Art. 14.
                        Garanzie finanziarie

  1.  L'autorizzazione  di  cui  all'articolo 7  e'  subordinata alla
prestazione  all'autorita'  competente  da  parte  dell'operatore  di
adeguate  garanzie  finanziarie,  a  favore  di  detta autorita', per
l'attivazione  e  la  gestione  operativa del deposito dei rifiuti di
estrazione  e  per la gestione successiva alla chiusura del deposito,
costituite   secondo  quanto  previsto  dall'articolo 1  della  legge
10 giugno 1982, n. 348, affinche':
    a) vengano     assolti     tutti     gli    obblighi    derivanti
dall'autorizzazione   rilasciata   ai  sensi  del  presente  decreto,
comprese le disposizioni relative alla fase successiva alla chiusura;
    b) in qualsiasi momento siano prontamente disponibili i fondi per
il ripristino del terreno che abbia subito un impatto dalla struttura
di deposito dei rifiuti di estrazione.
  2.  La  garanzia  per  l'attivazione  e  la  gestione operativa del
deposito   dei  rifiuti  di  estrazione,  comprese  le  procedure  di
chiusura,   assicura   l'adempimento   delle  prescrizioni  contenute
nell'autorizzazione di cui all'articolo 7.
  3.  La  garanzia  per  la  gestione  successiva  alla  chiusura del
deposito  dei  rifiuti  di  estrazione  assicura  che le procedure di
gestione   post-operativa  di  cui  all'articolo 12,  comma 3,  siano
eseguite  ed e' commisurata alla durata ed al costo complessivo della
gestione post-operativa stessa.
  4. L'importo delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 e' calcolato:
    a) sulla base del probabile impatto ambientale della struttura di
deposito  dei  rifiuti  di  estrazione, tenuto conto, in particolare,
della  categoria  cui  appartiene la struttura, delle caratteristiche
dei  rifiuti  di estrazione, delle opere necessarie per il ripristino
del  terreno  che abbia subito un impatto e della destinazione futura
del terreno stesso dopo il ripristino;
    b) tenendo  conto  che  le  opere di ripristino necessarie devono
essere  eseguite  da  soggetti  autorizzati,  terzi,  indipendenti  e
qualificati a svolgere le specifiche attivita' di ripristino.
  5. L'importo delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 e' periodicamente
adeguato,  in esito al monitoraggio dell'operatore ed ai controlli di
cui  all'articolo 17, in base alle opere di ripristino necessarie per
il  terreno  che  abbia subito un impatto dalla struttura di deposito
dei  rifiuti,  come indicato nel piano di gestione dei rifiuti di cui
all'articolo 5 richiesto dall'autorizzazione di cui all'articolo 7.
  6.  L'importo delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornato in
caso  di  modifiche  sostanziali del piano di gestione dei rifiuti di
estrazione   di   cui   all'articolo 5,   e   comunque,   al  rinnovo
dell'autorizzazione di cui all'articolo 7.
  7.   Le   garanzie   di   cui  ai  commi 2  e  3  sono  trattenute,
rispettivamente,  fino  alla  certificazione, da parte dell'autorita'
competente,   della   chiusura   della  gestione  operativa,  di  cui
all'articolo 12,   comma 2,   e  fino  alla  conclusione,  con  esito
positivo,  delle  operazioni conseguenti al periodo di post-chiusura,
risultante dall'ispezione finale di cui all'articolo 12, comma 3.
 
          Nota all'art. 14:
              - L'art.  1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, recante
          «Costituzione   di  cauzioni  con  polizze  fidejussorie  a
          garanzia  di  obbligazioni  verso  lo  Stato  ed altri enti
          pubblici»   e   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          14 giugno 1982, n. 161, cosi' recita:
              «Art.  1.  -  In  tutti  i  casi  in cui e' prevista la
          costituzione  di  una cauzione a favore dello Stato o altro
          ente  pubblico,  questa  puo'  essere costituita in uno dei
          seguenti modi:
                a) da  reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54
          del  regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
          la  contabilita'  generale dello Stato, approvato con regio
          decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
                b) la  fidejussione bancaria rilasciata da aziende di
          credito  di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo
          1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
                c) da  polizza  assicurativa rilasciata da imprese di
          assicurazione  debitamente  autorizzata  all'esercizio  del
          ramo  cauzioni  ed operante nel territorio della Repubblica
          in  regime  di  liberta'  di  stabilimento o di liberta' di
          prestazione di servizi.».