Art. 4.
                        Disposizioni generali

  1.   L'abbandono,   lo   scarico,  il  deposito  e  lo  smaltimento
incontrollati  dei rifiuti di estrazione sul suolo, nel suolo e nelle
acque superficiali e sotterranee sono vietati.
  2.  I  cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di
deposito  dei  rifiuti  di  estrazione  sono  progettati, realizzati,
attrezzati,  resi  operativi,  utilizzati,  mantenuti in efficienza e
gestiti  senza pericolo per la salute umana, senza usare procedimenti
o  metodi  che  potrebbero  recare  pregiudizio  all'ambiente  ed, in
particolare,  senza  creare  rischi  per  l'acqua, per l'aria, per il
suolo,  per  la  fauna e per la flora, senza causare inconvenienti da
rumori  o  odori  e  senza  danneggiare  il  paesaggio  e  i  siti di
particolare interesse.
  3.  L'operatore  pianifica  l'attivita'  di gestione dei rifiuti di
estrazione al fine di:
    a) impedirne  o  ridurne, il piu' possibile, gli effetti negativi
per l'ambiente e la salute umana;
    b) prevenire   incidenti  rilevanti  connessi  alla  struttura  e
limitare le conseguenze per l'ambiente e la salute umana;
    c) gestire   qualsiasi  struttura  di  deposito  dei  rifiuti  di
estrazione  anche  dopo  la chiusura nel rispetto di quanto riportato
alle  lettere a)  e b),  fino  al  rilascio del sito in conformita' a
quanto previsto dal piano di gestione di cui all'articolo 5.
  4.  L'operatore  applica le misure di cui ai commi 2 e 3 basandosi,
tra l'altro, sulle migliori tecniche disponibili, tenendo conto delle
caratteristiche  tecniche  della  struttura  di  deposito,  della sua
ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali.