Art. 13. Prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e dell'inquinamento dell'atmosfera e del suolo 1. Le Agenzie regionali di protezione ambientale territorialmente competenti verificano che l'operatore abbia adottato le misure necessarie per rispettare la normativa vigente in materia di ambiente, in particolare per prevenire il deterioramento dello stato attuale delle acque, in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, fra l'altro al fine di: a) valutare la probabilita' che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati, sia nel corso della fase operativa, sia dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, e determinare il bilancio idrico della struttura; b) impedire o ridurre al minimo la produzione di percolato e la contaminazione delle acque di superficie o sotterranee e del suolo da parte dei rifiuti di estrazione; c) raccogliere e trattare le acque e il percolato contaminati dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione fino a renderli conformi allo standard previsto per lo scarico di tali sostanze. 2. Le Agenzie regionali di protezione ambientale territorialmente competenti si assicurano che l'operatore abbia adottato le misure necessarie per evitare o ridurre la polvere e le emissioni di gas. 3. Lo smaltimento dei rifiuti di estrazione in forma solida, liquida o fangosa, nei corpi idrici recettori diversi da quelli costruiti allo scopo di smaltire i rifiuti di estrazione e' subordinato al rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II. 4. L'operatore che utilizza i rifiuti di estrazione e altri residui di produzione per la ripiena di vuoti e di volumetrie prodotte dall'attivita' estrattiva superficiale o sotterranea, che potranno essere inondati dopo la chiusura, adotta le misure necessarie per evitare o ridurre al minimo il deterioramento dello stato delle acque e l'inquinamento del suolo. 5. L'operatore fornisce all'autorita' competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente le informazioni necessarie per assicurare l'assolvimento degli obblighi di legge, in particolare quelli di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II. 6. Nel caso di un bacino di decantazione che comporti la presenza di cianuro, l'operatore garantisce che il tenore di cianuro dissociabile con un acido debole all'interno del bacino venga ridotto al livello piu' basso possibile utilizzando le migliori tecniche disponibili. In ogni caso, l'operatore garantisce che il tenore di cianuro dissociabile con un acido debole nel punto di scarico degli sterili dall'impianto di lavorazione al bacino di decantazione non superi: a) nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione a cui sia stata in precedenza rilasciata un'autorizzazione o che siano gia' in funzione il 1° maggio 2008: 1) 50 ppm a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 2) 25 ppm a partire dal 1° maggio 2013; 3) 10 ppm a partire dal 1° maggio 2018; b) 10 ppm nelle strutture a cui l'autorizzazione e' rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Su richiesta dell'autorita' competente l'operatore dimostra, attraverso una valutazione dei rischi che tenga conto delle condizioni specifiche del sito, che i limiti di concentrazione di cui al comma 6 non devono essere ridotti ulteriormente.