Art. 7. Domanda e autorizzazione 1. Le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione non possono operare senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente. L'autorizzazione, rilasciata mediante apposita conferenza di servizi, contiene gli elementi indicati al comma 2 e indica chiaramente la categoria a cui appartiene la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione in base ai criteri di cui all'articolo 9. Purche' vengano rispettate tutte le condizioni del presente articolo, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e' valida ed efficace e tiene luogo della autorizzazione di cui al presente articolo. 2. La domanda di autorizzazione e' presentata all'autorita' competente e contiene almeno i seguenti elementi: a) identita' del richiedente e dell'operatore, se sono diversi; b) progetto della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, ubicazione proposta ed eventuali ubicazioni alternative; c) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988; d) piano di gestione dei rifiuti di estrazione a norma dell'articolo 5; e) il piano finanziario che preveda la copertura dei costi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio della struttura, dei costi stimati di chiusura, dei costi di gestione post-operativa, nonche' dei costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14; f) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'articolo 14; g) le informazioni relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora la domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attivita' sottoposta a tale procedura; h) le informazioni necessarie per consentire la preparazione del piano di emergenza esterno. 3. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione solo se ritiene che: a) l'operatore adempia alle disposizioni pertinenti del presente decreto; b) la gestione dei rifiuti di estrazione non sia direttamente in contrasto o non interferisca altrimenti con l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tale fine l'autorita' competente e' tenuta ad acquisire il parere scritto dell'autorita' regionale competente in materia di pianificazione sulla gestione dei rifiuti. 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validita' pari a quella relativa all'attivita' estrattiva. Il rinnovo dell'autorizzazione segue le medesime procedure previste per il rinnovo del titolo di legittimazione mineraria. 5. Le autorita' competenti riesaminano e aggiornano, ove necessario, le condizioni dell'autorizzazione: a) sulla base dei risultati di monitoraggio riferiti dall'operatore ai sensi dell'articolo 11, comma 3, o delle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 17; b) alla luce dello scambio di informazioni su modifiche sostanziali nelle migliori tecniche a disposizione organizzato dalla Commissione europea tra Stati membri e organizzazioni interessate e i cui risultati sono pubblicati dalla Commissione stessa; c) qualora si verifichino cambiamenti sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati. 6. Le informazioni contenute in un'autorizzazione rilasciata a norma del presente articolo sono messe a disposizione delle autorita' competenti in campo statistico, sia nazionali che comunitarie, se richieste a fini statistici. Le informazioni sensibili di carattere meramente commerciale, ad esempio riguardanti il volume delle riserve minerali economiche, le componenti dei costi e i rapporti commerciali, non sono rese pubbliche.
Note all'art. 7: - Per il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si vedano le note all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 199 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 199 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorita' d'ambito di cui all'art. 201, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181 e 182 ed in conformita' ai criteri generali stabiliti dall'art. 195, comma 1, lettera m) ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicita' e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono misure tese alla riduzione delle quantita', dei volumi e della pericolosita' dei rifiuti. 3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi; b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200, nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale; c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 195, comma 1, lettera m); d) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicita' e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200, nonche' ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; e) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti piu' meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo; f) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualita' dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi dell'art. 65, comma 3, lettera f); g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani; h) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 195, comma 1, lettera p); i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti; l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia; m) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani; n) i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani; o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui all'art. 225, comma 6; p) i requisiti tecnici generali relativi alle attivita' di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. 4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati. 5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere: a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT); b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani; d) la stima degli oneri finanziari; e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare. 6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e' requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali. 7. La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto; nel frattempo, restano in vigore i piani regionali vigenti. 8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattivita', il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione del piano regionale. 9. Qualora le autorita' competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalita' stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio diffida le autorita' inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a centottanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro puo' adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari e idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine puo' avvalersi anche di commissari ad acta». 10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a: a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti; b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico; c) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi; d) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani. 11. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalita' di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono all'aggiornamento del piano nonche' alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformita' alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente. 12. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con la regione interessata, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 214 e 216, la costruzione e l'esercizio, oppure il solo esercizio, all'interno di insediamenti industriali esistenti, di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti; b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 214 e 216; c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente; d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.».