(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 2008, N. 97 
 
   L'articolo 1 e' soppresso. 
 
   All'articolo 2: 
    al comma 1, alle lettere a) e b), le  parole:  "prenotazione  del
diritto" sono sostituite dalle seguenti: "prenotazione dell'accesso"; 
    al comma 2, alinea, le parole:  "da  formulari"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dai formulari". 
 
   All'articolo 3: 
    al comma  7,  capoverso  "140-bis",  alinea,  le  parole:  "commi
precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "commi 139 e 140"; 
    dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
   "8-bis. All'articolo 15, terzo comma, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni,
dopo la parola: "emessi" sono aggiunte le seguenti: "e ricevuti". 
   8-ter. Al comma 1  dell'articolo  2-quater  del  decreto-legge  10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, dopo  le  parole:  "di
biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al  comma
4" sono inserite le seguenti: ", nonche'  di  combustibili  sintetici
purche' siano esclusivamente ricavati dalle biomasse". 
   8-quater. Al fine di contenere i fenomeni  connessi  all'emergenza
ambientale nella regione Campania, i  comuni  della  regione  possono
deliberare variazioni della  tassa  o  della  tariffa  relativa  alla
raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2008
anche dopo il 30 maggio 2008". 
 
   All'articolo 4: 
    al comma 1, dopo le parole: "24  dicembre  2007,  n.  244,"  sono
inserite le seguenti: "da destinare, in misura omogenea,  ai  quattro
dipartimenti,"  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:
"Considerata l'impossibilita' di concludere entro il termine  del  31
maggio 2008 le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 19 aprile 2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 123 del 29 maggio 2007, tenuto conto che sono ancora in  corso  le
attivita' di verifica conoscitiva indispensabili per  la  allocazione
delle risorse umane in  funzione  delle  finalita'  di  potenziamento
dell'azione  di  contrasto  dell'evasione  e  dell'elusione  fiscale,
nonche' delle funzioni di controllo,  analisi  e  monitoraggio  della
spesa  pubblica,  e'  autorizzato,  altresi',  il  completamento  del
programma di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 481,  della
legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  attuato  con  il  citato  decreto
ministeriale, mediante integrale utilizzo della graduatoria entro  il
30 settembre 2008, anche a valere sulle disponibilita' del  Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
   "2-bis. All'articolo 306,  comma  2,  del  decreto  legislativo  9
aprile  2008,  n.  81,  le  parole:  "decorsi  novanta  giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale"  sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2009""; 
    il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
   "4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto  2007,  n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  ottobre  2007,  n.
160, e successive modificazioni, le parole:  "1°  luglio  2008"  sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2009""; 
    il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
   "6. All'articolo 2, comma 102, primo periodo, del decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286, e successive  modificazioni,  le  parole:  "30
giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008""; 
    al comma 8, dopo le parole:  "comma  4,  del"  sono  inserite  le
seguenti: "codice delle assicurazioni private, di cui al"; 
    dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
   "9-bis. Il termine di durata in carica del  presidente  del  Museo
storico della fisica e Centro di studi e ricerche, di cui alla  legge
15 marzo 1999, n. 62, puo' essere prorogato secondo le  modalita'  di
conferma di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica 5 gennaio 2000, n. 59. Al citato articolo 7, comma 2, del
predetto regolamento 5 gennaio 2000, n.  59,  le  parole:  "una  sola
volta" sono soppresse. 
   9-ter. Al comma 2 dell'articolo 2 del  decreto-legge  24  dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo,  le  parole:  "30  giugno
2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2008". 
   9-quater. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n.
161, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
   "1-bis. I prodotti di cui al comma 1 ancora presenti nei magazzini
dei distributori alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione possono continuare  ad  essere  venduti  al  consumatore
finale entro il 30 giugno 2009". 
   9-quinquies.  Fermo  restando  quanto  previsto   dal   comma   24
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al
30 settembre 2008 il termine  di  conservazione  nel  bilancio  delle
risorse relative ai contributi statali di cui all'articolo  1,  commi
28 e  29,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e  successive
modificazioni, che alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto siano stati oggetto di revoca e non risultino impegnate. 
   9-sexies. Il Comitato nazionale di  gestione  e  attuazione  della
direttiva 2003/87/CE, fino alla costituzione nella forma prevista dal
decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, continua  ad  operare  nella
composizione e con i compiti previsti  dall'articolo  8  del  decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216". 
 
   Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 4-bis. -  (Ulteriori  proroghe  di  termini  e  disposizioni
connesse). - 1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17
settembre 2007, n. 164, le parole: "30 giugno 2008"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2008". 
   2. Il termine per il completamento delle procedure  di  assunzione
di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e' differito al 31 dicembre 2008. 
   3. Il termine  per  il  completamento  delle  procedure  in  corso
occorrenti  per  il  reclutamento  del  personale   di   magistratura
ordinaria e' differito al 31 dicembre 2009. A tal fine, per gli  anni
2008 e 2009, e' autorizzato, in deroga  all'articolo  1,  comma  523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  ed
all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di  3
milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma  527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 
   4. I termini di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno
2004, n. 146, all'articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n.
148, e all'articolo 5, comma 1, della legge 11 giugno 2004,  n.  147,
relativi all'adozione del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,   sentito   il   Ministro   dell'interno,   concernente   i
provvedimenti necessari per l'istituzione, nelle province di Monza  e
della Brianza, di Fermo  e  di  Barletta-Andria-Trani,  degli  uffici
periferici dello Stato, sono differiti al 30 giugno 2009. 
   5. All'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: "sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre 2008". 
   6. All'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: "31 luglio  2008"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
ottobre 2008". 
   7. All'articolo 2, comma 137, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: "per quelli in costruzione," sono inserite  le
seguenti: "con riferimento alla parte organica dei rifiuti,"; 
    b) le parole: "tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il  31  dicembre
2008". 
   8. Considerata l'impossibilita'  di  concludere  entro  i  termini
attualmente previsti le procedure finanziarie ed evitare  il  sorgere
di  possibili  situazioni  emergenziali,   ai   comuni   delle   aree
individuate dall'obiettivo "Convergenza" del regolamento (CE)  n.  10
83/2006 del Consiglio,  dell'  11  luglio  2006,  aventi  popolazione
superiore a 500.000 abitanti e che abbiano rilevanti  passivita'  nei
confronti delle societa' a partecipazione totalitaria affidatarie del
servizio di gestione rifiuti  ed  igiene  ambientale  nel  territorio
comunale, e' erogato un contributo in conto capitale di 80 milioni di
euro di cui 30 milioni nell'anno 2008, 30 milioni nell'anno 2009 e 20
milioni nell'anno 2010. I conseguenti interventi sono effettuati  nei
limiti delle risorse di cui al presente  comma.  Alla  corresponsione
del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati
comunicati dai comuni interessati, a pena  di  decadenza,  entro  due
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto. Sono esclusi i comuni i cui territori abbiano  gia'
goduto  di  analoghi  benefici  a  seguito  di   commissariamenti   o
dichiarazioni di stato di emergenza. Il contributo di cui al presente
comma e' escluso dal  computo  delle  spese  rilevanti  ai  fini  del
rispetto delle disposizioni  del  patto  di  stabilita'.  Le  risorse
finanziarie trasferite ai comuni ai sensi  del  presente  comma  sono
insuscettibili di pignoramento o sequestro. 
   9. Per far fronte all'intervento di cui al comma  8  si  provvede,
nel limite di 90 milioni di euro per il 2008, 90 milioni di euro  per
il 2009 e 60 milioni di euro per il 2010, a valere sulle risorse  del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della  legge
27 dicembre 2002, n. 289. 
   10. All'articolo 3 del decreto-legge 31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite  dalle
seguenti: "30 giugno 2009"; 
    b) il comma 2-bis e' abrogato. 
   11. All'articolo 8-bis, comma 1,  del  decreto-legge  31  dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n. 31, le  parole:  "30  giugno  2008"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "28 febbraio 2009". 
   12. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n. 31, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni  di  legge  di  attuazione   della   devoluzione   delle
competenze ivi prevista e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. 
   13. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo,  del  decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno 2008" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2008". 
   14. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre  2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2008,
n. 31, le parole: "30 giugno 2008" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2008". 
   15. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre  2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2008,
n. 31, le parole: "30 giugno 2008" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2008". 
   16. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre  2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2008,
n. 31, le parole: "fino al 31 dicembre 2008"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2009" e le parole: "entro il 30 giugno
2008" sono sostituite dalle seguenti: "entro il  30  novembre  2008".
Resta fermo quanto previsto dall'articolo  66  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112. Alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si
applica il disposto dell'articolo 1, comma 2-bis,  del  decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge  31
marzo 2005, n. 43. 
   17. Per l'anno 2008  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, e, al  fine  di  garantire  l'assunzione  di  ricercatori  nelle
universita' e negli enti di ricerca, le risorse di  cui  all'articolo
1,  commi  650  e  652,  della  medesima  legge,  limitatamente  allo
stanziamento previsto per l'anno 2008 e al netto delle  risorse  gia'
utilizzate nell'anno 2007, sono utilizzate  per  il  reclutamento  di
ricercatori delle universita' ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo
di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalita'  previste  dal
contratto collettivo nazionale di lavoro di  comparto  e  nei  limiti
dell'organico vigente presso ciascun ente, ai sensi  dell'articolo  7
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,  anche  in  deroga  al
limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all'articolo 1, comma
643, della medesima legge n. 296 del 2006. L'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge   7   settembre   2007,   n.   147,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e' abrogato. 
   18.  Il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione   del   sistema
universitario (CNVSU) di cui all'articolo 2 della  legge  19  ottobre
1999, n. 370, e' prorogato, nella composizione esistente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
fino al 31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data,
fino  al  completamento  delle   procedure   occorrenti   a   rendere
effettivamente  operativa  l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2,
commi da 138 a  141,  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286.
Per le attivita'  di  funzionamento  del  CNVSU  e  del  Comitato  di
indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate  le
risorse finanziarie entro i limiti di spesa previsti dall'articolo 2,
comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,  iscritte  nello
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
   Art. 4-ter. - (Fermo di emergenza temporaneo e definitivo e  cassa
integrazione guadagni straordinaria nel settore della pesca). - 1. In
dipendenza della situazione di crisi  riguardante  il  settore  della
pesca,  anche  a  seguito  dei  rialzi  dei  costi  energetici  e  di
produzione, e' concesso,  per  impresa,  l'arresto  temporaneo  delle
attivita' di pesca per le imbarcazioni a strascico o volante, per una
durata di  trenta  giorni  nell'arco  temporale  di  quattro  mesi  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto. 
   2. In conseguenza del fermo d'emergenza di  cui  al  comma  1,  il
Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali   e'
autorizzato a concedere alle imprese di pesca una  compensazione  che
non concorre alla formazione della  base  imponibile  ai  fini  delle
imposte sui redditi, ne' del valore della produzione  netta  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Essa non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   successive
modificazioni. La compensazione e' rapportata ai parametri  stabiliti
nel programma operativo, approvato  dalla  Commissione  europea,  per
l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. In aggiunta,
e'  autorizzata   l'erogazione   di   una   indennita'   giornaliera,
determinata secondo le procedure di cui al comma 5, per  garantire  a
ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed  i
relativi oneri previdenziali ed assistenziali. Le misure  di  cui  al
presente comma, conseguenti  all'evento  di  cui  al  comma  1,  sono
attuate con le modalita' di cui al comma  5,  fino  alla  concorrenza
della somma di 35 milioni di euro. Al relativo onere, valutato in  35
milioni di euro per l'anno 2008, si provvede, quanto a 25 milioni  di
euro,  con   le   specifiche   assegnazioni   finanziarie   dell'Asse
prioritario 1 -  misure  per  l'adeguamento  della  flotta  da  pesca
comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27
luglio 2006, e, quanto a 10 milioni di euro,  direttamente  a  valere
sulle disponibilita' del Fondo centrale per il credito  peschereccio,
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  26  maggio  2004,  n.
154,  istituito  presso  il  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, che non vengono trasferite per  le  finalita'
di cui all'articolo 2, comma 121, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244. 
   3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   al
monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  comma  2,  anche   ai   fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e  trasmette  alle  Camere,
corredati di apposite relazioni, gli eventuali  decreti  adottati  ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge
n. 468 del 1978. 
   4. Al fine di ottimizzare il rapporto tra consistenza della flotta
di pesca e  le  risorse  biologiche  del  mare,  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali attiva entro il  15  luglio
2008, nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie  esistenti  per
ciascuno degli anni della programmazione 2007/2013,  il  procedimento
di ristrutturazione della flotta, utilizzando  le  risorse  dell'Asse
prioritario 1 - misura di arresto definitivo - del  regolamento  (CE)
n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, per l'intero  periodo
di programmazione. 
   5. Le modalita' di attuazione del fermo temporaneo, l'entita'  del
premio, le relative erogazioni e la definizione dei periodi di  fermo
supplementare per esigenze biologiche nonche' le misure di gestione e
controllo, tenuto conto del sistema  di  localizzazione  satellitare,
per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e
nelle zone  di  tutela  biologica,  sono  definite  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite  la
Commissione consultiva centrale della  pesca  marittima,  nonche'  le
competenti Commissioni parlamentari. 
   6. Le modalita' di attuazione della misura di cui al comma 4,  ivi
compreso il regime di alternativita' rispetto alla misura di  cui  ai
commi 1 e 2, e le modalita' di erogazione del  premio  sono  definiti
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,. sentita la Commissione consultiva  centrale  della  pesca
marittima. 
   7. All'articolo 2, comma 521, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, dopo le parole: "di cui 20 milioni per il settore agricolo" sono
inserite le seguenti: "e 10 milioni per il comparto della pesca" e le
parole: "460 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "470 milioni". 
   8. Per l'attuazione del comma 7, i termini del 20  maggio  2008  e
del 15 giugno 2008 di cui al citato  articolo  2,  comma  521,  della
legge n. 244 del 2007, sono differiti per  il  comparto  della  pesca
rispettivamente al 15 settembre 2008 ed al 30 settembre 2008. 
   9. All'onere derivante dal comma 7, pari a 10 milioni di euro  per
l'anno 2008, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2008, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero
della solidarieta' sociale. 
   10. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
   Art. 4-quater.  -  (Differimento  dell'efficacia  di  disposizioni
relative  a  personale  a  carico  della  finanza  pubblica).  -   1.
All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  dopo  il  comma
52, e' inserito il seguente: 
   "52-bis. Le disposizioni dei commi da  44  a  52  si  applicano  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente
della Repubblica da emanare  entro  il  31  ottobre  2008,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  nel
rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica,
sulla base dei seguenti criteri: 
    a) esclusione, dal computo  che  concorre  alla  definizione  del
limite, della retribuzione percepita dal dipendente  pubblico  presso
l'amministrazione  di  appartenenza  nonche'   del   trattamento   di
pensione; 
    b) non applicabilita' della disciplina agli emolumenti  correlati
a prestazioni professionali o  a  contratti  d'opera  di  natura  non
continuativa   nonche'   agli   emolumenti   determinati   ai   sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile; 
    c)  obbligo  per  la  singola  amministrazione  o  societa',  che
conferisca nel medesimo  anno  allo  stesso  soggetto  incarichi  che
superino  il  limite  massimo,  di  fornire  adeguata   e   specifica
motivazione e dare pubblicita' all'incarico medesimo; 
    d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di  comunicare,
all'amministrazione  che  conferisce  l'incarico,  tutti  gli   altri
incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicita'; 
    e) individuazione di specifiche forme di  vigilanza  e  controllo
sulle modalita' applicative della presente disciplina". 
   Art.  4-quinquies.  -  (Termine  di  entrata   in   vigore   delle
disposizioni procedurali di cui all'articolo 146 del codice dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni). -  1.  L'articolo  159  del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e  successive  modificazioni,  e'
sostituito dal seguente: 
   "Art. 159. - (Regime  transitorio  in  materia  di  autorizzazione
paesaggistica). - 1. Fino al 31 dicembre 2008 il procedimento rivolto
al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' disciplinato secondo
il regime transitorio di cui  al  presente  articolo.  La  disciplina
dettata al capo IV si  applica  anche  ai  procedimenti  di  rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre  2008
non  si  siano  ancora  conclusi  con  l'emanazione  della   relativa
autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni  provvedono
a verificare la  sussistenza,  nei  soggetti  delegati  all'esercizio
della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei  requisiti
di  organizzazione  e  di  competenza  tecnicoscientifica   stabiliti
dall'articolo  146,  comma  6,  apportando  le  eventuali  necessarie
modificazioni  all'assetto  della  funzione  delegata.   Il   mancato
adempimento,  da  parte  delle  regioni,  di  quanto  prescritto   al
precedente periodo determina la decadenza  delle  deleghe  in  essere
alla data del 31 dicembre 2008. 
   2. L'amministrazione competente  al  rilascio  dell'autorizzazione
da' immediata comunicazione alla soprintendenza delle  autorizzazioni
rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta  dall'interessato
nonche' le risultanze degli accertamenti eventualmente  esperiti.  La
comunicazione e' inviata  contestualmente  agli  interessati,  per  i
quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai  sensi  e  per
gli effetti della legge 7 agosto 1990, n.  241.  Nella  comunicazione
alla    soprintendenza    l'Autorita'    competente    al    rilascio
dell'autorizzazione attesta di avere eseguito  il  contestuale  invio
agli interessati. L'autorizzazione e' rilasciata o  negata  entro  il
termine perentorio di sessanta  giorni  dalla  relativa  richiesta  e
costituisce comunque atto autonomo e  presupposto  della  concessione
edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento  edilizio.  I
lavori non possono essere iniziati in difetto di  essa.  In  caso  di
richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine e'
sospeso per  una  sola  volta  fino  alla  data  di  ricezione  della
documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli
accertamenti. 
   3. La soprintendenza, se  ritiene  l'autorizzazione  non  conforme
alle prescrizioni di tutela  del  paesaggio,  dettate  ai  sensi  del
presente titolo, puo' annullarla, con provvedimento motivato, entro i
sessanta giorni successivi alla ricezione  della  relativa,  completa
documentazione. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  6,
comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto  del  Ministro  per  i
beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495. 
   4. Decorso il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  richiesta  di
autorizzazione  e'  data  facolta'  agli  interessati  di  richiedere
l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si  pronuncia  entro
il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento.   La
richiesta, corredata dalla documentazione prescritta,  e'  presentata
alla soprintendenza e ne e' data comunicazione  alla  amministrazione
competente. In caso di richiesta di  integrazione  documentale  o  di
accertamenti, il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data
di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data  di
effettuazione degli accertamenti. 
   5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi  1,
2 e 4. 
   6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli  strumenti
urbanistici  alle  previsioni  della   pianificazione   paesaggistica
redatta  a  termini  dell'articolo   143   o   adeguata   a   termini
dell'articolo 156, che alla data del 1°  giugno  2008  non  si  siano
ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4
e 5. 
   7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008  siano  oggetto  di
provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo   1-quinquies   del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto  1985,  n.  431,  e  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale in data anteriore al  6  settembre  1985,  l'autorizzazione
puo'  essere  concessa  solo  dopo   l'adozione   dei   provvedimenti
integrativi di cui all'articolo 141-bis. 
   8. Sono fatti salvi  gli  atti,  anche  endoprocedimentali,  ed  i
provvedimenti adottati dalla data di entrata in  vigore  del  decreto
legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, in applicazione  dell'articolo  159  del
presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63. 
   9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo
la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26  marzo  2008,
n. 63, e prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia gia' esercitato il
potere di annullamento, puo' esercitare detto potere,  ai  sensi  dei
precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti  dalla  data
di  entrata  in   vigore   della   presente   disposizione;   qualora
l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia  stata
rinviata dalla soprintendenza all'Autorita'  competente  al  rilascio
dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo  146,  il
predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa
alla soprintendenza". 
   Art. 4-sexies. - (Eventi alluvionali del maggio  2008).  -  1.  E'
autorizzata la spesa di 18.910.000 euro per l'anno 2008 e 30  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2009  e  2010,  per  la  prosecuzione
degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti  dagli
eventi alluvionali per i quali e' intervenuta la dichiarazione  dello
stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
127 del 31 maggio 2008. Le risorse  sono  assegnate  al  Dipartimento
della protezione civile, per essere trasferite,  previa  ripartizione
tra le regioni interessate, ai commissari delegati  nominati  per  il
superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma  sono
utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del  Fondo
di protezione civile, anche al fine di incrementare, nei limiti delle
risorse assegnate, i contributi da erogare per le unita' abitative  o
per le aziende distrutte  o  danneggiate  dagli  eventi  alluvionali,
qualora  conformi  alle   disposizioni   previste   dalla   normativa
urbanistica ed edilizia vigente, fino alla totale copertura dei danni
subiti. Al relativo onere, pari a 18.910.000 euro per l'anno 2008 e a
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
solidarieta' sociale. 
   Art. 4-septies. - (Disposizioni  relative  alla  Scuola  superiore
dell'economia  e  delle  finanze).   -   1.   La   Scuola   superiore
dell'economia e delle finanze non puo' promuovere la partecipazione a
societa' e consorzi  ne'  partecipare  a  societa'  e  consorzi  gia'
costituiti. Conseguentemente le  partecipazioni  societarie  detenute
dalla Scuola superiore dell'economia e delle  finanze  alla  data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e  delle
finanze - Dipartimento del tesoro. 
   2. Il ruolo dei professori ordinari di cui all'articolo  5,  comma
5, del regolamento di cui al decreto del Ministro  delle  finanze  28
settembre 2000, n. 301, e' soppresso. L'articolo 19, comma 15,  della
legge 28 dicembre 2001,  n.  448,  nonche'  i  commi  4-bis  e  5-bis
dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n.
301, sono abrogati. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze
puo' continuare ad avvalersi di personale docente collocato,  per  un
periodo non  superiore  a  tre  anni  eventualmente  rinnovabile,  in
posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo. 
   3. All'articolo 12, comma  3,  secondo  periodo,  della  legge  18
ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: "previa  autorizzazione,"  sono
inserite le seguenti: "per  un  periodo  non  superiore  a  due  anni
suscettibile di rinnovo,". 
   4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui  all'articolo
5, comma 5, del citato decreto ministeriale  28  settembre  2000,  n.
301, ed i ricercatori della Scuola superiore  dell'economia  e  delle
finanze in servizio alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto sono inseriti in appositi  ruoli  ad
esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto  di  opzione  per  il
rientro nei ruoli delle  amministrazioni  di  provenienza,  anche  ad
ordinamento militare, le risorse finanziarie  per  la  corresponsione
del relativo trattamento retributivo  sono  trasferite  dalla  Scuola
superiore   dell'economia   e   delle   finanze   all'amministrazione
interessata. 
   5. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il decreto ministeriale 28
settembre 2000, n. 301, e' adeguato alle  disposizioni  del  presente
articolo. 
   Art. 4-octies. -  (Disposizioni  in  materia  di  trasferimento  e
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania). - 1. Fatte salve  le
intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre
2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  dicembre
2006, n. 290, fino alla cessazione dello  stato  di  emergenza  nella
gestione  dei  rifiuti  nella  regione  Campania,   e'   vietato   iI
trasferimento e lo smaltimento dei  rifiuti  urbani,  esclusi  quelli
della  raccolta  differenziata  inviati  presso   impianti   per   il
riutilizzo, il riciclo o il recupero di materia, in altre regioni. 
   Art. 4-novies. - (Ulteriori disposizioni in materia di trattamento
dei rifiuti e di impianti di termovalorizzazione).  -  1.  I  rifiuti
provenienti dagli impianti di  selezione  e  trattamento  di  Caivano
(NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa  Maria  Capua  Vetere  (CE),
Avellino - localita' Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN),
ai fini delle successive fasi di gestione nell'ambito  della  regione
Campania, sono sempre assimilati alla  tipologia  di  rifiuti  aventi
codice CER 20.03.01. 
   2. Su proposta  motivata  del  Sottosegretario  di  Stato  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23  maggio  2008,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce  le
modalita' per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale,
previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n.
6  del  29  aprile  1992,  agli   impianti   di   termovalorizzazione
localizzati nel  territorio  delle  province  di  Salerno,  Napoli  e
Caserta. 
   Art. 4-decies. - (Modifiche alla disciplina delle deroghe previste
dal  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  123).  -  1.  Al
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio  2008,  n.  123,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) all'articolo 9, comma 2, le  parole:  ",  alla  stregua  delle
previsioni derogatorie di cui all'articolo 18" sono soppresse; 
    b)  all'articolo  10,  comma  2,  le  parole:  "In  deroga   alle
disposizioni  in  materia  di  disciplina  degli  scarichi   di   cui
all'articolo 18," sono soppresse; 
    c)  all'articolo  18,  comma  1,  il  quindicesimo  capoverso  e'
soppresso; 
    d) all'articolo 18, comma 1, trentatreesimo capoverso, le parole:
"articoli 5, 7, fermo il rispetto  dell'articolo  6  della  direttiva
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999" sono sostituite dalle 
seguenti: "articolo 5" 
    e) all'articolo 18, comma 1, trentasettesimo capoverso,  dopo  le
parole: "decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante `Norme in
materia ambientale' " sono inserite  le  seguenti:  ",  e  successive
modificazioni,"; dopo la parola: "182" sono inserite le seguenti:  ",
limitatamente ai commi 4 e 5"; dopo la parola: "193" sono inserite le
seguenti: ", limitatamente ai rifiuti  non  pericolosi";  le  parole:
"194, limitatamente ai commi 5 e 6," sono soppresse; dopo la  parola:
"208" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei commi 1  e  11";
dopo la parola: "212" le parole: "limitatamente ai commi da 5  a  13"
sono sostituite dalle seguenti:  "commi  da  5  a  13,  limitatamente
all'impiego delle Forze armate"; 
    f) all'articolo 18, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "1-bis.  Il  Sottosegretario  di  Stato  svolge  le  funzioni   di
autorita' competente di spedizione di cui all'articolo 194, commi 5 e
6, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  in  deroga  alle
disposizioni ivi previste"".