Art. 4.
                     (Audizioni a testimonianza)
   1.  Ferme  le  competenze  dell'  autorita'  giudiziaria,  per  le
audizioni  a  testimonianza  davanti alla Commissione si applicano le
disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
   2.  Per  i  segreti professionale e bancario si applicano le norme
vigenti.  Per  il  segreto  di Stato si applica quanto previsto dalla
legge  3  agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti
nei  compiti  della  Commissione,  puo'  essere opposto il segreto di
ufficio.
   3.   E'  sempre  opponibile  il  segreto  tra  difensore  e  parte
processuale nell'ambito del mandato.
   4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
 
             Note all'art. 4:
                 - Il  testo  degli  articoli  366  e  372 del codice
          penale sono i seguenti:
                 «Art. 366. - Rifiuto di uffici legalmente dovuti.
                 Chiunque, nominato dall'autorita' giudiziaria perito
          [c.p.c.  61;  c.p.p.  221],  interprete [c.p.c. 122; c.p.p.
          143],  ovvero  custode  di  cose sottoposte a sequestro dal
          giudice  penale [c.p.c. 259], ottiene con mezzi fraudolenti
          l'esenzione  dall'obbligo di comparire o di prestare il suo
          ufficio,  e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con
          la multa da euro 30 a euro 516.
                 Le  stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi
          all'autorita'  giudiziaria  per  adempiere  ad alcuna delle
          predette  funzioni,  rifiuta di dare le proprie generalita'
          [c.p.  495],  ovvero  di  prestare il giuramento richiesto,
          ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.
                 Le disposizioni precedenti si applicano alla persona
          chiamata  a  deporre  come testimonio dinanzi all'autorita'
          giudiziaria  [c.p.c.  244;  c.p.p.  196]  e  ad  ogni altra
          persona  chiamata  ad  esercitare  una funzione giudiziaria
          [c.p.c. 256; c.p.p. 4, 97].
                 Se  il  colpevole  e'  un perito o un interprete, la
          condanna   importa   l'interdizione   dalla  professione  o
          dall'arte [c.p. 30]».
                 «Art. 372. - Falsa testimonianza.
                 Chiunque,  deponendo  come  testimone  [c.p.c.  244;
          c.p.c.  194]  innanzi all'autorita' giudiziaria, afferma il
          falso  o  nega  il  vero, ovvero tace, in tutto o in parte,
          cio'  che  sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e'
          punito con la reclusione da due a sei anni [c.c. 463, n. 3;
          c.p.c. 256; c.p.p. 499]».
                 - La  legge 3 agosto 2007, n. 124, reca: «Sistema di
          informazione  per  la  sicurezza  della  Repubblica e nuova
          disciplina  del  segreto»  ed  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007.