Art. 18. Obbligo di comunicazione delle informazioni 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, a decorrere dall'anno 2011 e, successivamente, ogni tre anni, entro il 30 settembre, una relazione sulla attuazione del presente decreto relativa al triennio precedente, sulla base del formato adottato in sede comunitaria. La prima relazione riguarda il triennio 2008-2010. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, con cadenza annuale, le informazioni sugli eventi comunicati dagli operatori ai sensi dell'articolo 11, comma 6, e dell'articolo 12, comma 5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rende disponibili tali informazioni al pubblico interessato che le richieda.
Nota all'art. 18: - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005, n. 222.