Art. 11. 
Costruzione e gestione delle strutture di  deposito  dei  rifiuti  di
                             estrazione 
 
  1. Il direttore  responsabile  nominato  dal  titolare  di  cui  al
decreto legislativo n. 624, del 1996,  e'  responsabile  anche  della
gestione della struttura di deposito  dei  rifiuti  di  estrazione  e
garantisce, in conformita' all'articolo 7 del decreto del  Presidente
della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, relativamente agli  specifici
aspetti, l'aggiornamento tecnico e la formazione del personale. 
  2. In conformita' all'articolo 6, comma 2, del decreto  legislativo
n. 624  del  1996,  il  titolare  dell'attivita'  estrattiva  attesta
annualmente che i cumuli, le dighe, i bacini  di  decantazione  e  le
strutture di deposito dei  rifiuti  di  estrazione  sono  progettati,
utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro e  che  e'  stata
implementata una politica di prevenzione degli incidenti ed  adottato
un sistema di gestione della sicurezza tali da garantire che i rischi
per la salute umana e l'ambiente siano stati eliminati  o,  ove  cio'
non sia praticabile, ridotti al minimo  accettabile  e  adeguatamente
tenuti sotto controllo. 
  3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui  all'articolo  7
l'autorita' competente si accerta che, nella costruzione di una nuova
struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nella  modifica  di
una struttura esistente, l'operatore garantisca che: 
    a) la struttura abbia un'ubicazione  adeguata,  tenuto  conto  in
particolare degli obblighi comunitari o nazionali in materia di  aree
protette, di quelli imposti dalla normativa in materia di tutela  dei
beni  culturali  e  del  paesaggio,  nonche'  di  fattori  geologici,
idrologici, idrogeologici, sismici e geotecnici e sia  progettata  in
modo da soddisfare, nelle prospettive a breve  e  lungo  termine,  le
condizioni  necessarie  per  impedire   l'inquinamento   del   suolo,
dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie tenendo  conto  in
particolare delle disposizioni di cui alla parte  terza,  sezione  II
del decreto legislativo n. 152 del 2006, e da garantire una  raccolta
efficace dell'acqua e del percolato contaminati, secondo le modalita'
e i tempi previsti dall'autorizzazione, nonche' in  modo  da  ridurre
l'erosione provocata dall'acqua o dal vento, per quanto  tecnicamente
ed economicamente possibile. 
    b)  la  struttura  sia  costruita,   gestita   e   sottoposta   a
manutenzione in maniera adeguata per garantirne la stabilita'  fisica
e  per  prevenire  l'inquinamento  o  la  contaminazione  del  suolo,
dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie nelle  prospettive
a breve e lungo termine nonche' per ridurre  al  minimo,  per  quanto
possibile, i danni al paesaggio; 
    c)  siano  in  atto  disposizioni  e  piani   adeguati   per   il
monitoraggio anche con periodiche ispezioni, e comunque con frequenza
almeno  semestrale,  della  struttura  di  deposito  dei  rifiuti  di
estrazione da  parte  di  soggetti  competenti  e  per  l'intervento,
qualora si riscontrasse un'instabilita' o  una  contaminazione  delle
acque o  del  suolo.  I  rapporti  relativi  ai  monitoraggi  e  alle
ispezioni vengono registrati e conservati dall'operatore  insieme  ai
documenti relativi all'autorizzazione e al registro di cui al comma 4
per  garantire   la   trasmissione   adeguata   delle   informazioni,
soprattutto   in   caso   di   cambiamento   dell'operatore;    detta
documentazione e' conservata dal titolare di cui all'articolo  2  del
decreto legislativo n. 624 del 1996, per un periodo di almeno  cinque
anni successivi  al  termine  della  gestione  post-chiusura  di  cui
all'articolo 12, comma 3. 
    d) siano previste disposizioni adeguate  per  il  ripristino  del
terreno e la chiusura della struttura  di  deposito  dei  rifiuti  di
estrazione; 
    e) siano previste disposizioni adeguate per  la  fase  successiva
alla chiusura della struttura di deposito. 
  4. L'operatore tiene un registro delle operazioni di  gestione  dei
rifiuti  di  estrazione  nella  struttura  di  deposito,  con   fogli
numerati, nel quale annota, entro due giorni dalla  presa  in  carico
nella struttura, le informazioni sulle caratteristiche qualitative  e
quantitative dei predetti rifiuti. 
  5. Qualora si verifichi un cambio di operatore durante la  gestione
di  una  struttura  di  deposito  dei  rifiuti  di   estrazione,   le
informazioni e i registri aggiornati  relativi  alla  struttura  sono
trasferiti al nuovo operatore. Il cambio  di  operatore  deve  essere
comunicato   all'autorita'   competente   e   costituisce    modifica
sostanziale del piano di gestione di rifiuti di  estrazione  e,  come
tale, condizione per il rinnovo dell'autorizzazione. 
  6. L'operatore notifica con tempestivita', e in ogni caso non oltre
le 48 ore, all'autorita' competente e, per i fini di cui all'articolo
18, comma 2, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, tutti gli eventi che possano  incidere  sulla  stabilita'
della struttura di deposito dei rifiuti  di  estrazione  e  qualsiasi
effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle  procedure
di controllo e  di  monitoraggio  della  struttura  di  deposito  dei
rifiuti  di  estrazione.  L'operatore  mette  in  atto  il  piano  di
emergenza interno, ove applicabile, e  ottempera  a  qualsiasi  altra
istruzione  dell'autorita'  competente  sulle  misure  correttive  da
adottare. L'operatore e' tenuto a sostenere i costi delle  misure  da
intraprendere. 
  7. L'operatore presenta, conformemente a quanto indicato  al  comma
2, all'autorita' competente una relazione con tutti i  risultati  del
monitoraggio. L'autorita' competente verifica la conformita' dei dati
presentati  alle  condizioni  dell'autorizzazione   disponendo,   ove
necessario, le prescrizioni e le integrazioni  che  occorrono.  Sulla
base di tale relazione, l'autorita' competente puo' decidere  se  sia
necessario effettuare idonee verifiche. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  si
          vedano le note all'art. 2. 
              - L'art. 7 del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, cosi' recita: 
              «Art. 7. - Gli imprenditori di miniere  o  di  cave  in
          quanto dirigano personalmente i lavori, i direttori, i capi
          servizio,  i  sorveglianti,  nell'ambito  delle  rispettive
          attribuzioni e competenze, oltre ad attuare  le  misure  di
          sicurezza previste dal presente decreto, devono: 
                a) rendere edotti i lavoratori dei  rischi  specifici
          cui sono esposti e  portare  a  loro  conoscenza  le  norme
          essenziali di polizia mineraria mediante affissione,  negli
          ambienti di lavoro, di estratti  delle  presenti  norme  e,
          quando non sia possibile l'affissione, con altri mezzi; 
                b) fornire, mantenere in buono  stato,  rinnovare  e,
          quando cio' venga  riconosciuto  necessario  dall'ingegnere
          capo, aggiornare con i progressi della tecnica i  mezzi  di
          protezione individuale previsti dal presente decreto; 
                c) disporre ed esigere che i lavoratori osservino  le
          norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi  di  protezione
          individuale messi a loro disposizione, adottando, quando ne
          abbiano i poteri, o proponendo i provvedimenti disciplinari
          del caso, fino al licenziamento in  tronco,  nei  confronti
          dei lavoratori inadempienti.». 
              - L'art. 6 del citato decreto legislativo  25  novembre
          1996, n. 624, cosi' recita: 
              «Art. 6 (Documento di sicurezza e di salute». - 1.  Per
          il settore estrattivo il documento di cui all'art. 4, comma
          2, del decreto legislativo n. 626 del 1994 prende  il  nome
          di Documento di Sicurezza e Salute in  appresso  denominato
          "DSS". 
              2. Il  datore  di  lavoro,  nel  DSS,  oltre  a  quanto
          previsto dall'art. 4 del decreto  legislativo  n.  626  del
          1994,  indica  quanto  previsto  dall'art.  10  ed  attesta
          annualmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature  e  gli
          impianti  sono  progettati,  utilizzati  e   mantenuti   in
          efficienza in modo sicuro. 
              3. Il datore di lavoro aggiorna il DSS qualora i luoghi
          di lavoro abbiano subito modifiche rilevanti, nonche',  ove
          se ne manifesti  la  necessita',  a  seguito  di  incidenti
          rilevanti. 
              4. Il  datore  di  lavoro  trasmette  all'autorita'  di
          vigilanza: 
                a) il DSS prima dell'inizio delle attivita'; 
                b) gli aggiornamenti del DSS.». 
              - Per il testo dell'art. 2 del decreto  legislativo  25
          novembre 1996, n. 624, si vedano le note all'art. 3. 
                          Note agli articoli 12 e 13: 
 
              - Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  si
          vedano le note all'art. 2.