dalla seguente equazione: superiore al 90° 
          percentile = antilog (µ + 1,282 (omega)). 
             Il punto superiore del 95° percentile della funzione PDF 
                 si ricava dalla seguente equazione: superiore al 95° 
          percentile = antilog (µ + 1,65 (omega)). 
             (c) Per «peggiori» si intendono valori di concentrazione 
          superiori, espressi in ufc/100 ml. 
             (d) Per «migliori» si intendono valori di concentrazione 
          inferiori, espressi in ufc/100 ml.