Art. 23. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica. 2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui agli articoli 7, commi 1, 4 e 5, 11, comma 7, 12, commi 2 e 3, 17 e 21, comma 5, sono posti a carico dei destinatari di dette attivita', mediante tariffe e modalita' di versamento stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, con disposizioni regionali. Dette tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. Qualora le predette attivita' siano svolte dalle sezioni idrocarburi dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG), le tariffe e le modalita' di versamento sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 maggio 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Scajola, Ministro dello sviluppo economico Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro del- l'economia e delle finanze Maroni, Ministro del-l'interno Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche \sociali Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Visto, il Guardasigilli: Alfano