Art. 2.
                  (Composizione della Commissione)
   1.   La   Commissione   e'  composta  da  venticinque  senatori  e
venticinque  deputati,  scelti  rispettivamente  dal  Presidente  del
Senato  della  Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in  proporzione  al  numero  dei  componenti  i  gruppi parlamentari,
comunque  assicurando  la  presenza  di un rappresentante per ciascun
gruppo  esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono
nominati anche tenendo conto della specificita' dei compiti assegnati
alla  Commissione.  I  componenti  della  Commissione dichiarano alla
Presidenza  della  Camera  di  appartenenza  se  nei  loro  confronti
sussista   una   delle   condizioni   indicate   nella   proposta  di
autoregolamentazione  avanzata,  con  la  relazione  approvata  nella
seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta
sul  fenomeno  della  criminalita'  organizzata  mafiosa  o  similare
istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.
   2.  La  Commissione  e'  rinnovata dopo il primo biennio dalla sua
costituzione e i componenti possono essere confermati.
   3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della
Camera  dei  deputati,  entro  dieci  giorni  dalla  nomina  dei suoi
componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio
di presidenza.
   4.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da due
vicepresidenti  e  da  due  segretari,  e'  eletto  dai componenti la
Commissione  a  scrutinio  segreto.  Per l'elezione del presidente e'
necessaria  la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se
nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due
candidati  che  hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di
parita'  di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio iI piu'
anziano di eta'.
   5.  Per  l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei
due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero  di  voti.  In caso di parita' di voti si procede ai sensi del
comma 4.
   6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le
elezioni suppletive.
 
             Note all'art. 2.
                 -   La   legge   27  ottobre  2006,  n.  277,  reca:
          «Istituzione  di  una Commissione parlamentare di inchiesta
          sul  fenomeno  della  criminalita'  organizzata  mafiosa  o
          similare»  ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261
          del 9 novembre 2006.