Art. 2. 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica  alla  gestione  dei  rifiuti  di
estrazione  come  definiti  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  d),
all'interno del sito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  hh),  e
nelle strutture di deposito di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera
r). 
  2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto  e
rimangono assoggettati alla disciplina settoriale in vigore: 
    a) i rifiuti che  non  derivano  direttamente  da  operazioni  di
prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento  di  risorse
minerali e dallo  sfruttamento  delle  cave,  quali,  ad  esempio,  i
rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e
gli accumulatori usati; 
    b) i rifiuti  derivanti  dalle  attivita'  di  prospezione  o  di
ricerca, di estrazione e di trattamento  in  offshore  delle  risorse
minerali; 
    c) l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee
quali definiti  all'articolo  104,  commi  2,  3  e  4,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  di
seguito denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», nei limiti
autorizzati da tale articolo; 
    d) i rifiuti radioattivi ai  sensi  del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni. 
  3. Ai rifiuti inerti e alla terra  non  inquinata  derivanti  dalle
operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento
e di stoccaggio delle risorse minerali  e  dallo  sfruttamento  delle
cave, nonche' ai rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di
trattamento e di stoccaggio della torba non si applicano gli articoli
7, 8, 11, commi 1 e 3, 12, 13, comma 6, 14 e 16,  a  meno  che  detti
rifiuti siano stoccati in una struttura di deposito  dei  rifiuti  di
categoria A. 
  4. L'autorita' competente puo' ridurre gli  obblighi  di  cui  agli
articoli 7, 8, 11, commi 1 e 3, 12, 13, comma 6, 14 e 16 o  derogarvi
nel caso di  deposito  di  rifiuti  non  pericolosi  derivanti  dalla
prospezione  e  dalla  ricerca  di  risorse  minerali,  esclusi   gli
idrocarburi e  gli  evaporiti  diversi  dal  gesso  e  dall'anidride,
purche' ritenga soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4. 
  5. L'autorita' competente  puo',  sulla  base  di  una  valutazione
tecnica specifica, ridurre gli obblighi  di  cui  agli  articoli  11,
comma 3, 12, commi 4 e 5, e 13, comma 6,  o  derogarvi  nel  caso  di
rifiuti non inerti non pericolosi, a meno che siano stoccati  in  una
struttura di deposito di categoria A. 
  6. Ai rifiuti disciplinati dal presente decreto non si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 
 
          Note all'art. 2:
              - L'art.  104,  commi 2,  3 e 4 del decreto legislativo
          del  3 aprile  2006,  n.  152,  recante norme in materia di
          ambiente   e   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario, cosi' recita:
              «Art.  104  (Scarichi  nel  sottosuolo  e  nelle  acque
          sotterranee). - 1. (Omissis).
              2.  In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita'
          competente,  dopo indagine preventiva, puo' autorizzare gli
          scarichi  nella  stessa  falda  delle  acque utilizzate per
          scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o
          cave  o delle acque pompate nel corso di determinati lavori
          di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di
          scambio termico.
              3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro
          dell'ambiente  e  della tutela del territorio, d'intesa con
          il  Ministro  delle attivita' produttive per i giacimenti a
          mare ed anche con le regioni per i giacimenti a terra, puo'
          altresi'   autorizzare   lo  scarico  di  acque  risultanti
          dall'estrazione  di  idrocarburi  nelle  unita'  geologiche
          profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti,
          oppure  in  unita' dotate delle stesse caratteristiche, che
          contengano  o  abbiano  contenuto idrocarburi, indicando le
          modalita'  dello  scarico.  Lo  scarico  non deve contenere
          altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse,
          per   qualita'  e  quantita',  da  quelle  derivanti  dalla
          separazione  degli  idrocarburi. Le relative autorizzazioni
          sono  rilasciate  con  la  prescrizione  delle  precauzioni
          tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non
          possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri
          ecosistemi.
              4.  In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita'
          competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla
          verifica    dell'assenza   di   sostanze   estranee,   puo'
          autorizzare  gli  scarichi  nella  stessa falda delle acque
          utilizzate  per  il lavaggio e la lavorazione degli inerti,
          purche'  i  relativi fanghi siano costituiti esclusivamente
          da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti
          danneggiamento  alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia
          regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente
          per   territorio,   a   spese   del   soggetto  richiedente
          l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e
          qualitative  dei  fanghi e l'assenza di possibili danni per
          la   falda,   esprimendosi   con  parere  vincolante  sulla
          richiesta di autorizzazione allo scarico.».
              - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante
          attuazione  delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
          92/3/Euratom  e  96/29/Euratom  in  materia  di  radiazioni
          ionizzanti,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del
          13 giugno 1995, n. 136, supplemento ordinario.
              - Il   decreto  legislativo  13 gennaio  2003,  n.  36,
          recante  «Attuazione  della  direttiva  1999/31/CE relativa
          alle  discariche  di  rifiuti» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 12 marzo 2003, n. 59, supplemento ordinario.