(Allegato III)
                                                         Allegato III 
                                           (previsto dall'articolo 4) 
 
                 PROFILO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE 
 
  1. Il profilo delle acque di  balneazione  di  cui  all'articolo  6
contiene: 
    a) la descrizione delle caratteristiche  fisiche,  geografiche  e
idrologiche delle acque di balneazione e di altre acque di superficie
nel bacino drenante  delle  acque  di  balneazione  interessate,  che
potrebbero essere una fonte di inquinamento, rilevanti ai sensi della
presente direttiva e come previsto nella direttiva 2000/60/EC; 
    b) l'identificazione e la valutazione delle cause di inquinamento
che possono influire sulle acque  di  balneazione  e  danneggiare  la
salute dei bagnanti; 
    c)   la   valutazione   del    potenziale    di    proliferazione
cianobatterica; 
    d) la valutazione del potenziale di proliferazione di  macroalghe
e/o fitoplancton; 
    e) se la valutazione di cui alla lettera b) segnala  la  presenza
di  un  rischio  di  inquinamento  di  breve  durata,   le   seguenti
informazioni: 
      previsioni  circa  la  natura,  la  frequenza   e   la   durata
dell'inquinamento di breve durata previsto, 
      informazioni dettagliate sulle restanti cause di  inquinamento,
incluse le misure di gestione adottate  e  le  scadenze  fissate  per
l'eliminazione di dette cause, 
      le misure di gestione adottate durante l'inquinamento di  breve
durata e l'identita' e le  coordinate  degli  organismi  responsabili
della loro adozione; 
    f) l'ubicazione del punto di monitoraggio. 
  2. Se le acque di  balneazione  sono  classificate  come  acque  di
qualita' «buona», «sufficiente» o «scarsa», il profilo delle acque di
balneazione deve essere riesaminato su base regolare, per valutare se
gli  aspetti  di  cui  al  punto  1  hanno  subito  cambiamenti.   Se
necessario, occorre  aggiornarlo.  La  frequenza  e  la  portata  dei
riesami devono essere stabilite sulla base del tipo e della  gravita'
dell'inquinamento.  Devono  comunque  rispettare   come   minimo   le
disposizioni e la frequenza specificata nella tabella seguente. 
 
    
=====================================================================
Classificazione |                |                 |
 delle acque di |                |    {Qualita'    |
  balneazione   |{Qualita' buona}|  sufficiente}   |{Qualita' scarsa}
=====================================================================
I riesami devono|                |                 |
avvenire almeno |                |                 |
ogni            |     4 anni     |     3 anni      |     2 anni
---------------------------------------------------------------------
Aspetti da      |                |                 |
riesaminare     |                |                 |
(lettere del    |                |                 |
punto 1)        |   da a) a f)   |   da a) a f)    |   da a) a f)

    
 
  Nel caso di acque di  balneazione  classificate  in  precedenza  di
«qualita' eccellente», il profilo delle  acque  di  balneazione  deve
essere  riesaminato  e,  se  del  caso,   aggiornato   solo   se   la
classificazione passa a «buona», «sufficiente» o «scarsa». Il riesame
deve riguardare tutti gli aspetti di cui al punto 1. 
  3.  In  caso  di  rilevanti  lavori  di  costruzione  o   rilevanti
cambiamenti di infrastrutture nelle  acque  di  balneazione  o  nelle
immediate  vicinanze  delle  stesse,  il  profilo  delle   acque   di
balneazione deve essere aggiornato prima dell'inizio  della  stagione
balneare successiva. 
  4. Le informazioni di cui al punto  1,  lettere  a)  e  b),  devono
essere indicate su una mappa dettagliata ogniqualvolta sia possibile. 
  5. Se l'autorita' competente lo ritiene  opportuno  possono  essere
allegate o incluse altre informazioni pertinenti.