Allegato III (previsto dall'articolo 4) PROFILO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE 1. Il profilo delle acque di balneazione di cui all'articolo 6 contiene: a) la descrizione delle caratteristiche fisiche, geografiche e idrologiche delle acque di balneazione e di altre acque di superficie nel bacino drenante delle acque di balneazione interessate, che potrebbero essere una fonte di inquinamento, rilevanti ai sensi della presente direttiva e come previsto nella direttiva 2000/60/EC; b) l'identificazione e la valutazione delle cause di inquinamento che possono influire sulle acque di balneazione e danneggiare la salute dei bagnanti; c) la valutazione del potenziale di proliferazione cianobatterica; d) la valutazione del potenziale di proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton; e) se la valutazione di cui alla lettera b) segnala la presenza di un rischio di inquinamento di breve durata, le seguenti informazioni: previsioni circa la natura, la frequenza e la durata dell'inquinamento di breve durata previsto, informazioni dettagliate sulle restanti cause di inquinamento, incluse le misure di gestione adottate e le scadenze fissate per l'eliminazione di dette cause, le misure di gestione adottate durante l'inquinamento di breve durata e l'identita' e le coordinate degli organismi responsabili della loro adozione; f) l'ubicazione del punto di monitoraggio. 2. Se le acque di balneazione sono classificate come acque di qualita' «buona», «sufficiente» o «scarsa», il profilo delle acque di balneazione deve essere riesaminato su base regolare, per valutare se gli aspetti di cui al punto 1 hanno subito cambiamenti. Se necessario, occorre aggiornarlo. La frequenza e la portata dei riesami devono essere stabilite sulla base del tipo e della gravita' dell'inquinamento. Devono comunque rispettare come minimo le disposizioni e la frequenza specificata nella tabella seguente. ===================================================================== Classificazione | | | delle acque di | | {Qualita' | balneazione |{Qualita' buona}| sufficiente} |{Qualita' scarsa} ===================================================================== I riesami devono| | | avvenire almeno | | | ogni | 4 anni | 3 anni | 2 anni --------------------------------------------------------------------- Aspetti da | | | riesaminare | | | (lettere del | | | punto 1) | da a) a f) | da a) a f) | da a) a f) Nel caso di acque di balneazione classificate in precedenza di «qualita' eccellente», il profilo delle acque di balneazione deve essere riesaminato e, se del caso, aggiornato solo se la classificazione passa a «buona», «sufficiente» o «scarsa». Il riesame deve riguardare tutti gli aspetti di cui al punto 1. 3. In caso di rilevanti lavori di costruzione o rilevanti cambiamenti di infrastrutture nelle acque di balneazione o nelle immediate vicinanze delle stesse, il profilo delle acque di balneazione deve essere aggiornato prima dell'inizio della stagione balneare successiva. 4. Le informazioni di cui al punto 1, lettere a) e b), devono essere indicate su una mappa dettagliata ogniqualvolta sia possibile. 5. Se l'autorita' competente lo ritiene opportuno possono essere allegate o incluse altre informazioni pertinenti.