Art. 6. 
          Prevenzione di incidenti rilevanti e informazioni 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   alle
strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di  categoria  A,  ad
esclusione delle strutture che rientrano nell'ambito di  applicazione
del  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  e  successive
modificazioni. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n.  624  del
1996, l'operatore individua, per le strutture di cui al  comma  1,  i
rischi di incidenti rilevanti ed adotta, a livello di  progettazione,
di costruzione, di funzionamento e di  manutenzione,  di  chiusura  e
nella fase successiva alla chiusura delle strutture stesse, le misure
necessarie per prevenire tali incidenti e  limitarne  le  conseguenze
negative per la salute umana e l'ambiente, compresi eventuali impatti
transfrontalieri. 
  3. Per adempiere agli obblighi di cui al comma 2, l'operatore prima
di iniziare le operazioni e' tenuto a integrare, previa consultazione
del responsabile per la sicurezza, il documento di sicurezza e salute
redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del  decreto  n.  624  del
1996, e a mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza  che
lo attui, in base agli elementi di cui  alla  parte  1  dell'allegato
III. 
  4. Il documento di cui al comma 3 e' allegato in copia al piano  di
gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 5. 
  5. L'operatore nomina un responsabile per la  sicurezza  incaricato
dell'attuazione e della  sorveglianza  periodica  della  politica  di
prevenzione degli incidenti rilevanti. 
  6. L'operatore e' tenuto a predisporre,  previa  consultazione  del
personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di
imprese appaltatrici a lungo termine, il piano di  emergenza  interno
da adottare nello stabilimento nei seguenti termini: 
    a) per le nuove strutture, prima di iniziare l'attivita'; 
    b) per le strutture  esistenti,  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto; si considerano  esistenti  le
strutture autorizzate o gia' in funzione  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  7. Il piano di emergenza interno di cui al comma 6 contiene  almeno
le seguenti informazioni: 
    a) nome e funzione  delle  persone  autorizzate  ad  attivare  le
procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione
e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito; 
    b) nome e funzione della persona incaricata del collegamento  con
l'autorita' responsabile del piano di emergenza esterno; 
    c) per situazioni o eventi prevedibili che  potrebbero  avere  un
ruolo determinante nel causare un  incidente  rilevante,  descrizione
delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi  e
per  limitarne  le  conseguenze;  tale   descrizione   comprende   le
apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili; 
    d) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti  nel
sito, compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che  le
persone devono osservare al momento dell'allarme; 
    e)  disposizioni  per  avvisare  tempestivamente,  in   caso   di
incidente, l'autorita' incaricata di attivare il piano  di  emergenza
esterno; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure  per
la comunicazione di informazioni piu' dettagliate appena disponibili; 
    f) disposizioni adottate per formare il personale ai compiti  che
sara' chiamato a svolgere e,  se  del  caso,  coordinamento  di  tale
azione con i servizi di emergenza esterni; 
    g) disposizioni  per  coadiuvare  l'esecuzione  delle  misure  di
intervento adottate all'esterno del sito. 
  8.  L'autorita'  competente,   d'intesa   con   gli   enti   locali
interessati, prepara un piano di  emergenza  esterno,  precisando  le
misure da adottare al di fuori del sito  in  caso  di  incidente.  Il
piano e' comunicato al Prefetto competente per  territorio  che  puo'
disporre  eventuali  modifiche.  L'operatore  e'  tenuto  a   fornire
all'autorita' competente le  informazioni  necessarie  per  preparare
tale  piano  contestualmente  alla  presentazione  della  domanda  di
autorizzazione della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione. 
  9. Il piano di emergenza esterno di cui al comma 8 e'  predisposto,
per  le  nuove  strutture,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  inizio
dell'attivita' e, per le strutture esistenti, entro  sei  mesi  dalla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Si  considerano
esistenti le strutture autorizzate o gia' in funzione  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  10.  L'autorita'  competente  garantisce  la   partecipazione   del
pubblico interessato alla preparazione o  al  riesame  del  piano  di
emergenza esterno, fornendo al medesimo le informazioni pertinenti ed
un periodo di tempo adeguato, comunque non inferiore a trenta giorni,
per esprimere osservazioni di cui l'autorita' competente deve  tenere
conto. 
  11. Il piano di  emergenza  esterno  contiene  almeno  le  seguenti
informazioni: 
    a) nome e funzione  delle  persone  autorizzate  ad  attivare  le
procedure di emergenza e  delle  persone  autorizzate  a  dirigere  e
coordinare le misure di intervento adottate all'esterno del sito; 
    b) disposizioni  adottate  per  informare  tempestivamente  degli
eventuali incidenti; modalita' di allarme e richiesta di soccorsi; 
    c) misure di coordinamento necessarie per l'attuazione del  piano
di emergenza esterno; 
    d)   disposizioni   adottate   per   fornire   assistenza   nella
realizzazione delle misure di intervento predisposte all'interno  del
sito; 
    e) misure di intervento da adottare all'esterno del sito; 
    f)   disposizioni   adottate   per   fornire   alla   popolazione
informazioni specifiche relative all'incidente e al comportamento  da
adottare. 
  12. Le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare  e  sulle
norme di comportamento da osservare in caso  di  incidente,  previste
dal piano  di  emergenza  esterno,  contenenti  almeno  gli  elementi
descritti nell'allegato III, parte  2,  sono  fornite  dall'autorita'
competente  alle  persone  che   possono   essere   coinvolte.   Tali
informazioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate e ridiffuse,
almeno  ogni  tre  anni.  Esse  devono   essere   permanentemente   a
disposizione del pubblico. L'intervallo massimo di ridiffusione delle
informazioni alla  popolazione  non  puo',  in  nessun  caso,  essere
superiore a cinque anni. 
  13. I piani di emergenza di  cui  ai  commi  6  e  8  perseguono  i
seguenti obiettivi: 
    a)  limitare  e  controllare  gli  incidenti  rilevanti  e  altri
incidenti onde ridurne al minimo gli effetti e, soprattutto, limitare
i danni alla salute umana e all'ambiente; 
    b) mettere in atto le misure necessarie per  tutelare  la  salute
umana e l'ambiente contro le conseguenze degli incidenti rilevanti  e
di altri incidenti; 
    c) comunicare le  informazioni  necessarie  al  pubblico  e  alle
autorita' interessate; 
    d) garantire il ripristino,  il  recupero  e  il  disinquinamento
dell'ambiente dopo un incidente rilevante. 
  14. I piani di emergenza di cui ai commi 6 e  8  sono  riesaminati,
sperimentati e, se necessario, riveduti ed aggiornati, ad  intervalli
non superiori a cinque anni  e  comunque,  nel  caso  di  cambiamenti
sostanziali, tenendo conto dei cambiamenti avvenuti  nel  deposito  e
nei servizi  di  emergenza,  dei  progressi  tecnici  e  delle  nuove
conoscenze in merito alle misure da adottare  in  caso  di  incidente
rilevante. 
  15. In caso di incidente rilevante, l'operatore e' tenuto a: 
    a) adottare le misure previste dal piano di emergenza interno; 
    b) comunicare all'autorita' competente, non  appena  ne  venga  a
conoscenza: 
      1) le circostanze dell'incidente; 
      2) le sostanze pericolose presenti; 
      3)   i   dati   disponibili   per   valutare   le   conseguenze
dell'incidente sulla salute umana e sull'ambiente; 
      4) le misure di emergenza adottate; 
      5) le informazioni  sulle  misure  previste  per  limitare  gli
effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si
riproduca; 
    c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da  indagini  piu'
approfondite emergessero nuovi elementi che modificano le  precedenti
informazioni o le conclusioni tratte. 
  16. In caso  di  incidente  rilevante,  l'autorita'  competente  e'
tenuta a: 
    a) attivare immediatamente il piano  di  emergenza  esterno  e  a
garantire che  vengano  attuate  le  misure  previste  dal  piano  di
emergenza interno ed esterno; 
    b)  comunicare  immediatamente   al   pubblico   interessato   le
informazioni sull'incidente trasmesse dall'operatore. 
 
          Note all'art. 6:
              - Il   decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  334,
          recante  «Attuazione  della  direttiva 96/82/CE relativa al
          controllo  dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
          determinate   sostanze   pericolose»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale   del   28 settembre   1999,  n.  228,
          supplemento ordinario.
              - Per  l'art.  6  del  decreto  legislativo 25 novembre
          1996, n. 624, si vedano le note all'art. 5.