Art. 21.
                      Disposizioni transitorie

  1.  Le  strutture  di  deposito dei rifiuti di estrazione a cui sia
stata  rilasciata  un'autorizzazione  o che siano gia' in funzione al
1° maggio  2008  si conformano alle disposizioni del presente decreto
entro il 1° maggio 2012, ad esclusione delle disposizioni di cui agli
articoli 6,  comma 6, e 13, comma 6, alle quali si conformano secondo
il   calendario   ivi   previsto,   e   delle   disposizioni  di  cui
all'articolo 14, alle quali si conformano entro il 1° maggio 2014.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1  non  si  applicano alle
strutture  di  deposito dei rifiuti di estrazione chiuse al 1° maggio
2008.
  3.  Le  disposizioni degli articoli 5, 6, commi da 3 a 11 e da 13 a
16,  7,  8,  12,  comma 1,  e  14, commi 1, 2, 4, 5 e 6, per la parte
riferita  al comma 2, non si applicano alle strutture di deposito dei
rifiuti di estrazione che:
    a) hanno  smesso  di  accettare  rifiuti  di estrazione prima del
1° maggio 2006;
    b) alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto stanno
completando  le  procedure  di  chiusura nel rispetto della normativa
previgente  e  delle  eventuali  prescrizioni  dettate dall'autorita'
competente;
    c) saranno effettivamente chiuse al 31 dicembre 2010.
  4.  Le  autorita' competenti notificano, entro novanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, i casi di cui al
comma 3  al  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, che provvede ad informare la Commissione europea.
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l'autorita'  competente  verifica  che nelle strutture di deposito di
cui  ai commi 1, 2 e 3 i rifiuti di estrazione siano comunque gestiti
in conformita' alle finalita' di cui all'articolo 1.