Art. 15.
             Responsabilita' civile in campo ambientale

  1. All'allegato 5 della parte VI del decreto legislativo n. 152 del
2006 dopo il punto 12 e' aggiunto, in fine, il seguente: « 12-bis. La
gestione   dei   rifiuti  di  estrazione  ai  sensi  della  direttiva
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.».
 
          Nota all'art. 15:
              - Si  riporta  il  testo dell'allegato 5 della parte VI
          del  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come
          modificato dal presente decreto:
                                  «Allegato 5

              1.    Funzionamento    di    impianti    soggetti    ad
          autorizzazione,  conformemente  alla direttiva 96/61/CE del
          Consiglio,  del  24 settembre  1996, sulla prevenzione e la
          riduzione  integrate  dell'inquinamento.  Include  tutte le
          attivita'   elencate   nell'allegato   I   della  direttiva
          96/61/CE,  ad esclusione degli impianti o parti di impianti
          utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione
          di nuovi prodotti e processi.
              2.  Operazioni  di  gestione  dei  rifiuti, compresi la
          raccolta,  il  trasporto,  il  recupero e lo smaltimento di
          rifiuti e di rifiuti pericolosi, nonche' la supervisione di
          tali  operazioni  e  i  controlli  successivi  sui  siti di
          smaltimento,  soggetti  ad  autorizzazione o registrazione,
          conformemente  alle direttive del Consiglio 75/442/CEE, del
          15 luglio  1975,  relativa  ai  rifiuti  e  91/689/CEE, del
          12 dicembre  1991,  relativa  ai  rifiuti  pericolosi. Tali
          operazioni  comprendono  tra l'altro la gestione di siti di
          discarica   ai   sensi   della   direttiva   del  Consiglio
          1999/31/CE,  del  26 aprile 1999, concernente le operazioni
          di  discarica  di  rifiuti,  e il funzionamento di impianti
          d'incenerimento  ai  sensi  della  direttiva 2000/76/CE del
          Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 4 dicembre 2000,
          sull'incenerimerito di rifiuti.
              3.  Tutti gli scarichi nelle acque interne superficiali
          che    siano    soggetti   ad   autorizzazione   preventiva
          conformemente  alla direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del
          4 maggio  1976,  concernente  l'inquinamento  provocato  da
          certe  sostanze  pericolose  scaricate nell'ambiente idrico
          della Comunita'.
              4.   Tutti   gli   scarichi  di  sostanze  nelle  acque
          sotterranee che siano soggetti ad autorizzazione preventiva
          conformemente  alla  direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del
          17 dicembre  1979,  concernente  la  protezione delle acque
          sotterranee  dall'inquinamento  provocato da certe sostanze
          pericolose.
              5.  Lo scarico o l'immissione di inquinanti nelle acque
          superficiali  o  sotterranee  che sono soggetti a permesso,
          autorizzazione o registrazione conformemente alla direttiva
          2000/60/CE.
              6.  Estrazione  e  arginazione  delle acque soggette ad
          autorizzazione   preventiva  conformemente  alla  direttiva
          2000/60/CE.
              7.   Fabbricazione,   uso,   stoccaggio,   trattamento,
          interramento,  rilascio  nell'ambiente e trasporto sul sito
          di:
                a) sostanze    pericolose   definite   nell'art.   2,
          paragrafo 2  della  direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del
          27 giugno   1967,   concernente   il  ravvicinamento  delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          relative    alla    classificazione,    all'imballaggio   e
          all'etichettatura delle sostanze pericolose;
                b) preparati   pericolosi   definiti   nell'art.   2,
          paragrafo 2   della  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il
          ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
          regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative
          alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
          dei preparati pericolosi;
                c) prodotti   fitosanitari   definiti   nell'art.  2,
          paragrafo 1  della  direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del
          15 luglio  1991,  relativa  all'immissione in commercio dei
          prodotti fitosanitari;
                d) biocidi   definiti   nell'art.   2,   paragrafo 1,
          lettera a) della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e
          del    Consiglio,    del    16 febbraio    1998,   relativa
          all'immissione  sul  mercato  dei  biocidi  in quantitativi
          superiori.
              8. Trasporto per strada, ferrovia, navigazione interna,
          mare  o  aria  di  merci  pericolose  o di merci inquinanti
          definite  nell'allegato  A  della  direttiva  94/55/CE  del
          Consiglio,    del    21 novembre   1994,   concernente   il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative  al  trasporto  di  merci  pericolose su strada, o
          nell'allegato  della  direttiva 96/49/CE del Consiglio, del
          23 luglio  1996,  per  il ravvicinamento delle legislazioni
          degli   Stati   membri   relative  al  trasporto  di  merci
          pericolose   per   ferrovia,  o  definite  nella  direttiva
          93/75/CEE  del  Consiglio,  del 13 settembre 1993, relativa
          alle  condizioni  minime  necessarie  per le navi dirette a
          porti  marittimi  della  Comunita'  o  che  ne escono e che
          trasportano merci pericolose o inquinanti.
              9.    Funzionamento    di    impianti    soggetti    ad
          autorizzazione, conformemente alla direttiva 84/360/CEE del
          Consiglio,  del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro
          l'inquinamento   atmosferico   provocato   dagli   impianti
          industriali  relativamente  al  rilascio  nell'aria  di una
          qualsiasi   delle  sostanze  inquinanti  coperte  da  detta
          direttiva.
              10.  Qualsiasi uso confinato, compreso il trasporto, di
          microrganismi   geneticamente   modificati  definiti  nella
          direttiva  90/219/CEE  del  Consiglio,  del 23 aprile 1990,
          sull'impiego   confinato   di  microrganismi  geneticamente
          modificati.
              11.   Qualsiasi   rilascio   deliberato  nell'ambiente,
          trasporto   e   immissione   in   commercio   di  organismi
          geneticamente    modificati    definiti   nella   direttiva
          2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
              12.  Qualsiasi  spedizione  transfrontaliera di rifiuti
          all'interno  dell'Unione  europea,  nonche' in entrata e in
          uscita    dal    suo    territorio,    che   necessiti   di
          un'autorizzazione  o  sia  vietata-ai sensi-del regolamento
          (CEE)  n.  259/93  del  Consiglio,  del  1° febbraio  1993,
          relativo  alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni
          di  rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in
          entrata e in uscita dal suo territorio.
              12-bis.  La gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi
          della  direttiva  2006/21/CE  del  Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  15 marzo  2006, relativa alla gestione dei
          rifiuti delle industrie estrattive.».
              - Per  la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e
          del Consiglio si vedano le note alle premesse.