Art. 13. 
Prevenzione  del   deterioramento   dello   stato   delle   acque   e
            dell'inquinamento dell'atmosfera e del suolo 
 
  1. Le Agenzie regionali di protezione  ambientale  territorialmente
competenti  verificano  che  l'operatore  abbia  adottato  le  misure
necessarie  per  rispettare  la  normativa  vigente  in  materia   di
ambiente, in particolare per prevenire il deterioramento dello  stato
attuale delle acque, in conformita'  alle  disposizioni  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, fra l'altro  al
fine di: 
    a) valutare la probabilita' che si produca percolato dai  rifiuti
di estrazione depositati, sia nel corso  della  fase  operativa,  sia
dopo  la  chiusura  della  struttura  di  deposito  dei  rifiuti   di
estrazione, e determinare il bilancio idrico della struttura; 
    b) impedire o ridurre al minimo la produzione di percolato  e  la
contaminazione delle acque di superficie o sotterranee e del suolo da
parte dei rifiuti di estrazione; 
    c) raccogliere e trattare le acque  e  il  percolato  contaminati
dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione fino a renderli
conformi allo standard previsto per lo scarico di tali sostanze. 
  2. Le Agenzie regionali di protezione  ambientale  territorialmente
competenti si assicurano che l'operatore  abbia  adottato  le  misure
necessarie per evitare o ridurre la polvere e le emissioni di gas. 
  3. Lo smaltimento  dei  rifiuti  di  estrazione  in  forma  solida,
liquida o fangosa, nei  corpi  idrici  recettori  diversi  da  quelli
costruiti  allo  scopo  di  smaltire  i  rifiuti  di  estrazione   e'
subordinato al rispetto delle  pertinenti  disposizioni  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II. 
  4. L'operatore che utilizza i rifiuti di estrazione e altri residui
di produzione per la  ripiena  di  vuoti  e  di  volumetrie  prodotte
dall'attivita' estrattiva superficiale o  sotterranea,  che  potranno
essere inondati dopo la chiusura, adotta  le  misure  necessarie  per
evitare o ridurre al minimo il deterioramento dello stato delle acque
e l'inquinamento del suolo. 
  5. L'operatore  fornisce  all'autorita'  competente  e  all'Agenzia
regionale di protezione  ambientale  territorialmente  competente  le
informazioni necessarie per assicurare l'assolvimento degli  obblighi
di legge, in particolare quelli di cui al decreto legislativo n.  152
del 2006, parte terza, sezione II. 
  6. Nel caso di un bacino di decantazione che comporti  la  presenza
di  cianuro,  l'operatore  garantisce  che  il  tenore   di   cianuro
dissociabile con un acido debole all'interno del bacino venga ridotto
al livello piu' basso  possibile  utilizzando  le  migliori  tecniche
disponibili. In ogni caso, l'operatore garantisce che  il  tenore  di
cianuro dissociabile con un acido debole nel punto di  scarico  degli
sterili dall'impianto di lavorazione al bacino  di  decantazione  non
superi: 
    a) nelle strutture di deposito dei rifiuti di  estrazione  a  cui
sia stata in precedenza rilasciata un'autorizzazione o che siano gia'
in funzione il 1° maggio 2008: 
      1) 50 ppm a  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
      2) 25 ppm a partire dal 1° maggio 2013; 
      3) 10 ppm a partire dal 1° maggio 2018; 
    b) 10 ppm nelle strutture a cui  l'autorizzazione  e'  rilasciata
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 
  7. Su richiesta  dell'autorita'  competente  l'operatore  dimostra,
attraverso  una  valutazione  dei  rischi  che  tenga   conto   delle
condizioni specifiche del sito, che i limiti di concentrazione di cui
al comma 6 non devono essere ridotti ulteriormente.