Art. 17. 
                 Controlli dell'autorita' competente 
 
  1. L'autorita' competente effettua  ispezioni  nelle  strutture  di
deposito dei rifiuti di  estrazione  di  cui  all'articolo  7,  prima
dell'avvio delle operazioni di deposito, e, successivamente,  secondo
le esigenze e, comunque,  con  cadenza  almeno  annuale  al  fine  di
garantire   che   siano    conformi    alle    condizioni    previste
dall'autorizzazione  e,  per  le  strutture  di   deposito   di   cui
all'articolo 6, comma 1, che i sistemi tecnici,  organizzativi  e  di
gestione applicati nella  struttura  di  deposito  siano  adeguati  a
prevenire, a limitare o, comunque, a ridurre al minimo le conseguenze
di eventuali incidenti  rilevanti  all'interno  e  all'esterno  della
struttura. 
  2. I registri di cui all'articolo  11  sono  messi  a  disposizione
dell'autorita' competente per l'ispezione.