Art. 4. (Audizioni a testimonianza) 1. Ferme le competenze dell' autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, puo' essere opposto il segreto di ufficio. 3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
Note all'art. 4: - Il testo degli articoli 366 e 372 del codice penale sono i seguenti: «Art. 366. - Rifiuto di uffici legalmente dovuti. Chiunque, nominato dall'autorita' giudiziaria perito [c.p.c. 61; c.p.p. 221], interprete [c.p.c. 122; c.p.p. 143], ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale [c.p.c. 259], ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita' [c.p. 495], ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorita' giudiziaria [c.p.c. 244; c.p.p. 196] e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria [c.p.c. 256; c.p.p. 4, 97]. Se il colpevole e' un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte [c.p. 30]». «Art. 372. - Falsa testimonianza. Chiunque, deponendo come testimone [c.p.c. 244; c.p.c. 194] innanzi all'autorita' giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni [c.c. 463, n. 3; c.p.c. 256; c.p.p. 499]». - La legge 3 agosto 2007, n. 124, reca: «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007.