Art. 12. 
Procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti  di
          estrazione e per la fase successiva alla chiusura 
 
  1. La  chiusura  di  una  struttura  di  deposito  dei  rifiuti  di
estrazione e' avviata: 
    a)  nei  casi,  alle   condizioni   e   nei   termini   stabiliti
dall'autorizzazione; 
    b) nei casi in  cui  l'operatore  richiede  ed  ottiene  apposita
autorizzazione dell'autorita' competente; 
    c) sulla base di specifico  provvedimento,  conseguente  a  gravi
motivi, adottato dall'autorita' competente. 
  2. Una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione puo'  essere
considerata  definitivamente  chiusa  solo   dopo   che   l'autorita'
competente ha proceduto, con tempestivita',  ad  un'ispezione  finale
del sito, ha esaminato tutti i rapporti presentati dall'operatore, ha
certificato  che  il  terreno  che  abbia  subito  un  impatto  dalla
struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e' stato ripristinato
ed  ha  autorizzato  con  proprio  provvedimento  la  chiusura  della
struttura di deposito dei rifiuti di estrazione.  L'approvazione  non
limita in alcun modo gli obblighi  dell'operatore  contemplati  dalla
normativa vigente e dalle condizioni dell'autorizzazione. 
  3.   L'operatore   e'   responsabile   della   manutenzione,    del
monitoraggio, del controllo e  delle  misure  correttive  nella  fase
successiva alla chiusura  per  tutto  il  tempo  ritenuto  necessario
dall'autorita' competente in base  alla  natura  e  alla  durata  del
rischio  e  sino  all'esito  positivo  di  un'ispezione   finale   da
effettuarsi da parte dell'autorita' competente. 
  4. Il  provvedimento  di  cui  al  comma  2  prevede,  al  fine  di
soddisfare  le  pertinenti  esigenze   ambientali   stabilite   dalla
normativa  vigente,  in  particolare  quelle  di   cui   al   decreto
legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione  II,  che  dopo  la
chiusura di una struttura  di  deposito  dei  rifiuti  di  estrazione
l'operatore controlli, fra l'altro,  in  particolare,  la  stabilita'
fisico-chimica della struttura di deposito e  riduca  al  minimo  gli
effetti negativi per l'ambiente, soprattutto per le acque sotterranee
e di superficie, garantendo che: 
    a) tutte le  singole  strutture  siano  monitorate  e  conservate
tramite strumenti di controllo e misurazione sempre pronti per l'uso; 
    b) i canali di sfioro e gli sfioratori siano mantenuti  puliti  e
non siano ostruiti. 
  5. Dopo la chiusura di una struttura di  deposito  dei  rifiuti  di
estrazione  l'operatore  notifica,   senza   ritardo,   all'autorita'
competente e, per  i  fini  di  cui  all'articolo  18,  comma  2,  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
tutti gli eventi o gli sviluppi che possono incidere sulla stabilita'
della struttura di deposito dei rifiuti  di  estrazione  e  qualsiasi
effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle operazioni
di controllo e monitoraggio di cui al comma 3. L'operatore  mette  in
atto il piano di emergenza interno, ove applicabile,  e  ottempera  a
qualsiasi altra istruzione  dell'autorita'  competente  sulle  misure
correttive da adottare. L'operatore e' tenuto  a  sostenere  i  costi
delle misure da intraprendere. 
  6.   Alla    frequenza    stabilita    dall'autorita'    competente
nell'autorizzazione di cui al comma 2, l'operatore riferisce, in base
ai dati aggregati, tutti i risultati del monitoraggio  alla  medesima
autorita' competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale
territorialmente competente, al fine  di  dimostrare  la  conformita'
alle condizioni dell'autorizzazione e di approfondire  le  conoscenze
sul comportamento dei rifiuti di  estrazione  e  della  struttura  di
deposito dei rifiuti di estrazione.