Art. 18.
             Obbligo di comunicazione delle informazioni

  1.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  trasmette  alla Commissione europea, a decorrere dall'anno 2011
e,  successivamente,  ogni  tre  anni,  entro  il  30  settembre, una
relazione  sulla attuazione del presente decreto relativa al triennio
precedente,  sulla  base del formato adottato in sede comunitaria. La
prima relazione riguarda il triennio 2008-2010.
  2.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  trasmette  alla  Commissione  europea,  con cadenza annuale, le
informazioni   sugli  eventi  comunicati  dagli  operatori  ai  sensi
dell'articolo 11,  comma 6,  e dell'articolo 12, comma 5. Fatto salvo
quanto  previsto  dal  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare
rende  disponibili  tali  informazioni al pubblico interessato che le
richieda.
 
          Nota all'art. 18:
              - Il   decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  195,
          recante  «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso
          del  pubblico  all'informazione  ambientale», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005, n. 222.