Art. 7. 
                      Domanda e autorizzazione 
 
  1. Le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione  non  possono
operare senza  preventiva  autorizzazione  rilasciata  dall'autorita'
competente. L'autorizzazione, rilasciata mediante apposita conferenza
di servizi, contiene gli  elementi  indicati  al  comma  2  e  indica
chiaramente la categoria a cui appartiene la  struttura  di  deposito
dei rifiuti di estrazione in base ai criteri di cui  all'articolo  9.
Purche' vengano rispettate tutte le condizioni del presente articolo,
l'autorizzazione rilasciata  ai  sensi  del  decreto  legislativo  18
febbraio 2005, n. 59, e' valida  ed  efficace  e  tiene  luogo  della
autorizzazione di cui al presente articolo. 
  2.  La  domanda  di  autorizzazione  e'  presentata   all'autorita'
competente e contiene almeno i seguenti elementi: 
    a) identita' del richiedente e dell'operatore, se sono diversi; 
    b)  progetto  della  struttura  di  deposito   dei   rifiuti   di
estrazione, ubicazione proposta ed eventuali ubicazioni alternative; 
    c) la descrizione  del  sito,  ivi  comprese  le  caratteristiche
idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento
geologico di dettaglio e da una  dettagliata  indagine  stratigrafica
eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con
riferimento al decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici  11  marzo
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988; 
    d)  piano  di  gestione  dei  rifiuti  di  estrazione   a   norma
dell'articolo 5; 
    e) il piano  finanziario  che  preveda  la  copertura  dei  costi
derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio della  struttura,  dei
costi stimati di chiusura,  dei  costi  di  gestione  post-operativa,
nonche'  dei  costi  connessi  alla   costituzione   della   garanzia
finanziaria di cui all'articolo 14; 
    f)  le  indicazioni  relative  alle  garanzie   finanziarie   del
richiedente o  a  qualsiasi  altra  garanzia  equivalente,  ai  sensi
dell'articolo 14; 
    g) le informazioni relative  alla  procedura  di  valutazione  di
impatto  ambientale  ai  sensi  della  parte  seconda   del   decreto
legislativo n. 152 del 2006, qualora  la  domanda  di  autorizzazione
riguardi un'opera o un'attivita' sottoposta a tale procedura; 
    h) le informazioni necessarie per consentire la preparazione  del
piano di emergenza esterno. 
  3. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione solo se ritiene
che: 
    a) l'operatore adempia alle disposizioni pertinenti del  presente
decreto; 
    b) la gestione dei rifiuti di estrazione non sia direttamente  in
contrasto o non interferisca altrimenti con  l'attuazione  del  piano
regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto
legislativo n. 152 del 2006. A tale fine  l'autorita'  competente  e'
tenuta  ad  acquisire  il  parere  scritto  dell'autorita'  regionale
competente in materia di pianificazione sulla gestione dei rifiuti. 
  4. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validita'  pari  a  quella
relativa all'attivita'  estrattiva.  Il  rinnovo  dell'autorizzazione
segue le medesime procedure previste per il  rinnovo  del  titolo  di
legittimazione mineraria. 
  5.  Le  autorita'  competenti   riesaminano   e   aggiornano,   ove
necessario, le condizioni dell'autorizzazione: 
    a)  sulla   base   dei   risultati   di   monitoraggio   riferiti
dall'operatore ai sensi dell'articolo 11, comma 3, o delle  ispezioni
effettuate ai sensi dell'articolo 17; 
    b)  alla  luce  dello  scambio  di  informazioni   su   modifiche
sostanziali nelle migliori tecniche a disposizione organizzato  dalla
Commissione europea tra Stati membri e organizzazioni interessate e i
cui risultati sono pubblicati dalla Commissione stessa; 
    c)   qualora   si   verifichino   cambiamenti   sostanziali   nel
funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o
nel tipo di rifiuti di estrazione depositati. 
  6. Le informazioni  contenute  in  un'autorizzazione  rilasciata  a
norma del presente articolo sono messe a disposizione delle autorita'
competenti in campo statistico, sia  nazionali  che  comunitarie,  se
richieste a fini statistici. Le informazioni sensibili  di  carattere
meramente commerciale, ad esempio riguardanti il volume delle riserve
minerali  economiche,  le  componenti  dei   costi   e   i   rapporti
commerciali, non sono rese pubbliche. 
 
          Note all'art. 7:
              - Per  il  decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
          si vedano le note all'art. 3.
              - Si  riporta il testo dell'art. 199 del citato decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
              «Art.  199  (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite
          le  province,  i  comuni  e,  per quanto riguarda i rifiuti
          urbani,  le  Autorita'  d'ambito  di  cui all'art. 201, nel
          rispetto  dei  principi  e  delle  finalita'  di  cui  agli
          articoli 177, 178, 179, 180, 181 e 182 ed in conformita' ai
          criteri   generali   stabiliti   dall'art.   195,  comma 1,
          lettera m)  ed  a  quelli  previsti  dal presente articolo,
          predispongono  piani  regionali  di  gestione  dei  rifiuti
          assicurando    adeguata    pubblicita'    e    la   massima
          partecipazione dei cittadini, ai sensi della legge 7 agosto
          1990, n. 241.
              2.  I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono
          misure  tese  alla  riduzione delle quantita', dei volumi e
          della pericolosita' dei rifiuti.
              3.  I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono
          inoltre:
                a) le  condizioni  ed  i  criteri  tecnici in base ai
          quali,  nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia,
          gli  impianti  per  la  gestione  dei rifiuti, ad eccezione
          delle  discariche,  possono  essere  localizzati nelle aree
          destinate ad insediamenti produttivi;
                b) la  tipologia  ed  il  complesso degli impianti di
          smaltimento  e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare
          nella  regione,  tenendo conto dell'obiettivo di assicurare
          la  gestione  dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno
          degli  ambiti  territoriali  ottimali  di cui all'art. 200,
          nonche'  dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte
          del sistema industriale;
                c) la    delimitazione   di   ogni   singolo   ambito
          territoriale   ottimale   sul   territorio  regionale,  nel
          rispetto  delle  linee  guida di cui all'art. 195, comma 1,
          lettera m);
                d) il  complesso  delle  attivita'  e  dei fabbisogni
          degli  impianti  necessari  a  garantire  la  gestione  dei
          rifiuti  urbani  secondo criteri di trasparenza, efficacia,
          efficienza,  economicita'  e autosufficienza della gestione
          dei  rifiuti  urbani non pericolosi all'interno di ciascuno
          degli  ambiti  territoriali  ottimali  di cui all'art. 200,
          nonche'  ad  assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali
          in  luoghi  prossimi  a  quelli  di  produzione  al fine di
          favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
                e) la  promozione  della  gestione  dei  rifiuti  per
          ambiti   territoriali   ottimali  attraverso  una  adeguata
          disciplina  delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti
          piu'  meritevoli,  tenuto conto delle risorse disponibili a
          legislazione  vigente,  una  maggiorazione di contributi; a
          tal  fine  le regioni possono costituire nei propri bilanci
          un apposito fondo;
                f) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed
          il  versamento  nel terreno di discariche di rifiuti civili
          ed industriali che comunque possano incidere sulla qualita'
          dei  corpi  idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto
          delle  prescrizioni dettate ai sensi dell'art. 65, comma 3,
          lettera f);
                g) la  stima dei costi delle operazioni di recupero e
          di smaltimento dei rifiuti urbani;
                h) i  criteri  per  l'individuazione,  da parte delle
          province,  delle  aree non idonee alla localizzazione degli
          impianti  di recupero e smaltimento dei rifiuti nonche' per
          l'individuazione   dei   luoghi   o  impianti  adatti  allo
          smaltimento  dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali
          di cui all'art. 195, comma 1, lettera p);
                i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei
          rifiuti  ed  a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il
          recupero dei rifiuti;
                l) le  iniziative  dirette a favorire il recupero dai
          rifiuti di materiali e di energia;
                m) le  misure  atte a promuovere la regionalizzazione
          della  raccolta,  della  cernita  e  dello  smaltimento dei
          rifiuti urbani;
                n) i  tipi,  le  quantita' e l'origine dei rifiuti da
          recuperare  o  da  smaltire,  suddivisi  per singolo ambito
          territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani;
                o) la   determinazione,   nel  rispetto  delle  norme
          tecniche  di  cui  all'art.  195,  comma 2,  lettera a), di
          disposizioni  speciali  per  rifiuti  di  tipo particolare,
          comprese quelle di cui all'art. 225, comma 6;
                p) i   requisiti   tecnici   generali  relativi  alle
          attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  nel  rispetto  della
          normativa nazionale e comunitaria.
              4.  Il  piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti e'
          coordinato  con  gli  altri  strumenti di pianificazione di
          competenza  regionale previsti dalla normativa vigente, ove
          adottati.
              5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i
          piani  per  la  bonifica  delle  aree  inquinate che devono
          prevedere:
                a) l'ordine  di priorita' degli interventi, basato su
          un   criterio   di   valutazione   del   rischio  elaborato
          dall'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i
          servizi tecnici (APAT);
                b) l'individuazione  dei  siti  da bonificare e delle
          caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
                c)  le  modalita'  degli  interventi  di  bonifica  e
          risanamento  ambientale,  che  privilegino prioritariamente
          l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
          di rifiuti urbani;
                d) la stima degli oneri finanziari;
                e) le  modalita'  di  smaltimento  dei  materiali  da
          asportare.
              6.   L'approvazione   del  piano  regionale  o  il  suo
          adeguamento   e'   requisito  necessario  per  accedere  ai
          finanziamenti nazionali.
              7.  La regione approva o adegua il piano entro due anni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore della parte quarta del
          presente  decreto; nel frattempo, restano in vigore i piani
          regionali vigenti.
              8.  In  caso  di  inutile decorso del termine di cui al
          comma 7   e   di   accertata   inattivita',   il   Ministro
          dell'ambiente  e  tutela  del territorio diffida gli organi
          regionali  competenti ad adempiere entro un congruo termine
          e,  in  caso  di  protrazione  dell'inerzia, adotta, in via
          sostitutiva,  i provvedimenti necessari alla elaborazione e
          approvazione del piano regionale.
              9.  Qualora  le autorita' competenti non realizzino gli
          interventi  previsti  dal piano regionale nei termini e con
          le modalita' stabiliti e tali omissioni possano arrecare un
          grave  pregiudizio  all'attuazione  del  piano medesimo, il
          Ministro  dell'ambiente  e tutela del territorio diffida le
          autorita'  inadempienti  a  provvedere entro un termine non
          inferiore  a  centottanta giorni. Decorso inutilmente detto
          termine,  il  Ministro  puo'  adottare, in via sostitutiva,
          tutti  i  provvedimenti necessari e idonei per l'attuazione
          degli  interventi  contenuti  nel  piano.  A  tal fine puo'
          avvalersi anche di commissari ad acta».
              10.   I   provvedimenti   di  cui  al  comma 9  possono
          riguardare interventi finalizzati a:
                a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
                b) provvedere   al   reimpiego,   al  recupero  e  al
          riciclaggio   degli   imballaggi   conferiti   al  servizio
          pubblico;
                c) favorire  operazioni  di  trattamento  dei rifiuti
          urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
                d) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti
          per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
              11.   Le  regioni,  sentite  le  province  interessate,
          d'intesa  tra loro o singolarmente, per le finalita' di cui
          alla   parte   quarta   del   presente  decreto  provvedono
          all'aggiornamento  del  piano  nonche'  alla programmazione
          degli  interventi  attuativi occorrenti in conformita' alle
          procedure   e  nei  limiti  delle  risorse  previste  dalla
          normativa vigente.
              12.   Sulla  base  di  appositi  accordi  di  programma
          stipulati  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio,  di  concerto  con  il Ministro delle attivita'
          produttive,  d'intesa  con  la regione interessata, possono
          essere  autorizzati,  ai sensi degli articoli 214 e 216, la
          costruzione   e  l'esercizio,  oppure  il  solo  esercizio,
          all'interno   di  insediamenti  industriali  esistenti,  di
          impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal
          piano regionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
                a) siano  riciclati  e  recuperati come materia prima
          rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto
          composto  da  rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da
          rifiuti;
                b) siano  rispettate  le  norme  tecniche di cui agli
          articoli 214 e 216;
                c) siano  utilizzate le migliori tecnologie di tutela
          dell'ambiente;
                d) sia  garantita  una  diminuzione  delle  emissioni
          inquinanti.».