Art. 10. 
        Vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva 
 
  1. L'utilizzo, a fini di ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di
estrazione  per  la  ripiena   di   vuoti   e   volumetrie   prodotti
dall'attivita' estrattiva superficiale  o  sotterranea  e'  possibile
solo qualora: 
    a) sia garantita la stabilita' dei rifiuti di estrazione ai sensi
dell'articolo 11, comma 2; 
    b) sia  impedito  l'inquinamento  del  suolo  e  delle  acque  di
superficie e sotterranee ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4; 
    c) sia assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei
vuoti  e  volumetrie  prodotti  dall'attivita'  estrattiva  ai  sensi
dell'articolo 12, commi 4 e 5. 
  2. Il rispetto delle condizioni di cui al comma  1  deve  risultare
dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione di  cui  all'articolo
5, approvato dall'autorita' competente. 
  3.  Il  riempimento  dei  vuoti   e   delle   volumetrie   prodotti
dall'attivita'  estrattiva  con  rifiuti  diversi  dai   rifiuti   di
estrazione di cui al presente decreto e' sottoposto alle disposizioni
di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,  relativo  alle
discariche di rifiuti. 
 
          Nota all'art. 10: 
              - Per il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, si
          vedano le note all'art. 2.