Art. 20. Inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, tenendo conto delle metodologie eventualmente elaborate a livello comunitario e avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito APAT, le modalita' per la realizzazione dell'inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate, che hanno gravi ripercussioni negative sull'ambiente o che, a breve o medio termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana o l'ambiente. 2. Ciascuna autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gg), compila, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse o abbandonate che insistono nel territorio di competenza e comunica tali informazioni, secondo le modalita' da stabilirsi con il decreto di cui al comma 1, all'APAT, che provvede all'acquisizione ed all'accorpamento delle stesse in un unico inventario nazionale. L'inventario nazionale e' realizzato entro il 1° maggio 2012 ed e' aggiornato ogni anno. 3. L'inventario nazionale di cui al comma 2 e' reso accessibile al pubblico mediante la pubblicazione sul sito internet dell'APAT.