Art. 8. 
                     Partecipazione del pubblico 
 
  1. L'autorita' competente,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
della domanda di autorizzazione o di rinnovo  dell'autorizzazione  di
cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo
7, comma 5,  contestualmente  all'avvio  del  relativo  procedimento,
comunica all'operatore la data di avvio  del  procedimento  ai  sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,  e  la
sede degli uffici presso i quali sono depositati i  documenti  e  gli
atti del procedimento, ai  fini  della  consultazione  del  pubblico.
Entro il termine di quindici giorni dalla data di  ricevimento  della
comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a  sue  spese,  alla
pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale  o  regionale
di un annuncio contenente l'indicazione  della  localizzazione  della
struttura di deposito e del nominativo  dell'operatore,  nonche'  gli
uffici, individuati  dall'autorita'  competente,  dove  e'  possibile
prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme
di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli
7 e 8 della citata legge n. 241 del 1990. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di
cui al comma 1, i soggetti interessati possono  presentare  in  forma
scritta osservazioni all'autorita' competente. 
  3. Dopo  l'adozione  della  decisione,  copia  della  stessa  e  di
qualsiasi suo successivo aggiornamento e' messa  a  disposizione  del
pubblico presso gli uffici di cui  al  comma  1.  Presso  i  medesimi
uffici sono  inoltre  rese  disponibili  informazioni  relative  alla
partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni  sulle
quali  si  e'  fondata  la  decisione,  anche   in   relazione   alle
osservazioni scritte presentate. 
 
          Note all'art. 8:
              - Gli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          recante   «Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del
          18 agosto 1990, n. 19, cosi' recitano:
              «Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1.
          Ove  non  sussistano  ragioni  di  impedimento derivanti da
          particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
          del  procedimento  stesso  e'  comunicato, con le modalita'
          previste  dall'art.  8, ai soggetti nei confronti dei quali
          il  provvedimento  finale  e'  destinato a produrre effetti
          diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
          parimenti   non   sussistano   le  ragioni  di  impedimento
          predette,  qualora  da  un  provvedimento possa derivare un
          pregiudizio    a    soggetti   individuati   o   facilmente
          individuabili,   diversi   dai  suoi  diretti  destinatari,
          l'amministrazione  e'  tenuta a fornire loro, con le stesse
          modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
              2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma 1 resta salva la
          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
          della  effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
          comma 1, provvedimenti cautelari.».
              «Art.  8 ( Modalita' e contenuti della comunicazione di
          avvio  del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
          dare   notizia   dell'avvio   del   procedimento   mediante
          comunicazione personale.
              2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
                a) l'amministrazione competente;
                b) l'oggetto del procedimento promosso;
                c) l'ufficio    e   la   persona   responsabile   del
          procedimento;
                c-bis) la  data  entro  la  quale,  secondo i termini
          previsti  dall'art.  2,  commi 2  o  3, deve concludersi il
          procedimento  e  i  rimedi  esperibili  in  caso di inerzia
          dell'amministrazione;
                c-ter)  nei  procedimenti  ad iniziativa di parte, la
          data di presentazione della relativa istanza;
                d) l'ufficio  in  cui  si puo' prendere visione degli
          atti.
              3.   Qualora   per   il   numero   dei  destinatari  la
          comunicazione   personale   non  sia  possibile  o  risulti
          particolarmente   gravosa,   l'amministrazione  provvede  a
          rendere  noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
          di   pubblicita'   idonee   di  volta  in  volta  stabilite
          dall'amministrazione medesima.
              4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
          puo'   essere  fatta  valere  solo  dal  soggetto  nel  cui
          interesse la comunicazione e' prevista.».