Art. 20.
Inventario  delle  strutture  di  deposito  dei rifiuti di estrazione
                               chiuse

  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico  e  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono
definite,  tenendo  conto delle metodologie eventualmente elaborate a
livello  comunitario  e avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia
per  la  protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito
APAT,   le  modalita'  per  la  realizzazione  dell'inventario  delle
strutture  di  deposito  dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le
strutture   abbandonate,   che  hanno  gravi  ripercussioni  negative
sull'ambiente  o  che, a breve o medio termine, possono rappresentare
una grave minaccia per la salute umana o l'ambiente.
  2.  Ciascuna  autorita'  competente di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera  gg),  compila,  senza  nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza  pubblica,  l'inventario  delle  strutture  di  deposito  dei
rifiuti   di  estrazione  chiuse  o  abbandonate  che  insistono  nel
territorio  di  competenza  e  comunica tali informazioni, secondo le
modalita'  da  stabilirsi con il decreto di cui al comma 1, all'APAT,
che  provvede all'acquisizione ed all'accorpamento delle stesse in un
unico  inventario  nazionale.  L'inventario  nazionale  e' realizzato
entro il 1° maggio 2012 ed e' aggiornato ogni anno.
  3.  L'inventario nazionale di cui al comma 2 e' reso accessibile al
pubblico mediante la pubblicazione sul sito internet dell'APAT.