Art. 19. 
                              Sanzioni 
 
  1. L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di
estrazione in assenza dell'autorizzazione di cui  all'articolo  7  e'
punito con la pena  dell'arresto  da  sei  mesi  a  due  anni  e  con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica  la
pena  dell'arresto  da   uno   a   tre   anni   e   dell'ammenda   da
cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se  la  struttura  di
deposito e' classificabile come  appartenente  alla  categoria  A  ai
sensi dell'articolo 9. Alla sentenza  di  condanna  o  alla  sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444  del  codice  di  procedura  penale
consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la struttura
di deposito abusiva se di proprieta' dell'autore o  del  compartecipe
al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino  dello
stato dei luoghi; 
  2. L'operatore che gestisce una struttura di deposito di rifiuti di
estrazione senza l'osservanza delle condizioni e  delle  prescrizioni
contenute o richiamate nell'autorizzazione di cui all'articolo  7  e'
punito con le pene di cui al comma 1, ridotte della meta'. 
 
          Nota all'art. 19: 
              - L'art. 444  del  Codice  di  procedura  penale  cosi'
          recita: 
              «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -  1.
          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi  3-bis
          e 3-quater, i  procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli
          articoli 600-bis, primo e terzo comma,  600-quater,  primo,
          secondo, terzo e quinto comma, 600-quater,  secondo  comma,
          600-quater.1, relativamente alla condotta di  produzione  o
          commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
          609-bis,  609-ter,  609-quater  e  609-octies  del   codice
          penale,  nonche'  quelli  contro  coloro  che  siano  stati
          dichiarati  delinquenti  abituali,  professionali   e   per
          tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99,  quarto  comma,
          del codice penale, qualora la pena superi due anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della  pena.  In  questo  caso  il
          giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».