Art. 6. Prevenzione di incidenti rilevanti e informazioni 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A, ad esclusione delle strutture che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni. 2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 624 del 1996, l'operatore individua, per le strutture di cui al comma 1, i rischi di incidenti rilevanti ed adotta, a livello di progettazione, di costruzione, di funzionamento e di manutenzione, di chiusura e nella fase successiva alla chiusura delle strutture stesse, le misure necessarie per prevenire tali incidenti e limitarne le conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente, compresi eventuali impatti transfrontalieri. 3. Per adempiere agli obblighi di cui al comma 2, l'operatore prima di iniziare le operazioni e' tenuto a integrare, previa consultazione del responsabile per la sicurezza, il documento di sicurezza e salute redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto n. 624 del 1996, e a mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza che lo attui, in base agli elementi di cui alla parte 1 dell'allegato III. 4. Il documento di cui al comma 3 e' allegato in copia al piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 5. 5. L'operatore nomina un responsabile per la sicurezza incaricato dell'attuazione e della sorveglianza periodica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. 6. L'operatore e' tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese appaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento nei seguenti termini: a) per le nuove strutture, prima di iniziare l'attivita'; b) per le strutture esistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; si considerano esistenti le strutture autorizzate o gia' in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Il piano di emergenza interno di cui al comma 6 contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito; b) nome e funzione della persona incaricata del collegamento con l'autorita' responsabile del piano di emergenza esterno; c) per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un incidente rilevante, descrizione delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e per limitarne le conseguenze; tale descrizione comprende le apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili; d) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che le persone devono osservare al momento dell'allarme; e) disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l'autorita' incaricata di attivare il piano di emergenza esterno; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per la comunicazione di informazioni piu' dettagliate appena disponibili; f) disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che sara' chiamato a svolgere e, se del caso, coordinamento di tale azione con i servizi di emergenza esterni; g) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'esterno del sito. 8. L'autorita' competente, d'intesa con gli enti locali interessati, prepara un piano di emergenza esterno, precisando le misure da adottare al di fuori del sito in caso di incidente. Il piano e' comunicato al Prefetto competente per territorio che puo' disporre eventuali modifiche. L'operatore e' tenuto a fornire all'autorita' competente le informazioni necessarie per preparare tale piano contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione. 9. Il piano di emergenza esterno di cui al comma 8 e' predisposto, per le nuove strutture, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attivita' e, per le strutture esistenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si considerano esistenti le strutture autorizzate o gia' in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. L'autorita' competente garantisce la partecipazione del pubblico interessato alla preparazione o al riesame del piano di emergenza esterno, fornendo al medesimo le informazioni pertinenti ed un periodo di tempo adeguato, comunque non inferiore a trenta giorni, per esprimere osservazioni di cui l'autorita' competente deve tenere conto. 11. Il piano di emergenza esterno contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere e coordinare le misure di intervento adottate all'esterno del sito; b) disposizioni adottate per informare tempestivamente degli eventuali incidenti; modalita' di allarme e richiesta di soccorsi; c) misure di coordinamento necessarie per l'attuazione del piano di emergenza esterno; d) disposizioni adottate per fornire assistenza nella realizzazione delle misure di intervento predisposte all'interno del sito; e) misure di intervento da adottare all'esterno del sito; f) disposizioni adottate per fornire alla popolazione informazioni specifiche relative all'incidente e al comportamento da adottare. 12. Le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente, previste dal piano di emergenza esterno, contenenti almeno gli elementi descritti nell'allegato III, parte 2, sono fornite dall'autorita' competente alle persone che possono essere coinvolte. Tali informazioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate e ridiffuse, almeno ogni tre anni. Esse devono essere permanentemente a disposizione del pubblico. L'intervallo massimo di ridiffusione delle informazioni alla popolazione non puo', in nessun caso, essere superiore a cinque anni. 13. I piani di emergenza di cui ai commi 6 e 8 perseguono i seguenti obiettivi: a) limitare e controllare gli incidenti rilevanti e altri incidenti onde ridurne al minimo gli effetti e, soprattutto, limitare i danni alla salute umana e all'ambiente; b) mettere in atto le misure necessarie per tutelare la salute umana e l'ambiente contro le conseguenze degli incidenti rilevanti e di altri incidenti; c) comunicare le informazioni necessarie al pubblico e alle autorita' interessate; d) garantire il ripristino, il recupero e il disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. 14. I piani di emergenza di cui ai commi 6 e 8 sono riesaminati, sperimentati e, se necessario, riveduti ed aggiornati, ad intervalli non superiori a cinque anni e comunque, nel caso di cambiamenti sostanziali, tenendo conto dei cambiamenti avvenuti nel deposito e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante. 15. In caso di incidente rilevante, l'operatore e' tenuto a: a) adottare le misure previste dal piano di emergenza interno; b) comunicare all'autorita' competente, non appena ne venga a conoscenza: 1) le circostanze dell'incidente; 2) le sostanze pericolose presenti; 3) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente sulla salute umana e sull'ambiente; 4) le misure di emergenza adottate; 5) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si riproduca; c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini piu' approfondite emergessero nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte. 16. In caso di incidente rilevante, l'autorita' competente e' tenuta a: a) attivare immediatamente il piano di emergenza esterno e a garantire che vengano attuate le misure previste dal piano di emergenza interno ed esterno; b) comunicare immediatamente al pubblico interessato le informazioni sull'incidente trasmesse dall'operatore.
Note all'art. 6: - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1999, n. 228, supplemento ordinario. - Per l'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, si vedano le note all'art. 5.