Art. 16. 
                      Effetti transfrontalieri 
 
  1. Qualora il  funzionamento  di  una  struttura  di  deposito  dei
rifiuti di estrazione di categoria A puo' comportare effetti negativi
rilevanti per l'ambiente ed eventuali rischi per la salute  umana  in
un altro Stato membro, o su  richiesta  di  uno  Stato  membro  della
Comunita'  europea  che  puo'  subirne  le  conseguenze,  l'autorita'
competente  trasmette,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento,   la
richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 7 al Ministero  degli
affari  esteri,  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare ed al Dipartimento per le politiche europee. Il
Ministero degli affari esteri trasmette la documentazione allo  Stato
membro interessato affinche' provveda a metterla a  disposizione  del
pubblico interessato e coordina le eventuali consultazioni necessarie
nell'ambito dei rapporti bilaterali tra i due Stati  membri  su  base
reciproca e paritaria. 
  2.  L'autorita'  competente  si  pronuncia  sulla   richiesta   .di
autorizzazione non prima che  sia  decorso  il  termine  di  sessanta
giorni dalla trasmissione della documentazione  di  cui  al  comma  1
all'altro Stato membro, al fine di tenere conto anche delle eventuali
osservazioni del pubblico interessato di tale Stato. 
  3. In caso di incidente rilevante in una struttura di deposito  dei
rifiuti di estrazione di cui al comma  1,  l'operatore  trasmette  le
informazioni di cui all'articolo 6,  comma  14,  anche  al  Ministero
degli affari esteri e al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare. Il Ministero  degli  affari  esteri  trasmette
agli altri Stati membri interessati tali informazioni per contribuire
a ridurre al minimo le conseguenze dell'incidente sulla salute  umana
e per valutare e ridurre al minimo  l'entita'  del  danno  ambientale
effettivo o potenziale.