Art. 17. Controlli dell'autorita' competente 1. L'autorita' competente effettua ispezioni nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 7, prima dell'avvio delle operazioni di deposito, e, successivamente, secondo le esigenze e, comunque, con cadenza almeno annuale al fine di garantire che siano conformi alle condizioni previste dall'autorizzazione e, per le strutture di deposito di cui all'articolo 6, comma 1, che i sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nella struttura di deposito siano adeguati a prevenire, a limitare o, comunque, a ridurre al minimo le conseguenze di eventuali incidenti rilevanti all'interno e all'esterno della struttura. 2. I registri di cui all'articolo 11 sono messi a disposizione dell'autorita' competente per l'ispezione.