Art. 5. 
             Piano di gestione dei rifiuti di estrazione 
 
  1.  L'operatore  elabora  un  piano  di  gestione  dei  rifiuti  di
estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero  e
lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del  principio  dello
sviluppo sostenibile. 
  2. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' volto a: 
    a) prevenire o ridurre la produzione di rifiuti di  estrazione  e
la loro pericolosita', in particolare: 
      1) tenendo conto della gestione dei rifiuti di estrazione nella
fase di progettazione e nella scelta del metodo di  estrazione  e  di
trattamento dei minerali; 
      2) tenendo conto delle modifiche che i  rifiuti  di  estrazione
possono  subire   a   seguito   dell'aumento   della   superficie   e
dell'esposizione a particolari condizioni esterne; 
      3) prevedendo la  possibilita'  di  ricollocare  i  rifiuti  di
estrazione nei vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita'  estrattiva
dopo l'estrazione del minerale,  se  l'operazione  e'  fattibile  dal
punto di  vista  tecnico  e  economico  e  non  presenta  rischi  per
l'ambiente,  conformemente  alle  norme  ambientali  vigenti  e,  ove
pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto; 
      4) ripristinando il terreno di copertura dopo la chiusura della
struttura di deposito dei rifiuti  di  estrazione  o,  se  non  fosse
possibile  sotto  il  profilo  pratico,  riutilizzando  tale  terreno
altrove; 
      5) impiegando sostanze meno pericolose per il trattamento delle
risorse minerali; 
    b) incentivare il recupero dei rifiuti di  estrazione  attraverso
il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica dei rifiuti di estrazione
interessati,  se  queste  operazioni  non   comportano   rischi   per
l'ambiente,  conformemente  alle  norme  ambientali  vigenti  e,  ove
pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto; 
    c) assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti di  estrazione  a
breve e lungo termine, in particolare tenendo conto,  nella  fase  di
progettazione, della gestione durante  il  funzionamento  e  dopo  la
chiusura di una struttura di deposito dei  rifiuti  di  estrazione  e
scegliendo un progetto che: 
      1) preveda, dopo la chiusura della struttura  di  deposito  dei
rifiuti di estrazione,  la  necessita'  minima  e  infine  nulla  del
monitoraggio, del controllo e della gestione di detta struttura; 
      2) prevenga, o quanto meno riduca al minimo, eventuali  effetti
negativi a lungo termine, per esempio riconducibili alla  fuoriuscita
di inquinanti, trasportati dall'aria o dall'acqua, dalla struttura di
deposito dei rifiuti di estrazione; 
      3) garantisca la stabilita' geotecnica a lungo termine di dighe
o di cumuli che sorgano sulla superficie preesistente del terreno. 
  3. Il piano di gestione  di  cui  al  comma  1  contiene  almeno  i
seguenti elementi: 
    a)  la  caratterizzazione  dei  rifiuti  di  estrazione  a  norma
dell'allegato I e una stima del quantitativo  totale  di  rifiuti  di
estrazione che verranno prodotti nella fase operativa; 
    b) la descrizione delle operazioni che producono tali  rifiuti  e
degli eventuali trattamenti successivi a cui questi sono sottoposti; 
    c) la classificazione proposta per la struttura di  deposito  dei
rifiuti di estrazione conformemente ai criteri previsti  all'allegato
II ed in particolare: 
      1) se e' necessaria una struttura di deposito di  categoria  A,
al piano deve essere allegato in copia il documento  di  sicurezza  e
salute redatto  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,  del  decreto
legislativo n.  624  del  1996,  integrato  secondo  quanto  indicato
all'articolo 6, comma 3, del presente decreto; 
      2) se l'operatore ritiene che non sia necessaria una  struttura
di  deposito   di   categoria   A,   sufficienti   informazioni   che
giustifichino tale scelta,  compresa  l'individuazione  di  eventuali
rischi di incidenti; 
    d) la descrizione delle modalita' in cui possono presentarsi  gli
effetti negativi sull'ambiente e sulla salute  umana  a  seguito  del
deposito dei rifiuti di  estrazione  e  delle  misure  preventivi  da
adottare al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale durante il
funzionamento e  dopo  la  chiusura,  compresi  gli  aspetti  di  cui
all'articolo 11, comma 3, lettere a), b), d) ed e); 
    e) le procedure di controllo e di monitoraggio proposte ai  sensi
dell'articolo 10, se applicabile, e 11, comma 3, lettera c); 
    f) il piano proposto  per  la  chiusura,  comprese  le  procedure
connesse al ripristino e alla fase successiva  alla  chiusura  ed  il
monitoraggio di cui all'articolo 12; 
    g)  le  misure  per  prevenire  il  deterioramento  dello   stato
dell'acqua  conformemente  alle  finalita'  stabilite   dal   decreto
legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, titolo I e  per
prevenire o ridurre al minimo  l'inquinamento  dell'atmosfera  e  del
suolo ai sensi dell'articolo 13; 
    h)  la  descrizione  dell'area  che  ospitera'  la  struttura  di
deposito  di   rifiuti   di   estrazione,   ivi   comprese   le   sue
caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche; 
    i) l'indicazione delle modalita' in accordo alle quali  l'opzione
e il metodo scelti conformemente al comma 2, lettera a),  numero  1),
rispondono agli obiettivi di cui al comma 2, lettera a). 
  4. Il piano di  gestione  di  cui  al  comma  1  e'  modificato  se
subentrano modifiche sostanziali nel funzionamento della struttura di
deposito  dei  rifiuti  di  estrazione  o  nel  tipo  di  rifiuti  di
estrazione depositati ed e' comunque riesaminato ogni cinque anni. Le
eventuali modifiche sono notificate all'autorita' competente. 
  5. Il piano di gestione di  cui  al  comma  1  e'  presentato  come
sezione del piano globale dell'attivita'  estrattiva  predisposto  al
fine dell'ottenimento  dell'autorizzazione  all'attivita'  estrattiva
stessa da parte dell'autorita' competente. 
  6. L'autorita' competente approva il piano di cui al comma 1  e  le
eventuali modifiche di cui al comma 4 e ne controlla l'attuazione. 
 
          Note all'art. 5:
              - L'art.  6,  comma 1,  del  citato decreto legislativo
          25 novembre 1996, n. 624, cosi' recita:
              «Art.  6 (Documento di sicurezza e di salute). - 1. Per
          il  settore  estrattivo  il  documento  di  cui all'art. 4,
          comma 2,  del decreto legislativo n. 626 del 1994 prende il
          nome  di  Documento  di  Sicurezza  e  Salute  in  appresso
          denominato "DSS".».
              - Per  il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
          vedano le note all'art. 2.