Art. 22.
                       Modifica degli allegati

  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico,
si  provvede  al  recepimento di direttive tecniche di modifica degli
allegati,  al  fine  di  dare  attuazione  a  successive disposizioni
comunitarie.   Ogniqualvolta  tali  disposizioni  tecniche  prevedano
poteri  discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento e'
adottato  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata.